Tribunale di Modena, sez. II, 20 maggio 2025 n. 634


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3069/2024 promossa da:

F.V. (C.F. (…) ), con il patrocinio dell’avv. CEPARANO BALDASSARRE, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI 77 MUGNANO DI NAPOLI presso il difensore avv. CEPARANO BALDASSARRE

APPELLANTE/I

contro

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SOLA OLGA, elettivamente domiciliato in VIA BATTISTI 5 MODENA presso il difensore avv. SOLA OLGA

e

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. (…) ), con il patrocinio dell’avv. RIGHI ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 12 MODENA presso il difensore avv. RIGHI ROBERTA

APPELLATO/I

Oggetto: appello in tema di liquidazione spese di lite.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 26.10.2023 presso il Giudice di Pace di Finale Emilia, V.F. proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. (…), notificata in data 24.10.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n. (…), avente ad oggetto una sanzione al Codice della Strada di Euro 167,95 di spettanza dell’U. – Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Il ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale e del verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. presupposti all’intimazione di pagamento impugnata.

Si costituivano in giudizio sia l’Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo che la cartella esattoriale era stata notificata a mani di familiare convivente identificata come sig.ra M.R., sia l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, depositando copia del verbale di contestazione della violazione al codice della strada unitamente all’avviso di ricevimento A.G. ex L. n. 890 del 1982, in assenza della necessaria C.A.D.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 85/2023 pubblicata il 12.02.2024, accoglieva il ricorso e annullava l’intimazione di pagamento opposta, compensando tuttavia le spese di lite con la motivazione “si ritiene equa la compensazione”.

Avverso tale sentenza, con ricorso notificato il 25.06.2024, V.F. proponeva appello, chiedendone la riforma limitatamente al capo sulle spese e la condanna solidale di ADER e U. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituivano in appello sia ADER che U., contestando la fondatezza del gravame e chiedendo la conferma della compensazione delle spese disposta dal primo giudice.

All’udienza del 29.10.2024, il Tribunale rinviava la causa all’udienza del 13.05.2025 e poi del 20.5.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione, assegnando termine fino al decimo giorno antecedente per il deposito di note spese.

Le parti depositavano note conclusive autorizzate, insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni.

L’appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

  1. L’appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente al capo con cui il Giudice di Pace ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante l’accoglimento del ricorso e la totale soccombenza delle parti resistenti. La doglianza è meritevole di accoglimento.
  2. In materia di spese processuali, l’art. 91 c.p.c. sancisce il principio della soccombenza, in base al quale la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa. Tale principio può essere derogato, ai sensi dell’art. 92 comma 2 c.p.c., solo in caso di soccombenza reciproca ovvero quando sussistono “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

Tali ragioni non risultano indicate nella motivazione della sentenza impugnata né si desumono dal tenore degli atti delle parti appellate.

  1. In particolare, ADER sostiene che la compensazione sarebbe giustificata dalla propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure relative alla notifica del verbale di accertamento e dall’error in iudicando del primo giudice in merito alla validità della notifica della cartella.

Si osserva in proposito, tuttavia, che tali circostanze non integrano i necessari presupposti per derogare al principio della soccombenza. Infatti, non può escludersi la responsabilità di ADER per aver dato impulso alla procedura esecutiva sulla base di atti la cui regolare notifica non è stata provata in giudizio. Quanto all’asserito errore del giudice sulla validità della notifica della cartella, esso avrebbe dovuto eventualmente essere fatto valere con appello incidentale, non potendo giustificare ex post la compensazione delle spese disposta dal primo giudice.

Parimenti infondate sono le argomentazioni di U. circa la semplicità della causa, il modesto valore della controversia e l’assenza di attività istruttoria. Come già evidenziato, tali elementi possono rilevare ai fini della quantificazione del compenso, ma non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese.

  1. Come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, la possibilità di compensare le spese al di fuori dell’ipotesi di soccombenza reciproca deve essere ancorata a ragioni di carattere eccezionale che il giudice è tenuto ad esplicitare adeguatamente nella motivazione.

Non è quindi sufficiente il mero richiamo a generiche ragioni di equità, come fatto dal primo giudice nel caso di specie.

