Cass. civ., sez. V, ord., 02.10.2019 n. 24542


Svolgimento del processo

1.- La R. S. s.r.l. ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento notificata da Equitalia in data 15 febbraio 2013 deducendo la prescrizione quinquennale del credito, relativo alla imposta pubblicità 2004, in quanto portato da una cartella esattoriale notificata in data 8 febbraio 2008.

2.- Il ricorso è stato respinto in primo e secondo grado. La CTR con sentenza depositata in data 2 dicembre 2016 ha argomentato che una volta divenuta definitiva la cartella, perché non impugnata, il termine di prescrizione è quello ordinario e cioè decennale.

3.- Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo. Resiste Equitalia con controricorso.

Motivi della decisione

4.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione di norme di diritto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. 

La società ricorrente deduce che il termine di prescrizione, trattandosi di credito di imposta, è quello previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, pari a cinque anni e che la circostanza che la cartella non sia stata opposta non vale a mutare il terme di prescrizione, trattandosi di atto amministrativo che non può acquistare efficacia di giudicato.

4.1.- Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato che “la scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.,” (v. Cass. sez. un. 23397/2016; Cass. sez. V n. 28576/2017). A questo orientamento si intende qui dare continuità, ricordando che i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle “prestazioni periodiche” e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale a norma dell’art. 2948 c.c., comma 4, (Cass. 4283/2010).

Pertanto, ritenuto il termine di prescrizione quinquennale e non decennale, si rileva che la intimazione di pagamento di cui si tratta è stata notificata, sia pure di pochi giorni, oltre il quinquennio e quindi la prescrizione è già maturata e il debito tributario si è estinto.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi sopra espressi, deve essere cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l’originario ricorso della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio si compensano tra le parti, stante il consolidamento della giurisprudenza in merito successivo alla presentazione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019


 

COMMENTO

Ribaltando l’esito dei due precedenti gradi di merito, la pronuncia in commento accoglie il ricorso della società contribuente e dichiara estinto per prescrizione quinquennale il credito, relativo ad un’imposta di pubblicità, portato da un’intimazione di pagamento notificata il 15 febbraio 2013, a fronte di una cartella notificata l’08 febbraio 2008.

La Suprema Corte conferma l’ormai consolidato principio per cui i tributi locali, ivi inclusa l’imposta di pubblicità, sono riconducibili alla sfera delle “prestazioni periodiche” e, come tali, sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. (Cass. civ., sez. V, 23.02.2010 n. 4283).

Tale termine prescrizionale non muta neppure dopo la notifica della cartella di pagamento, poiché la scadenza del termine (pacificamente perentorio) per proporre opposizione a quest’ultima, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza tuttavia determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.

Il predetto principio, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con riferimento al credito contributivo e previdenziale (Cass. civ., SS.UU., 17.11.2016 n. 23397), assume infatti portata generale, applicabile a qualsiasi cartella di pagamento, a prescindere dalla natura del credito con essa riscosso, ed è quindi applicabile anche ai tributi locali (si veda, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 29.11.2017 n. 28576 in materia di ICI).