Giornata di Studio 

“La gestione delle entrate locali tra pianificazione della riscossione coattiva, discarico e Statuto dei diritti del contribuente”

 Lerici, Via Carpanini n. 1, Hotel Europa


SOMMARIO: § 1. Premessa. § 2. Il Decreto Ministero delle Finanze 19 novembre 2012 n. 200. §. 3 La disapplicazione del D.M. 200/2012 da parte della giurisprudenza. §.4 La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, commi 853-856, Legge 30 dicembre 2025 n. 199 in materia di attività assistenziali, sanitarie e didattiche. §. 5 La dichiarazione IMU come possibile condizione per l’applicazione della normativa di interpretazione autentica. §. 6 Il requisito della “non commercialità” per le attività sportive. §. 7 Le problematiche relative all’esenzione IMU in caso di cd. “utilizzo indiretto” dell’immobile. §. 8 La permanenza della strumentalità in caso di mancata utilizzazione dell’immobile. §. 9 Conclusioni.

  • §. 5 La dichiarazione IMU come possibile condizione per l’applicazione della normativa di interpretazione autentica.

Parte della dottrina richiede tuttavia, quale condizione necessaria per la retroattività della norma di interpretazione autentica, la presentazione della dichiarazione IMU con specifica richiesta di esenzione.

Ciò in quanto, in materia di IMU (a differenza di quanto avveniva in materia di ICI), il Legislatore ha specificamente previsto, ai fini del godimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.lgs. 504/1992, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente, da effettuarsi mediante l’apposito modello ministeriale ed entro un determinato termine finale (solitamente- salva l’esistenza di eventuali proroghe- entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione delle imposte). 

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