Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sez. V, 25 maggio 2023 n. 4552
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 14 ottobre 2020 la Commissione Tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso proposto da P. A. avverso l’intimazione di pagamento 29320149051903235000 notificata in data 23.09.2014 dalla Riscossione Sicilia S.p.a. con cui era stato chiesto il pagamento della somma di euro 7.019,77 relativa alla cartella di pagamento n. 293 2002 0116436262 000 notificata in data 17.02.2003 per IRAP saldo – sanzioni ed interessi anno 1998, IVA Imposta – sanzioni ed interessi anno 1998 e bollo auto – sanzioni ed interessi anno 1996.
La Commissione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso riguardante l’intervenuta prescrizione in quanto l’atto impugnato risultava notificato il 23 settembre 2014 mentre la presupposta cartella esattoriale era stata notificata il 17 febbraio 2003.
Riscossione Sicilia ha proposto appello evidenziando che risulta intervenuto atto interruttivo della prescrizione in quanto in data 16.03.2012 veniva notificata ulteriore intimazione di pagamento n. 29320129040986988, a mani della destinataria.
Nel merito ha rilevato la definitività della pretesa impositiva in quanto ogni questione relativa alla cartella di pagamento avrebbe dovuto costituire oggetto di opposizione da svolgersi avanti la Commissione Tributaria competente nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della stessa. Ha chiesto quindi la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A. nelle controdeduzioni contesta la produzione documentale offerta nel presente grado di giudizio in quanto inammissibile, inconducente e priva di ogni valenza probatoria. In ogni caso eccepisce la prescrizione quinquennale per l’IVA/IRAP e le sanzioni, nonché la prescrizione triennale per il Bollo Auto.
In data 2 maggio 2023 Riscossione Sicilia ha depositato memorie illustrative con cui si riporta a quanto già indicato nell’atto d’appello.
All’odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello di Riscossione Sicilia è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Va innanzitutto evidenziato che deve ritenersi ammissibile la produzione documentale effettuata dalla parte appellante essendo stato ripetutamente affermato che “Nell’ambito del processo tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva”.(cfr. ex plurimis Sez. 5 – , Sentenza n. 29087 del 13/11/2018).
Tale possibilità è consentita “anche quando non sussista, pertanto, l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti” (Cassazione civile sez. trib., 21/03/2023, n. 8089; Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28/06/2018, Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., Sez. 5, n. 27774 del 22/11/2017).
Tanto premesso rileva la Corte che dalla produzione documentale effettuata dalla parte appellante emerge che in data 16.03.2012 è stata notificata a P. A. l’ingiunzione di pagamento n. 29320129040986988.
Non appare inoltre decisivo il fatto che, essendo stata prodotta unicamente una ricevuta di ritorno postale, non risulti chiaramente che tale intimazione si riferisce alla cartella di pagamento n. 29320020116436262000, notificata in data 7.02.2003.
Al riguardo si osserva che è onere della parte che contesta la notifica fornire la prova contraria, cosa che non risulta avvenuta nel caso di specie.
A tal proposito è stato affermato che “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”. (Sez. 5 -, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018).
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che non possano essere mossi rilievi avverso il contenuto della cartella di pagamento non impugnata, essendosi determinato il consolidamento della pretesa fiscale e non potendo essere più messa in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione che è proprio del rapporto tributario.
Essendo intervenuta la notifica del predetto atto, si è verificata l’interruzione dei termini di prescrizione con riferimento alle somme dovute a titolo di IVA e IRAP. A tal proposito va ricordato che “il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; conf. Cass. n. 15244 del 2020)” (Cassazione civile sez. trib., 21/03/2023, (ud. 14/03/2023, dep. 21/03/2023), n. 8075; Cassazione civile sez. trib., 07/03/2023, (ud. 27/10/2022, dep. 07/03/2023), n. 6793; Cassazione civile sez. VI, 24/02/2023, (ud. 15/12/2022, dep. 24/02/2023), n. 5705).
Per quanto attiene invece le somme dovute a titolo di bollo auto per l’anno 1996 deve ritenersi decorso il termine di prescrizione triennale.
Il parziale accoglimento dell’appello giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione quinta, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Riscossione Sicilia spa avverso la sentenza emessa il 14 ottobre 2020 dalla Commissione Tributaria provinciale di Catania, annulla l’atto impugnato solo relativamente alla tassa auto e rigetta nel resto.
Compensa per intero fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Catania 12-5-2023.
COMMENTO REDAZIONALE- La sentenza in commento conferma il principio secondo cui, nel rito tributario, è sempre possibile la produzione di nuovi documenti in appello a prescindere dalla circostanza che la parte abbia avuto oppure no la possibilità di effettuare la produzione in primo grado.
Infatti, l’art. 58 D.lgs. 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c.
Tuttavia, tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 D.lgs. 546/1992 alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine di venti giorni liberi anteriori all’udienza di trattazione del merito.
Tale termine, anche in assenza di un’espressa previsione legislativa in tal senso, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.