Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sez. I, 25 agosto 2025 n. 174


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale e tempestivo ricorso datato 12/03/2022 il Sig. S. D. (C.F. ———) impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso la intimazione di pagamento n. ——/000, notificata in data 11/01/2022, relativa alla cartella di pagamento n. ——–riguardante imposte anno 2003 IVA, per € 3.197,00; Irap, per € 1.328,00; Irpef, per € 10.327,00; addizionale regionale Irpef, per € 281,00; addizionale comunale Irpef, per € 62,00; sanzioni, per € 19.616,00; interessi, per € 17.230,00; oneri di riscossione, per € 4.683,70; spese di notifica, per € 5,16; e così per complessivi € 56.730,76.

Il ricorrente deduceva la intempestività della intimazione di pagamento in quanto la notifica della stessa non sarebbe stata preceduta dalla dovuta notifica della cartella di pagamento.

Deduceva, altresì, che l’intimazione di pagamento faceva menzione di una cartella di pagamento che sarebbe stata notificata in data 22/01/2011 ma della quale il contribuente non avrebbe ricevuto alcuna notifica; peraltro, quand’anche la stessa cartella fosse stata effettivamente notificata, l’esecuzione avrebbe dovuto essere iniziata entro l’11/01/2016, e cioè entro il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie.

Si costituiva nel giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso, dando atto della notifica del ricorso all’Agenzia della Riscossione e riportando, nell’atto di controdeduzioni, le argomentazioni difensive proposte dall’Agente della Riscossione, il quale evidenziava che il contribuente, in data 31/07/2019, aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 16 bis del d.l. n. 34/2019 relativamente ai carichi affidati in riscossione e di cui alla cartella sottesa all’intimazione di pagamento impugnata; detta istanza, a parere dell’Ufficio, aveva l’efficacia del riconoscimento del debito, con effetti interruttivi del termine di prescrizione; concludeva per la reiezione del ricorso e per la condanna del ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..

Il contribuente presentava memoria nella quale rappresentava che non vi era la prova della esistenza e della tempestività della notifica della cartella di pagamento, benché richiesta ripetutamente in sede di accesso agli atti con istanze che venivano depositate; deduceva altresì che l’istanza di rottamazione non aveva prodotto alcun effetto in mancanza dei pagamenti dovuti, che non erano stati fatti.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso, con ordinanza n. 326/2022 del 06/12/2022, depositata in Segreteria il 14/12/2022, respingeva l’istanza cautelare proposta dal contribuente.

La stessa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso, con sentenza n. 66/2023 del 25/01/2023, depositata in Segreteria il 17/02/2023, respingeva il ricorso e condannava il contribuente alla rifusione delle spese del grado di giudizio, quantificate in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di rito.

Avverso detta statuizione proponeva impugnazione il contribuente chiedendone la riforma e chiedendo, altresì, la sospensione della riscossione delle sanzioni e della sentenza di primo grado.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, preliminarmente, la inammissibilità dell’impugnazione per non essere stata la stessa notificata a tutte le parti costituite nel giudizio di primo grado e per essere stata presentata dal contribuente, in data 31/07/2019, istanza di “rottamazione ter”, preclusiva della proposizione di qualsiasi impugnazione; deduceva, nel merito, l’infondatezza dell’appello in quanto la cartella esattoriale sottesa alla intimazione di pagamento impugnata in primo grado era stata ritualmente notificata in data 22/01/2011; ed inoltre perché il termine di prescrizione del credito erariale è decennale.

In vista della già fissata udienza di discussione del giudizio il contribuente appellante depositava memorie e documenti.

In particolare, in data 04/03/2025 depositava una memoria corredata da nove documenti.

Successivamente, avendo sostituito il proprio difensore, l’appellante depositava una seconda memoria, datata 14/03/2025, sottoscritta dal nuovo difensore contestualmente nominato, nella quale inseriva documentazione fotografica.

Depositava, inoltre, memoria datata 21/03/2025, con allegato processo verbale di constatazione datato 11/05/2005.

Con ordinanza n. 57/2025 resa a seguito della pubblica udienza del 11/04/2025, depositata in Segreteria il 15/04/2025, questa Corte di Giustizia disponeva procedersi alla integrazione del contraddittorio processuale nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso, ponendo l’adempimento a carico del contribuente appellante ed assegnando a tal fine il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza.

