Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, sez. VII, 12 settembre 2023, n. 5125
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO
SETTIMA SEZIONE/COLLEGIO
Sentenza
Svolgimento del processo
L’Associazione R. XXXXXXX, con sede in G., Via YYYYYYYY, n. 31, ha proposto appello per l’annullamento e riforma, previa sospensiva della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sezione 3, n. 211/3/20, depositata in segreteria il 16/06/2020; e pertanto per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. (…) del 24/08/2018 – anno 2012, con il quale, in riferimento allo stabilimento balneare, sito nel Comune di Gaeta, Via ZZZZZZZZ, n. 19, distinto in catasto al foglio n. (…), part. (…), è stata contestata la presunta omessa dichiarazione, nonché il versamento dell’I.M.U., per l’anno di imposta 2012, applicando le relative sanzioni;
A sostegno dell’appello XXXXXXX l’appellante ha ribadito la validità delle difese proposte in primo grado ed in particolare la circostanza che la titolarità dello stabilimento balneare, come bene demaniale, era da ricondursi al Ministero della difesa a seguito del verbale di consegna proprio dell’Autorità marittima. Successivamente l’Amministrazione della difesa affidava gratuitamente la gestione a XXXXXXX de qua per lo svolgimento di attività di protezione sociale a favore dei dipendenti della difesa.
In tal senso ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al pagamento del tributo, non ricoprendo il ruolo né di concessionaria né di titolare del bene demaniale.
Non si è costituita l’appellata.
Motivi della decisione
Rileva la Corte di Giustizia di Secondo grado del Lazio che l’appello è fondato e deve essere accolto.
Nel caso di specie il Ministero della Difesa ha agito in forza del D.M. 31 dicembre 1998, n. 521 (norma ratione temporis vigente), il quale all’art. 2, 3 comma, disponeva che le attività di protezione sociale sono affidate in concessione alle Associazioni costituite tra il personale della Difesa. Come si evince dall’art. 1 della convenzione, lo Stabilimento Balneare (così come gli ulteriori beni contemplati nella disciplina contrattuale) è semplicemente assegnato in uso per l’esercizio delle attività di “protezione sociale” conferite in concessione; come si evince dall’art. 10 della convenzione ad essere in concessione è “l’attività” di protezione sociale. Pertanto la convenzione dell’8/06/2015 tra il Ministero della Difesa e XXXXXXX, non poteva trasferire la titolarità dello Stabilimento Balneare, dal momento che per detto trasferimento (sia ex art. 45 bis cod.nav. che ex art. 46 cod.nav.) occorreva un atto autorizzativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pacificamente assente.
A ciò deve aggiungersi che l’IMU è una imposta dovuta dal titolare del bene e non da chi lo utilizza.
In base alle ragioni sopraesposte, e in considerazione della circostanza che altre sentenze per la stessa questione relative a diverse annualità, in primo grado favorevoli all’appellata, sono state riformate in favore Di XXXXXXX , con la motivazione oggi adottata da questa Corte di Giustizia, l’appello deve essere accolto. In considerazione dell’alternante giurisprudenza in ordine alla questione controversa vanno compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di Secondo Grado del Lazio accoglie l’appello; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Roma il 12 settembre 2023.
COMMENTO REDAZIONALE – In applicazione del principio secondo cui l’IMU è un’imposta dovuta dal titolare del bene, e non dal suo utilizzatore, la pronuncia in commento accoglie l’appello dell’Associazione contribuente ed annulla l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti con riguardo ad uno stabilimento balneare, la cui titolarità risultava riconducibile al Ministero della Difesa, stante il verbale di consegna dell’Autorità marittima.
Risulta del tutto irrilevante, a fini IMU, la circostanza che la predetta area fosse stata affidata gratuitamente all’Associazione appellante da parte del Ministero della Difesa, per lo svolgimento di attività di protezione sociale in favore dei dipendenti di quest’ultimo.
La Convenzione intercorsa tra il Ministero della Difesa e l’Associazione appellante si era infatti limitata ad assegnare a quest’ultima l’area in questione “in uso” per l’esercizio di attività di protezione sociale, senza trasferirne la titolarità (mancando, tra l’altro, un atto autorizzativo in tal senso da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessario ai sensi degli artt. 45 e 46 Codice della navigazione).
In altri termini, ad essere stato oggetto di concessione era unicamente l’attività di protezione sociale, e non l’area.
Mancando una concessione demaniale su quest’ultima, l’Associazione non poteva risultare soggetto passivo di IMU.