CTR Lazio, sez. X, 12.07.2019 n. 4246
Svolgimento del processo
La contribuente sig. B. L., dopo l’esito infruttuoso dell’istanza in autotutela, proponeva ricorso avverso l’Accertamento ICI in epigrafe, emesso da Roma Capitale per l’anno 2008, lamentando l’erroneità della pretesa tributaria, in quanto aveva concesso l’immobile in Via xxx, in uso gratuito al proprio figlio T. M. Precisava altresì che per l’ anno 2009 aveva usufruito dell’agevolazione di cui all’art. 1 D.L. n. 93 del 2008, previsto per gli immobili, concessi in uso gratuito.
Con proprie controdeduzioni, Roma Capitale, contestava le avverse doglianze, precisando- che la contribuente non aveva mai comunicato, come invece previsto dalla richiamata normativa, la concessione in uso gratuito, al fine di poter usufruire dell’agevolazione.
La CTP rigettava il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione mossa da Roma Capitale.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone l’erroneità e la carenza di motivazione; ribadisce la fondatezza delle proprie ragioni, posto che era stata prodotta documentazione a sostegno, nei fatti, della sussistenza della causa legale di esenzione. Conclude per la riforma dell’impugnata sentenza.
Con proprie controdeduzioni Roma Capitale, preliminarmente, chiede dichiararsi l’inammissibilità del proposto appello per carenza di specifici motivi di censura all’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992. Nel merito insiste sulla correttezza della sentenza di prime cure, ribadendo che la parte non ha mai presentato la Comunicazione invece necessaria ai fini dell’applicazione dell’agevolazione. Conclude per il rigetto dell’ appello.
Durante la discussione pubblica la parte appellante precisa di non aver ricevuto alcun riscontro all’ istanza in autotutela. Nel merito insiste sulla circostanza dell’adeguata prova offerta per dimostrare, che l’immobile era stato concesso in uso gratuito ai proprio figlio; lamenta inoltre, ravvisando sul punto carenza di motivazione della sentenza impugnata, che l’omessa comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione. Infine precisa che per le annualità 2009, 2010 e 2011 sono stati accolti analoghi ricorsi e le sentenze favorevoli sono passate in giudicato.
Roma Capitale appellata insiste sulla correttezza dell’impugnata sentenza in merito alla mancanza della comunicazione; tuttavia osserva altresì che sostanzialmente, la parte che ha affermato sussistere, nei fatti, il presupposto dell’agevolazione ha dimostrato la circostanza con prove assolutamente inadeguate. Ossia con un certificato di residenza del 2014, riferito: all’annualità 2008″ mentre avrebbe dovuto produrre, almeno, un certificato storico. Insiste sulla mancanza sostanziale dei requisiti per godere dell’ agevolazione.
Motivi della decisione
La Commissione, preso atto di quanto dedotto, non ritiene meritevole di accoglimento il proposto appello e, conseguentemente, conferma l’avviso di Accertamento ICI 2008 impugnato.
Ritiene, infatti, del tutto infondata la censura di erronea interpretazione della normativa di riferimento da parte dei primi giudici, osservando che tale interpretazione è stata invece del tutto rispettosa sia del dato normativo di cui all’art. 14, co. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e sia del dato rilevabile dal Regolamento del Comune di Roma.
Nella specie, per la legittima applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008 il quale contempla l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa ad uso gratuito a famigliari, non può prescindere, ai fini, della corretta definizione dell’agevolazione, dall’obbligo, normativamente previsto, di tempestiva comunicazione, entro i termini stabiliti dal regolamento ICI del Comune, della circostanza all’Ente impositore e ciò anche per consentire, al medesimo Ente impositore, la verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma per applicare l’agevolazione.
Ritiene altresì fondata la replica dell’Ente Impositore, in merito alla documentazione che, a parere della parte appellante, sarebbe idonea a dimostrare, nei fatti, la sussistenza della causa di esenzione, osservandosi che, in effetti, tale documentazione probatoria è costituita da un certificato di residenza del sig. T. M., non riferite all’annualità 2008 in accertamento, ma all’anno 2014, mentre per costituire una valida prova, avrebbe almeno dovuto essere un certificato storico. Del resto, nel sistema tributario, ove l’agevolazione fiscale sostituisce una eccezione, le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non consentono estensioni analogiche.
Con riguardo, infine, alla doglianza secondo cui l’omessa comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione ma non la perdita dell’agevolazione, si osserva che l’assunto è errato, alla luce dell’art. 14 co. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, secondo il quale costituisce condizione essenziale, per godere del beneficio fiscale in questione, la presentazione di una apposita comunicazione e qualora questa non venga presentata, certamente non si ha diritto a godere del beneficio e l’Amministrazione potrà, in aggiunta, applicare una sanzione.
Il proposto appello deve essere respinto, tuttavia si compensano tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della particolare materia trattata.
P.Q.M.
La CTR Lazio rigetta l’appello. Spese compensate.
Roma il 12 luglio 2019.
COMMENTO
Viene respinto l’appello del contribuente, volto ad ottenere l’agevolazione ICI prevista dall’art. 1 D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24.07.2008 n. 126.
L’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare, che sia stata concessa in uso gratuito a familiari del contribuente, non può prescindere dall’obbligo, normativamente previsto (art. 14, comma 3, D.lgs. 30.12.1992 n. 504), di tempestiva comunicazione di tale circostanza all’Ente impositore, entro i termini stabiliti dal regolamento ICI del Comune, anche per consentire a quest’ultimo la verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma per applicare l’agevolazione.