  1. Nel giudizio di primo grado, l’odierno appellante è risultato totalmente vittorioso, avendo ottenuto l’annullamento dell’intimazione di pagamento opposta. Non sussisteva alcuna soccombenza reciproca, né sono state indicate dal Giudice di Pace specifiche ragioni di carattere eccezionale che potessero giustificare la compensazione delle spese.
  2. Come correttamente evidenziato dall’appellante, la Suprema Corte ha più volte affermato che “ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio” (Cass. n. 5561/2021).

Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente sia stato costretto ad adire l’autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni, risultate fondate, a fronte di un’intimazione di pagamento basata su atti presupposti la cui regolare notifica non è stata provata in giudizio.

  1. Non rileva, ai fini della compensazione delle spese, la circostanza che la causa fosse di modesto valore o di limitata complessità. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali elementi possono giustificare una liquidazione contenuta del compenso, ma non la sua totale esclusione attraverso la compensazione delle spese.
  2. Va inoltre precisato che, trattandosi di opposizione a sanzione amministrativa, non trova applicazione il limite di cui all’art. 91 comma 4 c.p.c., secondo cui nelle cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a Euro 1.100 le spese non possono superare il valore della domanda. Tale limitazione opera solo per le cause devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, che sono decisi secondo diritto. 9. Quanto alla responsabilità solidale di ADER e U. per le spese di lite, essa trova fondamento nel principio secondo cui, nelle opposizioni a cartelle esattoriali, la condanna alle spese può essere pronunciata in via solidale nei confronti sia dell’ente impositore che dell’agente della riscossione, quando – come nel caso di specie – l’illegittimità accertata riguardi vizi riferibili all’attività di entrambi i soggetti (Cass. n. 39757/2021).
  3. In ordine alla quantificazione delle spese, tenuto conto della natura e del valore della causa, della sua limitata complessità e dell’assenza di attività istruttoria, appare congruo liquidare il compenso secondo i valori minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 2022 per le cause davanti al Giudice di Pace di valore fino a Euro 1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: – fase di studio: Euro 34,00 – fase introduttiva: Euro 34,00 – fase decisoria: Euro 71,00 per un totale di Euro 139,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA.

Analogamente, per il presente grado di appello, il compenso va liquidato secondo i valori minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e ss. modd. per le cause di appello avanti al Tribunale di valore fino a Euro 1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: – fase di studio: Euro 66,00 – fase introduttiva: Euro 66,00 – fase decisoria: Euro 100,00 per un totale di Euro 232,00, oltre a rimborso delle spese generali, IVA e CPA. In merito ai compensi del domiciliatario si evidenzia che l’art. 8 del D.M. n. 55 del 2014 stabilisce che “All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta (…) un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte” , con la conseguenza che detto compenso non è inquadrabile come spesa, ma come parte integrante del compenso previsto dai parametri liquidabile a favore del difensore dal quale deve essere detratto onde evitare duplicazioni.

  1. Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico solidale delle parti appellate, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da V.F. avverso la sentenza n. 85/2023 del Giudice di Pace di Finale Emilia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in Euro 43,00 per anticipazioni, Euro 139,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;

2) Condanna inoltre l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di appello, che liquida in Euro 64,50 per anticipazioni, Euro 232,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;

3) Dispone la distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Modena, il 20 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2025.


COMMENTO REDAZIONALE– La pronuncia in commento riforma la statuizione di primo grado che, pur accogliendo il ricorso del contribuente avverso l’intimazione di pagamento per vizio di notifica dell’atto presupposto, aveva disposto l’integrale compensazione delle spese, richiamando generiche ragioni di equità.

Viene infatti riconosciuto come tale statuizione di integrale compensazione delle spese di lite si ponga in violazione dell’art. 91 c.p.c.

Viene inoltre esclusa l’applicazione del comma 4 di tale ultima norma, secondo cui, nelle cause di valore inferiore ad euro 1.100,00, nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda: si tratta, infatti, di una norma applicabile unicamente alle controversie dinanzi al Giudice di Pace soggette ad equità necessaria (art. 113, comma 2, c.p.c.), mentre le cause di opposizione a sanzione amministrativa, qualunque ne sia il valore, devono sempre essere decise secondo diritto.

In conclusione, viene fissato il principio secondo cui, anche nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al Giudice di Pace, il valore modesto della causa, la sua scarsa complessità e l’assenza di attività istruttoria possono assumere rilievo ai fini di una liquidazione contenuta delle spese e delle competenze di causa, ma non possono condurre alla loro totale esclusione mediante compensazione.