Cass. civ., sez. V, ord., 04.08.2020 n. 16636


Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 459/I/14 dep. Il 2/07/2014.

La vicenda trae origine dalla notifica alla “Associazione sportiva dilettantistica G.G.” di due avvisi di accertamento rispettivamente per gli anni d’imposta 2008 e 2009, con cui l’Ufficio, a seguito di irregolarità riscontrate, contestava che l’Associazione svolgesse, in realtà, attività imprenditoriale in forma di società di fatto, composta da due soci, i signori G.C. e G.A..

L’ufficio riteneva perciò di dover recuperare quanto omesso di versare a titolo di IVA e IRAP sui ricavi (qualificati come quote associative). Ai due soci veniva, conseguentemente, con separati avvisi personali, imputato il mancato pagamento IRPEF sui redditi di partecipazione.

G.C. non ha contestato l’accertamento a lui relativo. Invece, l’Associazione e G.A. quale legale rappresentante della prima e in proprio, contestavano i relativi avvisi di accertamento. CTP di Terni aveva respinto i ricorsi dell’Associazione e di G.A. in proprio, ma aveva ritenuto di dover annullare le sanzioni comminate. In appello la CTR dell’Umbria aveva respinto tanto il ricorso principale dell’Associazione e del G. quanto il ricorso incidentale dell’Agenzia, confermando la decisione di prime cure.

Il ricorso dell’Agenzia è basato su di un unico motivo relativo all’annullamento delle sanzioni applicate con gli avvisi di accertamento contestati.

Resistono L’Associazione e il G. con controricorso.

Giova precisare che anch’essi, nelle more della notifica del ricorso da parte dell’Agenzia, avevano presentato un parallelo ricorso, basato su tre motivi confluito nel presente giudizio.

Motivi della decisione

Tanto premesso, dall’esame della documentazione risulta che il presente giudizio è stato avviato e proseguito tanto in primo che in secondo grado, senza che fossero notificati gli atti relativi anche al socio della (ritenuta dall’Ufficio) società di fatto, sig. G.C..

Orbene, tale circostanza rende palese non essersi integrato il litisconsorzio necessario tra i due soci. Questa Corte ha più volte affermato che “Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti”. (Sez. 5 -, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018).

Tale situazione di coinvolgimento di entrambi i soci, sussiste nel caso in esame, in cui l’Ufficio ha accertato e contestato a carico dell’Associazione un maggior reddito d’impresa per ciascuno degli anni 2008 e 2009, liquidando maggior IRAP e IVA, oltre sanzioni.

Ne discende che il giudizio sinora svoltosi nei due gradi di giudizio risulta nullo per difetto di contraddittorio e va pertanto rinviato al primo giudice.

P.Q.M.

Dichiara la nullità dell’intero giudizio per difetto del contraddittorio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni in diversa composizione, anche per la definizione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020


COMMENTO REDAZIONALE- La vicenda in esame trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento per IVA ed IRAP, emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’Associazione sportiva dilettantistica, sul presupposto che la stessa svolgesse in realtà un’attività imprenditoriale e celasse quindi una società di fatto composta da due soci occulti, come tale non legittimata a godere dello speciale regime agevolato previsto per la associazioni sportive dilettantistiche.

Sempre in conseguenza del medesimo accertamento, ai due presunti soci occulti venivano notificati avvisi di accertamento personali, con i quali veniva loro imputato il mancato pagamento IRPEF sui redditi di partecipazione.

L’Associazione sportiva dilettantistica ed uno dei due presunti soci occulti impugnavano i rispettivi avvisi di accertamento.

I ricorsi venivano respinti dalla Commissione Tributaria Provinciale, che tuttavia annullava le sanzioni comminate dall’Agenzia delle Entrate.

La predetta sentenza, fatta oggetto di appello da entrambe le parti, trovava tuttavia integrale conferma in secondo grado.

Contro di essa entrambe le parti propongono ricorso per Cassazione.

La Corte di legittimità, tuttavia, rileva in via preliminare come entrambi i giudizi di merito si siano svolti senza che i relativi atti siano stati notificati anche all’altro presunto socio, il quale non aveva impugnato l’avviso di accertamento a lui notificato.

Ciò comporta la nullità dell’intero giudizio per difetto di contraddittorio, in quanto, nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Tale litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. V, 25.06.2014 n. 14387; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 21.06.2017 n. 15446 e Cass. civ., sez. V, 27.09.2018 n. 23261).

Tale situazione ricorre pienamente nel caso di specie, in cui l’Agenzia delle Entrate ha accertato e contestato a carico dell’Associazione sportiva dilettantistica un maggior reddito d’impresa per ciascuno degli anni 2008 e 2009, liquidando maggior IRAP e IVA, oltre sanzioni.

Di conseguenza, il giudizio svoltosi nei due gradi di merito viene dichiarato nullo per difetto di contraddittorio e la causa viene rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.