L’art. 8 Legge 20 novembre 1982 n. 890  disciplina la cd. “notifica per assenzadel destinatario e di consegnatari abilitati e capaci (per età e condizioni mentali) di ricevere il piego nel suo interesse. 

A tale situazione è equiparata quella di temporanea assenza del destinatario e rifiuto, da parte del consegnatario abilitato, di ricevere il piego o di firmare i documenti attestanti la consegna.

La formulazione originaria della norma prevedeva che, in tali casi, il notificatore postale dovesse:

  1. lasciare un cd. “avviso di giacenza”, immettendolo nella cassetta postale o affiggendolo alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda;
  2. portare il piego in deposito presso l’ufficio postale (cd. “punto di giacenza”) più prossimo.

Il destinatario, personalmente o attraverso un proprio delegato, poteva provvedere al ritiro del piego entro i dieci giorni successivi al deposito.

In caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo dieci giorni dal suo deposito presso l’ufficio postale, il piego doveva essere restituito al mittente per raccomandazione. 

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998 n. 346, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale disposizione, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l’atto), fosse data notizia al destinatario medesimo del compimento delle formalità prescritte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale declaratoria di incostituzionalità è stata motivata sulla base del confronto tra la disposizione di cui all’art. 8 Legge 890/1982 (nel testo vigente ratione temporis) e la normativa sulla notificazione “per assenza” eseguita dall’Ufficiale giudiziario (art. 140 c.p.c.).

Quest’ultima norma impone all’Ufficiale giudiziario di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità in esso indicate (i.e.: deposito dell’atto nella Casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio del destinatario). Tale previsione è finalizzata a garantire che il notificando abbia una possibilità di conoscenza effettiva, concreta e reale dell’avvenuto deposito dell’atto, ritenendosi evidentemente insufficiente l’affissione del relativo avviso alla porta d’ingresso o la sua immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio ed individuandosi nella successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito. 

La mancanza di un’analoga disposizione, nell’ambito delle norme che regolavano la notificazione a mezzo posta, è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell’atto da parte del notificando e, quindi, del suo diritto di difesa garantito dall’art. 24 Costituzione.

D’altro canto, la mancata restituzione del piego al mittente dopo il decimo giorno di giacenza non solo non incideva sull’individuazione del momento perfezionativo della notificazione, ma nemmeno pregiudicava l’interesse del notificante alla tempestiva formazione della prova dell’avvenuta notifica. Quest’ultima, indipendentemente dal piego, poteva essere fornita dall’avviso di ricevimento, che doveva essere restituito al mittente in raccomandazione e mediante il quale questi poteva dimostrare la regolarità della notificazione.

Per tali motivi Corte Costituzionale 23 settembre 1998 n. 346  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  1. dell’art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (vigente ratione temporis), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  2. dell’art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (vigente ratione temporis), nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’Ufficio postale.

A seguito della predetta pronuncia, il Legislatore ha adeguato la norma legislativa al precetto costituzionale, modificando il testo dell’art. 8 Legge 890/1982 con l’art. 2, comma 4, lettera c), D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005 n. 80.

In ogni caso, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità di una norma, anche nel periodo di vigenza dell’art. 8 Legge 890/1982 anteriore alla riforma di cui al D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005 n. 80, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, oppure in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, sussiste l’obbligo di dare notizia al destinatario medesimo del compimento delle relative formalità e del deposito del piego mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l’omissione di tale attività comporta la nullità della notifica.

Pertanto, in conclusione, ad oggi il notificatore postale, che rilevi la temporanea assenza del destinatario dal luogo di notifica e la mancanza, l’incapacità (per età o condizioni mentali) o il rifiuto di ricevere il piego o di firmare i documenti attestanti la consegna da parte dei consegnatari abilitati dall’art. 7 Legge 890/1982, deve:

  1. lasciare un cd. “avviso di giacenza”, immettendolo nella cassetta postale o affiggendolo alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda;
  2. portare il piego in deposito presso l’Ufficio postale (cd. “punto di giacenza”) più prossimo;
  3. spedire al destinatario la cd. “comunicazione di avvenuto deposito” (detta anche, con acronimo, C.A.D.) mediante raccomandata con avviso di ricevimento.