C.T.P. Milano, sentenza 20 luglio 2021, n. 3250/10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27/12/2019 il Comune di ……… notificava alla società Txxxx Italia S.p.A. gli avvisi di accertamento per IMU 2013 e 2014 relativamente all’area catastalmente identificata al Foglio 7 mappale 53 facente parte della maggiore consistenza del deposito di proprietà della Ricorrente regolarmente censito al Catasto Fabbricati in categoria D/7, Foglio 7, particella composta 46, 52, 53 e 54 con rendita catastale di euro 7.264,00.
Per l’unità immobiliare censita in categoria D/7, comprensiva anche del piazzale asservito al deposito, è stata versata la relativa imposta IMU dovuta per le annualità in questione, secondo i calcoli effettuati dalla Società.
Però, il terreno di cui alla particella 53, della superficie di mq 6.423,45, a decorrere dal 1° gennaio 2013, mutava la destinazione urbanistica in ragione dell’adozione del nuovo strumento urbanistico (piano di governo del territorio adottato con delibera consiliare n. 50 del 14.12.2012 del COMUNE DI …………), che inquadrava il predetto fondo nell’ambito territoriale “T4 – Sistemi insediativi per l’economia locale”.
Per l’effetto dell’attribuzione del diritto edificatorio sulla superficie lorda di pavimento di mq 6.423,45, il terreno de quo assurgeva ad “area edificabile” ai fini fiscali e ciò consentiva all’Ente locale di chiedere la maggiore imposta.
Ricorreva la Società eccependo:
Illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione.
Infondatezza dell’ avviso di accertamento.
Pertanto concludeva chiedendo di dichiarare nulli, in quanto privi di fondamento giuridico, carenti di prove ed errati nei presupposti di fatto e di diritto gli avvisi di accertamento IMU impugnati per la violazione, l’errata interpretazione ed applicazione delle norme di legge e comunque perché gli stesso appaiono infondati. Conseguentemente condannare l’Ufficio convenuto al pagamento delle spese ed onorari per aver posto il contribuente nella condizione di dover necessariamente adire la Commissione per la tutela delle proprie ragioni.
Si costituiva nei giudizi l’Ente locale, il quale contro deduceva alle argomentazioni avversarie e concludeva per il rigetto dei ricorsi, vinte le spese.
All’udienza del 24 maggio 2021, la Commissione invitava parte ricorrente a nominare un difensore abilitato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, ricordando che potrà alternativamente rinunciare alla difesa tecnica attuale e stare in giudizio senza assistenza tecnica essendo l’importo del tributo (anno 2013: euro 2.155,71, anno 2014: euro 2.659,01), al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, inferiore ad euro tremilauno e rinviava la trattazione all’udienza del 19 luglio 2021.
La parte vi provvedeva tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’obbligo motivazionale dell’accertamento in materia di IMU deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'”an” e il “quantum” dell’imposta, come è avvenuto nella fattispecie.
Non può pertanto essere accolta l’eccezione preliminare di nullità degli atti impugnati per carenza di motivazione.
Nel merito, poi, i ricorsi sono infondati e non meritevoli di accoglimento in quanto il terreno di cui alla particella 53, della superficie di mq 6.423,45, a decorrere dal 1° gennaio 2013, mutava la destinazione urbanistica in ragione dell’adozione del nuovo strumento urbanistico (piano di governo del territorio adottato con delibera consiliare n. 50 del 14.12.2012 del COMUNE DI ………..), che inquadrava il predetto fondo nell’ambito territoriale “T4 – Sistemi insediativi per l’economia locale”.
Per l’effetto dell’attribuzione del diritto edificatorio sulla superficie lorda di pavimento di mq 6.423,45, il terreno de quo assurgeva ad “area edificabile” ai fini fiscali e ciò consentiva all’Ente locale di chiedere la maggiore imposta.
Con relazione del 15.11.2019 (Prot. n. 0019274 d.d. 18.11.2019), l’Arch. C. T., funzionario responsabile del settore tecnico del Comune, quantificava il valore di tale area fabbricabile in euro 283.645,70, applicando i criteri di massima contenuti nella perizia allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 181 del 17.12.2018.
Vi sono ragioni sufficienti per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione rigetta i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Massima – Il mutamento della destinazione urbanistica, che si concretizza nell’attribuzione del diritto edificatorio sull’intera superfice, consente sempre all’ente impositore di chiedere la maggiore imposta a titolo di IMU