Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sez. IV, 10.04.2019 n. 1174


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. – Con reclamo ex art. 28, comma 1, disp. proc. trib., del 9 marzo 2018, l’Agente della riscossione ha impugnato il decreto del Presidente della Sezione n. 155 dell’11 febbraio 2019 (data dep.), recante la declaratoria della inammissibilità dell’appello proposto, con atto notificato il 25/05/2017, dal medesimo Agente della riscossione avverso la sentenza n. 5797/2016 del 14/10/2016, pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza nei confronti del contribuente (…) s.p.a..
  2. – La controparte contribuente ha resistito al reclamo, mediante memoria presentata in data 21 marzo 2018.
  3. – Alla odierna adunanza in camera di consiglio, fissata per la immediata decisione del reclamo, ai sensi dell’art. 28, comma 4, delle Disposizioni sul processo tributario, emanate con D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito indicate: disp. proc. trib.) in relazione all’art. 61, comma 1, disp. proc. trib., in esito alla relazione del Presidente, la Commissione ha pronunciato sentenza a’ termini dell’art. 28, comma 5, disp. proc. trib..

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. – Il reclamato decreto ha motivato la inammissibilità dell’appello, esperito dall’ Agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 5797/2016 del 14/10/2016, sulla base della rilevata carenza dello ius postulandi davanti al giudice tributario del difensore del libero foro (l’avv. (…)) il quale aveva proposto il gravame (con atto notificato il 25/05/2017) in virtù della procura all’uopo conferita dal ridetto Agente della riscossione.
  2. – L’Agente della riscossione reclamante ha obiettato che, ai sensi degli artt. 43del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, 1, comma 8 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge con mod. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e in base al Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate riscossione e al Protocollo di intesa del 22 giugno 2017 tra la ridetta Agenzia e la Avvocatura generale dello Stato è perfettamente legittima la deroga al patrocinio autorizzato della Avvocatura dello Stato. Gradatamente il reclamante ha soggiunto che in ogni caso avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 182 cod. proc. civ.
  3. – Il reclamo non merita accoglimento.

3.1 – Pur dando atto che le ragioni che sorreggono il reclamo non appaiono del tutto prive di plausibilità e di giuridico pregio (e, per vero, in precedenza questa stessa Commissione tributaria regionale aveva risolto in senso positivo la quaestio iuris della ammissibilità del patrocinio dell’Agente della riscossione col ministero di avvocato del libero foro escludendo la necessità della difesa domestica, v. per tutte Sez. 4, n. 357/18 del 14 marzo 2018, Nimpo), il Collegio reputa, tuttavia, che la tesi del reclamante Agente della riscossione sia ormai insuperabilmente resistita dal contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Giova, in limine, considerare che non è pertinente al caso in esame il tema generale della deroga al patrocinio autorizzato della Avvocatura dello Stato per l’Agente della riscossione.

La relativa normativa, primaria e secondaria, risulta infatti recessiva rispetto alla disciplina speciale del rito davanti alle commissioni tributarie.

Orbene, secondo il richiamato indirizzo di legittimità, a norma dell’art. 11 disp. proc. trib. (come novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156), l’Agente della riscossione – fatto esclusivamente salvo il caso che si avvalga della assistenza della Avvocatura dello Stato (art. 12, comma 8, disp. proc. trib.) – è, per il resto (al pari degli uffici delle agenzie delle entrate), assolutamente privo del potere di ” stare in giudizio mediante procuratore generale o speciale ” davanti alle Commissioni tributarie.

La Corte suprema di cassazione, infatti, colla recentissima sentenza della Sez. 5, n. 28.684 del 9 novembre 2018, ha, infatti, stabilito il principio di diritto secondo il quale la ridetta disposizione novellata ” ha esteso … l’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria … anche all’ufficio dell’agente della riscossione il quale ” quindi ” dinnanzi alle commissioni tributarie deve stare in giudizio … in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno ovvero in persona di uno o più suoi dipendenti, dallo stesso organo delegati, e fatta salva la eventualità della rappresentanza organica dell’ Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43, terzo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 non può farsi rappresentare … da un soggetto esterno alla sua organizzazione “.

Sicché conseguono la nullità della procura conferita all’avvocato del libero foro e il “difetto dello ius postulandi del difensore ” incaricato.

3.2 – Né, peraltro, potrebbe trovare applicazione l’art. 182 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 12, comma 9, disp. proc. trib..

Nella giurisprudenza di legittimità è per vero consolidato e affatto pacifico il principio di diritto della insanabilità della nullità conseguente alla carenza dello ius postulandi (Sez. 3, sentenza n. 14449 del 15/07/2016, Rv. 640526-01; cui adde Sez. L, sentenza n. 944 del 03/02/1999, Rv. 522926 – 01; Sez. 1, sentenza n. 5967 del 22/06/1994, Rv. 487148 – 01; Sez. L, sentenza n. 3491 del 14/04/1994, Rv. 486172 – 01; Sez. 3, sentenza n. 2024 del 01/03/1994, Rv. 485513 – 01; Sez. L, sentenza n. 799 del 23/01/1993, Rv. 480422 – 01; Sez. 1, sentenza n. 4120 del 11/07/1985, Rv. 441646 – 01; Sez. 3, sentenza n. 6603 del 17/12/1984, Rv. 438149 – 01).

Ed espressamente le Sezioni Unite hanno escluso in termini la applicazione della ridetta disposizione del codice di rito, in quanto la sanatoria in parola “presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti e non consente, pertanto, la costituzione in giudizio di un soggetto diverso dal ricorrente ” (Sez. Un., sentenza n. 10414 del 27/04/2017, Rv. 643938 – 02).

3.3 – Ai superiori, richiamati principi di diritto la Commissione tributaria regionale reputa di doversi uniformare facendo proprie le ragioni, diffusamente esposte nei citati arresti.

In conclusione la insanabile nullità della procura conferita al difensore del libero foro dall’Agente della riscossione per la proposizione del gravame “determina la invalidità dell’atto di costituzione” della parte anzidetta (Sez. 5, n. 28684/2018, cit., p. 2) nel presente grado del giudizio e comporta la conseguente inammissibilità del reclamo colla contestuale declaratoria, ai sensi dell’art. 28, comma 5, disp. proc. trib., della inammissibilità dell’appello esperito avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale.

  1. – Il mutamento della giurisprudenza di legittimità sopravvenuto alla proposizione dell’appello, esperito dall’Agente della riscossione, col ministero del difensore del libero foro, è senz’altro riconducibile nel novero delle gravi ed eccezionali ragioni, le quali consigliano, ai sensi dell’art. 15, comma 2, disp. proc. trib., la compensazione delle spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il reclamo e l’appello dell’ Agente della riscossione.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Catanzaro, il 4 aprile 2019.


 

COMMENTO

La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, respingendo il reclamo ex art. 28 D.lgs. 546/1992, conferma il decreto presidenziale di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agente della Riscossione mediante il patrocinio di un avvocato del libero foro, per carenza di jus postulandi di quest’ultimo.

Stabilisce infatti l’art. 11, comma 2, D.lgs. 546/1992 (come novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1, D.lgs. 156/2015) che “l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”.

Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l’Agente della riscossione, tranne nel caso in cui si avvalga dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato (secondo la facoltà ammessa dal successivo art. 12, comma 8, D.lgs. 546/1992), è privo del potere di “stare in giudizio mediante procuratore generale o speciale” davanti alle Commissioni tributarie.

In altri termini, dinanzi alle Commissioni Tributarie l’Agente della Riscossione, così come le Agenzie fiscali (i.e.: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), può stare in giudizio in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno oppure in persona di uno o più suoi dipendenti delegati dall’organo rappresentante oppure, infine, può avvalersi della  rappresentanza organica dell’Avvocatura dello Stato ex art. 43, comma 3, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611; non può invece in alcun caso farsi rappresentare da un soggetto esterno alla propria organizzazione, quale un avvocato del libero foro.

Quest’ultimo può essere nominato unicamente nel giudizio di legittimità del processo tributario, in alternativa al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, con scelta peraltro non del tutto discrezionale, ma vincolata alle previsioni di cui agli artt. 4 e 17 D.lgs. 50/2016 (cd. “Codice dei contratti pubblici”). In particolare, per la validità del mandato difensivo ad avvocato del libero foro nel grado di legittimità del processo tributario, salvo il caso in cui si accerti l’impossibilità dell’Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio, l’ente deve aver adottato apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza, non essendo sufficiente quanto previsto dal Regolamento di amministrazione adottato dal Comitato di gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo 2018, che stabilisce solo i presupposti per la possibilità di derogare alla regola generale del patrocinio all’Avvocatura dello Stato (si veda, in tal senso, Cass. civ., sez. V, 09.11.2018 n. 28.684).

In ogni caso, per quel che rileva nella fattispecie in esame, nei gradi di merito del processo tributario è del tutto preclusa all’Agente della Riscossione la facoltà di avvalersi di un avvocato del libero foro.

Non viene neppure ritenuta applicabile la sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c., invocata dalla difesa dell’Agente della Riscossione in via subordinata. La predetta sanatoria presuppone infatti la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti; a contrario, non consente la costituzione in giudizio di un soggetto diverso dal ricorrente (Cass. civ., SS.UU., 27.04.2017 n. 10414).

L’insanabile nullità della procura conferita dall’Agente della riscossione, per la proposizione di un appello tributario, al difensore del libero foro determina la carenza di jus postulandi di quest’ultimo, l’invalidità dell’appello proposto ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma