CTR Sicilia Palermo, sez. I, 09.04.2018 n. 1511


Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata n. 2267/7/2016 dell’8.2.2016 depositata il 19.4.2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rigettava il ricorso proposto da T.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante C.P., avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. (…) emesso da R.S. S.p.a., per un importo di Euro 651.953,66 (comprensivo di interessi, aggio e spese).

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente censurando la decisione dei giudici di prime cure laddove avevano ritenuto che il preavviso di fermo fosse corretto in ragione della mancata documentazione, da parte del ricorrente, della strumentalità dei veicoli oggetto del preannunciato fermo all’attività d’impresa. Sosteneva l’appellante che, trattandosi di società di capitali, costituita con il solo fine di svolgere attività commerciale e/o d’impresa, i relativi veicoli dalla stessa acquistati dovevano di per sé considerarsi strumentali: nel caso in esame “trattandosi per lo più di furgoni impiegati nel ciclo aziendale ed iscritti fin dal momento di acquisto, giusta fattura annotata nei libri contabili dell’impresa, si ha pertanto la conseguenza di reperire di fatto la comprovazione richiesta nella sentenza di primo grado “.

Chiedeva pertanto che, in riforma dell’impugnata sentenza, fosse disposto l’annullamento del preavviso di fermo.

Si costituiva in giudizio l’Agente della R., controdeducendo alle doglianze dell’appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Si costituiva altresì l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, ribadendo la correttezza della pronuncia dei giudici di prime cure e dunque insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con condanna della società contribuente al pagamento delle spese di lite.

Accolta l’istanza di sospensiva (udienza del 13 aprile 2017). all’udienza del 7 settembre 2017 l’appellante depositava una nota con cui dava atto di aver versato la prima rata relativa al richiesto provvedimento di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della R. di cui all’art. 6 D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016.

Motivi della decisione

L’appello è solo parzialmente fondato.

Pienamente condivisibile è, ad avviso di questo Collegio, la ricostruzione normativa operata dai giudici di prime cure in ordine al fermo ed al preavviso di fermo dopo le modifiche apportate all’articolo 86, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 dal D.L. n. 69 del 2013. Altrettanto condivisibile è la portata del concetto di “strumentalità all’attività di impresa o della professione” accolta dai giudici di prime cure, che, richiamandosi all’orientamento consolidato nelle diverse circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate, hanno inteso il requisito della strumentalità circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipende direttamente dall’impiego del veicolo.

Deve tuttavia rilevarsi che la società contribuente, dopo aver allegato, nel primo grado di giudizio, di operare nel settore della fabbricazione industriale di strutture metalliche complesse e che i beni oggetto di fermo erano “automezzi pesanti, quali camion, furgoni, evidentemente necessari al trasporto dei beni prodotti ed alla consegna degli stessi” (circostanza, quest’ultima, rimasta indimostrata nel precedente grado di giudizio), nel presente grado ha prodotto copia dei certificati ACI relativi ai veicoli oggetto di fermo: da tali documenti si evince che cinque degli otto veicoli -tutti di proprietà della T.C. S.R.L.- di cui è stato preannunciato il fermo (F.A. SPA (…), F.A. SPA (…), F.G. (…), F.G. (…), F.G. (…)) sono autocarri, destinati al trasporto cose, mentre i residui tre (M.B. (…), A.C. (…) e F.G. (…)) sono autovetture, destinate al trasporto di persone.

In virtù della suddetta produzione, effettuata solo in grado di appello (e comunque da ritenere ammissibile ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992: v. da ultimo Cass., sent. n. 27774 del 22.11.2017), può ritenersi dimostrata per i suindicati cinque automezzi la strumentalità all’attività di impresa come dedotta dal contribuente sin dal primo grado, mentre ciò non vale con riguardo alle tre autovetture, per le quali nulla ha allegato, in relazione all’attività di impresa ed al conseguimento dei ricavi caratteristici, la ricorrente/appellante.

Alla luce di quanto sopra, l’appello della società T.C. può essere parzialmente accolto: in riforma della sentenza impugnata, il preavviso di fermo impugnato deve essere annullato limitatamente ai cinque autocarri costituenti il parco dei beni strumentali atti all’esercizio dell’impresa, non aggredibili dal fermo amministrativo. E’ infatti di tutta evidenza che ove la società, in forza del divieto di circolazione di tali veicoli scaturente dal fermo, venisse privata della disponibilità dei mezzi e dunque della possibilità di lavorare, verrebbero meno la produzione di reddito e la creazione di quella liquidità finanziaria atta a far fronte al pagamento del debito nei confronti dell’erario.

Il preavviso di fermo risulta invece del tutto legittimo in relazione alle tre autovetture suindicate (M.B. (…). A.C. (…) e F.G. (…)).

La parziale soccombenza delle parti, oltre alla circostanza che solo in questo secondo grado di giudizio siano stati prodotti dalla società contribuente i certificati ACI relativi ai veicoli oggetto del preavviso di fermo, giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo accoglie parzialmente l’appello.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 settembre 2017


 

COMMENTO

Viene ritenuta ammissibile la produzione, effettuata per la prima volta nel grado di appello del processo tributario, delle copie dei certificati ACI degli autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo, dei quali la società appellante era interessata a provare la natura strumentale rispetto all’attività lavorativa esercitata.

Fondamento di tale conclusione è rinvenuto nell’art. 58, comma 2, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, secondo cui nel grado di appello del processo tributario “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.

Alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, D.lgs. 546/1992 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), in materia di produzione documentale nel grado di appello del processo tributario  non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 46, comma 18, Legge 18.06.2009 n. 69), essendo la materia interamente regolata dall’art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 16.09.2011 n. 18907; Cass. civ., sez. V, 27.03.2013 n. 7714; Cass. civ., sez. V, 15.01.2014 n. 655; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 06.11.2015 n. 22776 e Cass. civ., sez. V, 22.11.2017 n. 27774)