Il S., in esecuzione di detta ordinanza, provvedeva ad integrare il contraddittorio in data 19/05/2025, depositando agli atti del giudizio la documentazione a comprova dell’avvenuto adempimento processuale.

Successivamente, in data 26/05/2025, l’appellante depositava anche istanza di fissazione dell’udienza di discussione del giudizio. Contestualmente depositava coeva memoria, corredata da documentazione, con la quale – tra l’altro – si dava conto dell’attività di interlocuzione con gli Uffici Finanziari di Campobasso e di Napoli, svolta successivamente alla comunicazione della ordinanza collegiale di questa Corte n. 57/2025.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso ha depositato proprie controdeduzioni ribadendo la propria estraneità ai profili riguardanti l’Agente della Riscossione e rilevando, in ogni caso, che il termine di prescrizione dei tributi azionati è quello ordinario decennale.

All’odierna udienza la controversia è stata trattenuta per la sua decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Innanzitutto il Collegio ritiene utile ricordare che la problematica relativa alla mancata notifica dell’impugnazione anche alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso, parte costituita nel giudizio di primo grado, e la conseguente eccezione di inammissibilità della medesima impugnazione sollevata dall’Agente della Riscossione, è stata risolta con l’ordinanza n. 57/2025 resa a seguito della pubblica udienza del 11/04/2025, depositata in Segreteria il 15/04/2025, con la quale questa Corte di Giustizia, aderendo all’insegnamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale la mancata notifica dell’atto di impugnazione a tutte le parti litisconsorti non ne determina la inammissibilità, ma la necessità di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, disponeva procedersi alla integrazione del contraddittorio processuale nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso, ponendo l’adempimento a carico della parte privata appellante, che vi ottemperava nel termine fissato da questa Corte, depositando in giudizio le prove dell’intervenuta integrazione del contraddittorio.

Il che consente di dichiarare ammissibile e procedibile l’appello proposto dal S., avendo questi sanato il vizio inerente la fase di introduzione dell’impugnazione, superando in tal modo l’eccezione proposta dall’Ufficio, che deve essere definitivamente respinta.

II) Il Collegio deve, di poi, farsi carico della problematica relativa alla sollevata – da parte del contribuente – eccezione di prescrizione del credito erariale di cui alla intimazione di pagamento n. ——/000, notificata in data 11/01/2022, impugnata in primo grado, per non essere stata la stessa preceduta dalla tempestiva notifica – ai fini della interruzione della prescrizione – di presupposto atto interruttivo della prescrizione, in quanto la notifica della presupposta cartella di pagamento n. ——– sarebbe stata inesistente e non utile ai richiesti fini interruttivi.

Va premesso, sul punto, innanzitutto che il termine di prescrizione dei crediti erariali che qui vengono in rilievo è quello ordinario decennale, non trattandosi di tributi locali per i quali sia previsto un termine più breve, dovendosi ribadire l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale “la prescrizione dei crediti erariali per la riscossione di tributi quali IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro è soggetta al termine decennale previsto dall’art. 2946 cod. civ., in assenza di espressa previsione di un termine breve nella normativa specifica. Pertanto, non trova applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., trattandosi di obbligazioni autonome e unitarie a cadenza annuale” (da ultimo, Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 20/06/2025, n. 16589).

E ciò a differenza dei crediti per interessi e sanzioni i quali, se non individuati in provvedimenti giurisdizionali, sono assoggettati al termine quinquennale di prescrizione, ex art. 2948, n. 4), C.C., per gli interessi, ed ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, per le sanzioni (si veda, da ultimo, Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 26/03/2025, n. 7984, che ha ribadito che “nell’ambito della prescrizione degli interessi e delle sanzioni tributarie, il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi e dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni trova applicazione, salvo il caso in cui esse siano oggetto di pronuncia giudiziale, in cui il termine decennale dell’art. 2953 c.c. diventa applicabile”).

Di qui il rigetto dell’argomentazione proposta dal contribuente – seppur in via logicamente subordinata – dell’intervenuto compimento del termine di prescrizione che, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe quinquennale e che, viceversa, va individuato come ordinariamente decennale, salvo per quel che riguarda gli interessi e le sanzioni, per quanto innanzi esposto.

III) Stabilito che il termine di prescrizione dei crediti erariali oggetto della pretesa fiscale di cui alla intimazione di pagamento impugnata in primo grado è un termine decennale, resta da verificare se detto termine possa essere considerato già compiuto alla data di notifica della detta intimazione, avvenuta in data 11/01/2022.

Per fare ciò il Collegio deve affrontare la problematica relativa alla notifica della sottesa cartella di pagamento n. ——– che, a giudizio dell’Agenzia, si sarebbe compiuta in data 22/01/2011, con conseguente tempestività (infradecennale) della successiva notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 11/01/2022, considerando la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale da Covid-19 ex art. 68 del d.l. n. 18/2020.

Secondo il contribuente, viceversa, la cartella non sarebbe stata mai notificata per il vizio del procedimento notificatorio che imporrebbe di dichiarare inesistente la notifica.

Ritiene il Collegio che sia fondata la prospettazione del contribuente.

Va, innanzitutto, dato atto della ammissibilità della documentazione prodotta in appello dalla parte privata in quanto al caso di specie si applica l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/92 nel testo previgente rispetto alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. n. 220 del 30/12/2023, applicabili ai giudizi introdotti successivamente al 05/01/2024, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 4, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 220/2023. Il presente giudizio, infatti, è stato instaurato, anche in secondo grado, in data anteriore al predetto discrimine temporale e, dunque, allo stesso si applica il regime di cui al previgente testo dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/92.

Vanno, dunque, considerati ammissibili i documenti depositati dalla (nuova) difesa del contribuente nella fase decisoria del giudizio, anche considerando il fatto che, con riferimento agli elementi documentali relativi alla notifica della cartella di pagamento, il contribuente ha dato prova, fin dal primo grado, di avere chiesto, con due istanze di accesso agli atti, le copie degli atti comprovanti la notifica della cartella, ma di non averli mai ricevuti in precedenza.

Considerando, dunque, i documenti depositati in giudizio dall’appellante nel marzo del 2025, in allegato alle memorie prodotte, ritiene il Collegio che, da quella documentazione, si evince che la notifica della cartella esattoriale, ipoteticamente avvenuta a gennaio del 2011, non sia andata a buon fine, nel senso che debba essere ritenuta del tutto inesistente.

Infatti il contribuente ha dato prova del fatto di avere lasciato la residenza a Campodipietra (ove è stata destinata la notifica) fin dal mese di novembre del 2010, e cioè in un periodo compreso tra l’ottobre 2010 (epoca in cui Equitalia ha fatto l’accertamento sulla residenza) ed il gennaio 2011 (epoca in cui è stata spedita la cartella esattoriale per la notifica).

Dal 19/11/2010 egli risulta residente a San Giorgio a Cremano (NA), come da certificato storico di residenza esibito in giudizio.

In precedenza egli risultava residente a Campodipietra dal 14/06/2007 (come da certificato di residenza del 17/10/2007).

I dati indicati sono confermati dal doc. n. 6 allegato alla memoria del 04/03/2025, che riguarda i domicili fiscali del contribuente proveniente dall’Agenzia delle Entrate.

Da quella documentazione, che comprende anche atti certificativi provenienti dalla Pubblica Amministrazione (rispetto ai quali non risultano proposte eccezioni di non veridicità, né risultano azioni destinate ad inficiare la veridicità del contenuto delle dette certificazioni), si evince che il contribuente ha cambiato residenza dopo l’accertamento della residenza fatto da Equitalia presso il Comune di Campodipietra, avvenuto ad ottobre 2010 (richiesta fax del 30/09/2010, depositata sia dall’Agente Riscossione in appello che tra i documenti allegati dal contribuente alla memoria del 04/03/2025, doc. n. 7).

Non spetta a questo Giudice valutare la peculiarità della strana solerzia con la quale il contribuente, nel mese di novembre del 2010, ha nuovamente cambiato la propria residenza: stante alla documentazione versata in atti, ciò che ha rilievo è la circostanza che, al momento in cui si è proceduto a notificare la cartella esattoriale, nel gennaio dell’anno 2011, la stessa è stata destinata ad un luogo nel quale il contribuente non era più residente e che, dunque, non aveva più alcun collegamento con il destinatario della notifica (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 24329 del 10/09/2024).

La notifica della cartella di pagamento n. ——– deve essere, dunque, dichiarata inesistente.

Né, al fine di superare la conclusione indicata, è utile la documentazione prodotta in appello dall’Agente della Riscossione in allegato alle proprie controdeduzioni datate 12/12/2023 (cfr. doc. all. n. 3 alle controdeduzioni).

Da quella documentazione si evince(rebbe) che la notifica della cartella si sarebbe compiuta per intervenuto deposito e compiuta giacenza della stessa presso la Casa Comunale del Comune di Campodipietra (CB).

In contrario il Collegio rileva che l’art. 26 del DPR 602/1973, al comma 4, relativamente alla notifica delle cartelle esattoriali, richiama l’applicabilità dell’art. 60 del DPR 600/1973, in tema di notifica degli atti di accertamento. E ciò fa espressamente per i casi previsti dall’art. 140 c.p.c., e cioè per i casi di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la notifica. L’art. 140 cpc fa riferimento ai casi di irreperibilità relativa, ma pur sempre per l’ipotesi nella quale detta irreperibilità viene constatata nel luogo nel quale la notifica dovrebbe compiersi (residenza, domicilio o dimora del destinatario). E ciò anche volendo considerare gli effetti e la portata della sentenza della Corte Costituzionale del 19-22/11/2012 n. 258 (comunque successiva ai fatti notificatori qui in discussione).

Tuttavia, nel caso della notifica di cartella esattoriale, proprio il rinvio contenuto nel comma 4 dell’art. 26 del DPR 602/1973 all’art. 60 del DPR 600/1973, e per i detti casi di irreperibilità relativa ex art. 140 cpc, impone di considerare che il detto art. 60, al comma 1 lett. c), prevede che la notifica debba essere effettuata presso il domicilio fiscale del destinatario.

Il domicilio fiscale del contribuente, nel gennaio del 2011, era in San Giorgio a Cremano (NA) alla via San Martino n. 57/a, scala A, come si evince dal certificato proveniente dall’Agenzia delle Entrate di cui al doc. n. 6 allegato alla memoria del contribuente del 04/03/2025.

Anche volendo considerare che, a mente del comma 2 dell’art. 60 del DPR 600/73, il cambio del domicilio fiscale ha effetto dal trentesimo giorno da quando lo stesso è stato effettuato, al limite il nuovo domicilio fiscale nel Comune di San Giorgio a Cremano avrebbe avuto efficacia dal 19/12/2010, e dunque comunque da data anteriore rispetto a quella (gennaio 2011) nella quale l’allora Agente della Riscossione (Equitalia) aveva tentato la notifica della cartella esattoriale presso un indirizzo che non aveva più alcun collegamento con il destinatario della notifica.

Anche per questa via, dunque, si perviene alla conclusione per cui la notifica della cartella esattoriale deve essere considerata, e dichiarata, inesistente, senza che la stessa abbia avuto alcun effetto ai fini della pretesa fiscale qui in discussione.

Dichiarata inesistente la notifica della cartella esattoriale, con esclusione di alcun effetto interruttivo di quella notifica rispetto al termine di prescrizione decennale della pretesa tributaria, resta da considerare l’ulteriore argomentazione posta in campo dall’Agente della Riscossione e relativa al fatto che la cartella di pagamento n. ——– è stata espressamente indicata dal contribuente nella propria istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti datata 31/07/2019 e presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis del d.l. n. 34/2019, convertito nella l.n. 58/2019, con effetto di inammissibilità del giudizi e di riconoscimento del debito.

Ritiene il Collegio che le argomentazioni spese dall’Ufficio sul punto non siano condivisibili e debbano essere rigettate.

Per quel che attiene l’impegno del contribuente, assunto nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione ter” ex art. 16 bis del d.l.n. 34/2019, e dell’ivi richiamato art. 3 del d.l. n. 119/2018, deve richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale in forza del quale “in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l.n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio – presentata dal contribuente in adempimento dell’impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione – è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona” (Cass. Civ., Sez. V, Sentenza, 28/01/2025, n. 1997).

Nel caso di specie non risulta che il contribuente, successivamente alla dichiarazione del 31/07/2019, abbia corrisposto alcunché per definire il proprio rapporto con l’Erario, sicché ben può dirsi che non si sia perfezionata la definizione del rapporto tributario e la proposizione del giudizio avverso l’intimazione di pagamento può essere qualificata come revoca della dichiarazione di rinuncia al giudizio (rctius: dell’impegno a non agire in giudizio).

