Cass. Pen. sez. III, sent. 24 giugno 2022, n. 24407


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente –

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere –

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/05/2019 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CERRONI Claudio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SECCIA Domenico A.R., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con l’applicazione dell’art. 619 c.p.p., per la eliminazione dell’ordine di demolizione impartito in sentenza. Inammissibilità per il resto.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza predibattimentale del 14 maggio 2019 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 16 gennaio 2019 (rectius 9 aprile 2015) del Tribunale di Nola, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
  2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione, il secondo dei quali formulato in via subordinata.

2.1. Col primo motivo il ricorrente si è doluto dell’omessa revoca dell’ordine di demolizione e della restituzione in pristino dello stato dei luoghi, quale provvedimento conseguente all’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva.

2.2. Col motivo proposto in via subordinata il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza predibattimentale per violazione del contraddittorio, non avendo consentito all’imputato di partecipare al giudizio e di fare valutare i dispiegati motivi di appello nei confronti della prima sentenza del Tribunale nolano.

  1. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere l’accoglimento del ricorso con l’applicazione dell’art. 619 c.p.p., per l’eliminazione dell’ordine di demolizione impartito in sentenza, e per l’inammissibilità del ricorso nel resto.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

4.1. La sentenza predibattimentale impugnata – preso atto dell’intervenuta prescrizione, maturata il 7 dicembre 2017, del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, ascritto all’imputato – ha dichiarato, in riforma della sentenza del 16 gennaio 2019 del Tribunale di Nola (in realtà del 9 aprile 2015, atteso che nella data del 16 gennaio 2019 l’odierno ricorrente era stato invece rimesso in termini per impugnare la decisione del Giudice nolano), non doversi procedere nei confronti dell’odierno imputato in ordine al reato ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto.

4.2. Ciò posto, con impugnazione espressamente proposta in via principale rispetto al secondo motivo formulato in via subordinata, l’imputato si è doluto dell’omessa revoca – da parte della Corte territoriale che aveva dichiarato l’estinzione del reato – dell’ordine di demolizione a suo tempo impartito.

4.3. Al riguardo, va invero anzitutto ricordato che, con sentenza n. 111 del 5 aprile – 9 maggio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568 c.p.p., comma 4, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

4.3.1. In proposito, è costante la posizione di questa Corte di legittimità nel senso che l’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Sicignano, Rv. 249154). L’ordine di demolizione, infatti, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso, come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616).

4.3.2. Al riguardo, peraltro, col motivo espressamente qualificato come principale – sì che l’accoglimento della censura così proposta comporta ex se il venire meno della successiva doglianza, invero appunto definita come subordinata – l’odierno ricorrente ha appunto censurato la sentenza impugnata nella sola parte in cui aveva omesso di impartire la revoca della demolizione, ed in tal senso – tenuto conto dell’oggetto dell’impugnazione principale, nonchè del fatto che la sentenza di primo grado è stata espressamente confermata nel resto da parte del Giudice d’appello, e quindi anche nella parte in cui era disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di demolizione, ordine che revoca.

4.4. Allo stesso tempo, peraltro, in ragione del fatto che a suo tempo furono contestate all’odierno ricorrente anche le violazioni di natura cd. sismica di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72, 93, 94 e 95 nonché L.R. Campania 7 gennaio 1983, n. 9, art. 2, si manda alla Cancelleria di comunicare copia della sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Campania, a norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 101.

4.4.1. In proposito, infatti, il mancato accertamento di penale responsabilità mantiene ferma la competenza dell’autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (cfr. Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183; Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, La Barbera, Rv. 271642).

Vero è, infatti, che l’ordine di demolizione, in quanto tale, non rimane irrimediabilmente precluso dall’intervenuta estinzione del reato, perché anzi, proprio in forza dell’espressa previsione dell’art. 168-ter c.p., esso potrà e dovrà essere irrogato, ricorrendone i presupposti di legge, dalla autorità amministrativa preposta; significando solo che non ricorrono le condizioni di legge perché il provvedimento possa essere impartito, sia pure in via concorrente, da parte del giudice penale, in ragione del particolare esito processuale che non consente l’integrazione del presupposto processuale (sentenza di condanna) previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 (così, in motivazione, Sez. 3 n. 53640 cit., principio dettato in tema di esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova ma applicabile in tema di estinzione per prescrizione anche in ragione della norma di cui all’art. 101 cit., il quale appunto prevede che copia della sentenza irrevocabile…deve essere comunicata…al competente ufficio tecnico della Regione).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’ordine di demolizione, ordine che revoca.

Manda alla Cancelleria di comunicare copia della sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Campania.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2022


MASSIMA:  L’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna. L’ordine di demolizione, infatti, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso, come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato.