Cass. Civ. sez. VI-2, ord. 17 giugno 2022, n. 19644


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24589/2021 proposto da:

… S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato …, per procura in calce al ricorso;                                                    – ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI (OMISSIS);                                                                    – intimato –

avverso la SENTENZA n. 591/2021 del TRIBUNALE DI BARI, depositata il 17/2/2021;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022.

Svolgimento del processo

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Ufficio Territoriale del Governo di (OMISSIS) ed ha, per l’effetto, dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione che la … s.r.l. aveva proposto nei confronti dell’ordinanza con la quale il prefetto di (OMISSIS) le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’art. 179 C.d.S., commi 2 e 9.

1.2. Il tribunale, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato la tempestività dell’appello proposto dall’Ufficio, ha ritenuto che l’opposizione proposta dalla società appellata fosse tardiva sul rilievo che, a fronte della notifica dell’ordinanza impugnata in data 19/4/2018, il ricorso era stato depositato solo il 22/5/2018 e, quindi, oltre il termine di trenta giorni fissato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6.

1.3. La … s.r.l., con ricorso notificato il 16/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 

1.4. L’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di (OMISSIS) è rimasto intimato.

Motivi della decisione

2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza e/o del giudizio d’appello per l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e agli artt. 141, 159, 160, 170 e 330 c.p.c., nonchè, ove occorra, agli artt. 101, 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’atto d’appello fosse tempestivo senza, tuttavia, considerare che:

– tale atto è stato notificato presso l’avv. S.M., la quale, però, aveva assistito la società opponente soltanto nel procedimento amministrativo previsto dall’art. 203 C.d.S., e non anche, come emerge dalla procura ad litem e dall’epigrafe del ricorso introduttivo, nel giudizio d’opposizione all’ordinanza ingiunzione;

– tale vizio ha determinato non la mera nullità ma l’inesistenza giuridica della notifica, che non è suscettibile di sanatoria ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che – a condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita (Cass. n. 5663 del 2018 in motiv.) – il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c., (Cass. SU n. 14916 del 2016; conf., Cass. n. 5663 del 2018).

2.3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza e/o del giudizio d’appello per la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e agli artt. 101 e 112 c.p.c., nonchè la violazione e/o l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 4, ha censurato la sentenza impugnata, tra l’altro, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’opposizione proposta dalla società appellata fosse tardiva sul rilievo che, a fronte della notifica dell’ordinanza impugnata in data 19/4/2018, il ricorso era stato depositato solo il 22/5/2018 e, quindi, oltre il termine di trenta giorni fissato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, senza, tuttavia, considerare che, per verificare la tempestività dell’opposizione, occorre tener conto esclusivamente della data in cui il ricorso è stato affidato all’agente postale per la notificazione, e cioè il 18/5/2018, e non a quella in cui il ricorso perviene alla cancelleria del giudice, e cioè il 22/5/2018.

2.4. Il motivo è fondato. L’opposizione ad ordinanza-ingiunzione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, può essere proposta – a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale ed alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 6, – anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva, alla luce dell’art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 4, qualora la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta nel termine di cui al citato art. 22, comma 1, rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 9486 del 2021).

  1. Il ricorso, quindi, dev’essere accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Bari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Bari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 21 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022


MASSIMA:  L’opposizione ad ordinanza-ingiunzione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, può essere proposta – a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale ed alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 6, – anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva, alla luce dell’art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 4, qualora la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta nel termine di cui al citato art. 22, comma 1, rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 9486 del 2021)