Dunque, per quel che attiene il primo profilo, è evidente come il ricorso non sia inammissibile in quanto la sua proposizione equivale a revoca della dichiarazione resa nella istanza di “rottamazione ter”. Ed ovviamente non vi è alcun riflesso estintivo di quella dichiarazione sul presente giudizio, sia in quanto il giudizio non era pendente al momento della presentazione della istanza e sia perché il contribuente non ha pagato alcuna somma in conseguenza della presentazione della istanza.

Quanto al secondo profilo (effetto di riconoscimento del debito ricollegabile alla presentazione della istanza di “rottamazione ter”), deve rilevarsi che alla presentazione di detta istanza non può essere riconosciuto alcun effetto interruttivo, quale riconoscimento di debito. Quest’ultimo, infatti, interviene nell’ipotesi nella quale il diritto non sia ancora prescritto e sulla decorrenza del termine di prescrizione interviene – interrompendola – la dichiarazione di riconoscimento del debito proveniente dal debitore.

Nel caso di specie, viceversa, alla data del 31/07/2019 – escluso ogni effetto interruttivo riconducibile alla notifica della cartella esattoriale, come visto del tutto inesistente – il termine prescrizionale si era già irrimediabilmente compiuto, con effetto estintivo del diritto di credito tributario.

Né quella dichiarazione può essere interpretata quale rinuncia del contribuente alla prescrizione, posto che una tale rinuncia deve essere manifestata in modo assoluto, oggettivo ed inequivoco (si argomenti ex Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29/03/2025 n. 8304). Nel caso di specie, viceversa, il fatto che il contribuente non abbia corrisposto alcuna somma in conseguenza della presentazione della istanza rende quest’ultima non qualificabile come rinuncia inequivoca alla prescrizione (peraltro all’epoca già compiuta).

Per completezza si rileva che il pagamento di € 177,31 fatto dal contribuente il 29/10/2018 (cfr. doc. n. 5 allegato alle controdeduzioni dell’Agenzia della Riscossione) appare elemento del tutto irrilevante rispetto al tema della intervenuta prescrizione dell’intero credito erariale.

Inoltre, e sempre per completezza, appare anche irrilevante quanto dedotto dal contribuente in ordine all’errore compiuto dal proprio consulente tributario nel presentare la dichiarazione (cfr. memoria del 04/03/2025 e dichiarazione ivi allegata). Si tratta di profilo legato ad una circostanza (erroneità nella presentazione della istanza) che non risulta adeguatamente provata, a ciò non essendo utile la dichiarazione pure depositata agli atti in allegato a quella memoria.

Peraltro, la conoscenza della cartella esattoriale, ai fini del suo inserimento nella dichiarazione di “rottamazione ter”, può essere stata acquisita aliunde dal contribuente e non è necessariamente ed indissolubilmente riconducibile alla notifica della cartella stessa, come visto del tutto inesistente.

Quanto esposto comporta che l’appello del contribuente debba essere accolto, la sentenza impugnata debba essere riformata, con conseguente annullamento della intimazione di pagamento impugnata in primo grado.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e viene fatta nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, riforma la sentenza impugnata ed annulla la intimazione di pagamento impugnata. Condanna l’Ufficio alla rifusione delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP nelle misure di legge.

Campobasso, lì 07 luglio 2025.


COMMENTO REDAZIONALE –L’adesione alla cd. “rottamazione-ter”, non seguita dall’effettivo versamento di alcuna somma, non estingue il diritto del contribuente di proporre ricorso contro l’atto tributario, né di eccepire l’intervenuta prescrizione del credito.

Sotto il primo aspetto, l’adesione alla cd. “rottamazione-ter” non può esplicare effetti su un giudizio che, al momento della sua presentazione, non era ancora pendente, ma che è stato instaurato solo successivamente.

D’altra parte, alla presentazione dell’istanza di “rottamazione” non può essere riconosciuto alcun effetto interruttivo della prescrizione, dal momento che la stessa non equivale ad un riconoscimento di debito. 

Quest’ultimo, infatti, interviene qualora il diritto di credito non risulti ancora prescritto, interrompendo il termine di prescrizione, mentre nel caso di specie, al momento della presentazione dell’istanza la prescrizione del credito tributario risultava già maturata.

In accoglimento dell’appello del contribuente, l’intimazione di pagamento impugnata viene quindi annullata.