Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sezione II, 20.08.2020 n. 169


Svolgimento del processo- Motivi della decisione

1 -La (…) ricorre con distinti gravami, R.G.R. N.562-563-564-565/2019, nei confronti del Comune di Reggio Emilia, avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi ai fini imu, relative sanzioni ed interessi, per gli anni d’imposta 2014-2015-2016-2017; assume il Comune, negli atti impugnati, che “Con il presente avviso di accertamento si provvede al recupero dell’imposta (IMU) dovuta e non versata in quanto risulta per gli immobili compresi nel presente avviso, essere stata versata TASI. Si ricorda che, qualora il versamento TASI eseguito si riferisca a fabbricati aventi la qualifica di beni merce, tale attributo, in forza del quale è prevista l’esenzione IMU ai sensi dell’articolo 13, comma 9-bis, D.L. n. 201 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011 , e successive modifiche ed integrazioni è subordinato, a pena decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU, entro il termine ordinario secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni dalla L. n. 124 del 2013”; insomma la Ricorrente, per i fabbricati posseduti, da Lei costruiti, destinati alla vendita e non locati, ha, sì, versato la Tari ma non ha versato l’Imu che risulterebbe, comunque, dovuta in quanto la Stessa non avrebbe presentato la dichiarazione Imu nel termine ordinario, previsto a pena di decadenza; la Ricorrente nei ricorsi proposti deduce l’illegittimità degli atti impugnati posto che la dichiarazione Imu andrebbe presentata, solo, nel caso vi siano state variazioni rispetto alla stato precedente per cui, appunto, non essendo intervenute variazioni, non ha, legittimamente, presentato la dichiarazione; chiede, infine, in accoglimento dei ricorsi l’annullamento degli atti impugnati; vinte le spese; il Comune si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui, dopo aver richiamato il dettato normativo, come già esplicitato in motivazione degli atti impugnati, che richiederebbe la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza, chiede il rigetto dei ricorsi; vinte le spese; i ricorsi sono infondati e vanno respinti; ma va corretta l’errata lettura che il Comune fa delle dettato normativo; infatti la normativa che regola la fattispecie concreta dedotta in giudizio, art. 2 D.L. n 102 del 2013, dispone, nel testo vigente ratione temporis,  e per la parte che interessa in questa sede che “2. All’articolo 13 del predetto D.L. n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni :a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: “9-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”; 5-bis. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. “; insomma, in buona sostanza, e facendo correzione dell’errata lettura che il Comune ha fatto in sede di motivazione degli atti impugnati e ribadita in sede di controdeduzioni, la norma richiede a pena di decadenza che se il soggetto passivo vuole usufruire dell’esenzione Imu per i fabbricati/merce non locati da esso costruiti, deve presentare apposita dichiarazione, sì entro il termine per presentare la dichiarazione di variazioni ai fini imu, ma distinta rispetto a questa; invero l’onere di presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione di cui al richiamato art. 5 bis, è totalmente autonoma rispetto all’obbligo di presentare la dichiarazione delle variazioni relative all’Imu e non viene meno qualora non dovesse sorgere, in capo al soggetto passivo, l’obbligo di presentare la suddetta dichiarazione non essendo intervenute variazioni rispetto alla situazione anteriore; in conclusione i ricorsi previa loro riunificazione vanno respinti; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. 

La Commissione dichiarata la connessione dei ricorsi di cui agli R.G.R. N.562-563-564-565/2019 e riunificatili in capo al R.G.R. N.562/2019, li respinge; le spese di giudizio complessivamente liquidate in Euro 500(cinquecento) seguono la soccombenza.

Reggio Emilia il 14 luglio 2020.


COMMENTO – Ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214 (abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ad opera dell’art. 1, comma 780, Legge 27.12.2019 n. 160, ma applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per poter fruire di tale esenzione, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione, a pena di decadenza entro il termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione di variazioni ai fini IMU (art. 2, comma 5-bis, D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con modificazioni in Legge  28.10.2013 n. 124), ma in ogni caso distinta ed autonoma rispetto a quest’ultima.

L’onere di presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5-bis, D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con modificazioni in Legge  28.10.2013 n. 124, è infatti completamente autonomo e indipendente rispetto all’obbligo di presentare la dichiarazione delle variazioni a fini IMU. Esso non viene meno neppure qualora, non essendo intervenute variazioni rilevanti a fini IMU, non sorga l’obbligo di presentare la suddetta dichiarazione di variazioni. 

In applicazione di tali principi, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia respinge i ricorsi riuniti della società contribuente e, pur correggendone la motivazione, conferma gli avvisi di accertamento IMU del Comune, ritenendo la predetta imposta dovuta, stante la mancata presentazione della dichiarazione ex art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013, convertito con modificazioni in Legge  124/2013, da parte dell’impresa costruttrice.