Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brindisi, sez. I, 12 dicembre 2022, n. 493


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI BRINDISI

PRIMA SEZIONE

riunita in udienza il 09/11/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PERNA GABRIELE, – Presidente

LISI PIETRO, – Relatore

COSTANTINI ANTONIO, – Giudice

in data 09/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 382/2022 depositato il 07/07/2022

proposto da      A.A.E. S.p.a. – (…), Difeso da ………..

contro

Provincia Brindisi, Difeso da …………….

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISA 2010

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente illustra i motivi del ricorso e chiede l’accoglimento.

Resistente/Appellato: Il difensore dell’ufficio si riporta agli scritti difensivi e chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7.7.2022 A.A. s.p.a. ha impugnato il diniego tacito del rimborso da parte della Provincia di Brindisi in relazione all’istanza di rimborso presentata il 10.9.21 in materia di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (anni 2010-2011).

La ricorrente ha evidenziato 1) la manifesta illegittimità del diniego di rimborso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, TUA, la tempestivià dell’istanza di rimborso, 2) la spettanza del diritto al rimborso dell’addizionale provinciale sulla scorta della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che ha dichiarato l’illegittimità del tributo per incompatibilità con la direttiva n. 2008/118/CE (già direttiva n. 2003/96/CE).

Si è costituita la Provincia di Brindisi, eccependo 1) l’inammissibilità del ricorso per violazione o falsa applicazione dell’art. 16, commi 6 e 12, D.L. n. 179 del 2012, 2) difetto di legittimazione passiva di essa resistente in ragione della natura erariale del tributo, 3) decadenza dall’istanza di rimborso e prescrizione del diritto, 4) errata interpretazione e applicazione dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia di Brindisi.

Infatti il registro cd. REGINDE ha validità per le notificazioni nell’ambito del processo civile o penale, ma non riguarda in alcun modo né la notifica di atti o comunicazioni di natura tributaria, qual è l’istanza di rimborso presentata da A. in data 10.09.2021, né tantomeno le notifiche telematiche nell’ambito del processo tributario, che vanno indirizzate alla pec risultante dal registro IPA, e non dal registro REGINDE.

In ogni caso, quand’anche si aderisse alla tesi della resistente, la notificazione eseguita a indirizzo PEC diverso da quello indicato nel predetto registro sarebbe comunque nulla e non inesistente (come del resto affermato nella sentenza della S.C. prodotta dalla stessa resistente) e dunque sanabile per il raggiungimento dello scopo ex art. 157 c.p.c.

Nel caso in esame è pacifico che il ricorso introduttivo sia stato ricevuto dalla resistente, la quale ha potuto ampiamente articolare le proprie difese, costituendosi in giudizio, per come chiaramente desumibile dalla memoria di costituzione.

Quanto al merito, come noto, la S.C. ha statuito che “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall’art. 12, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 511 del 1988, conv. in L. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (Cass., sez. trib., n. 15198/2019).

Nel caso in esame la ricorrente ha documentato che il giudice di pace di Lecce, con sentenza n. 3117/21 passata in giudicato, condannava essa ricorrente, quale soggetto fornitore di energia elettrica, alla restituzione in favore di H.M. s.r.l., quale consumatore finale, della somma di Euro 3.231,57, pagata a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica.

La ricorrente avanzava poi richiesta di rimborso alla Provincia di Brindisi entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della ridetta sentenza, ex art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504 del 1995.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente è chiaramente infondata, essendo pacifico che l’addizionale in parola sia stata versata alla Provincia di Brindisi e trattenuta dalla stessa.

Sotto questo profilo dunque è evidente come la richiesta di ripetizione dell’indebito è stata correttamente rivolta all’accipiens.

Né può ritenersi tardiva la richiesta di restituzione, per essere stata indirizzata a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel REGINDE, richiamandosi quanto osservato sopra.

Peraltro trattasi in questo caso di atto avente natura ed effetti non già processuali ma sostanziali, di talché a fortiori infondata risulta detta eccezione.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, va pronunciata condanna della Provincia di Brindisi al rimborso della somma richiesta dalla ricorrente.

Spese compensate, attesa la complessità e novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone il rimborso della somma richiesta dal contribuente. Spese compensate.

Brindisi il 9 novembre 2022.


COMMENTO REDAZIONALE– La sentenza in commento accoglie il ricorso avverso un diniego di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, dopo avere disatteso l’eccezione preliminare sollevata dalla Provincia di Brindisi e relativa alla presunta inammissibilità del ricorso, poiché notificato in via telematica all’indirizzo pec del predetto Ente impositore tratto dal registro IPA, anziché dal REGINDE.

Viene quindi confermato anche dalla giurisprudenza di merito quanto già evidenziato dalla Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 04 luglio 2019 n. 1/DF, ossia che, per quanto concerne gli indirizzi pec degli Enti impositori e dei soggetti abilitati alla riscossione, il solo elenco utilizzabile ai fini della notifica degli atti del processo tributario è l’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA). 

Non sono invece utilizzabili né il REGINDE, né l’elenco delle amministrazioni pubbliche gestito dal Ministero della giustizia (cd. “Registro PP.AA.” o “Registro delle PA”), previsto dall’art. 16, comma 12, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n. 221. 

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brindisi evidenzia infine come, quand’anche si aderisse alla tesi della resistente, la notificazione eseguita a indirizzo pec diverso da quello corretto sarebbe comunque nulla, e non inesistente, e dunque sanabile per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., nel caso di specie realizzato dalla tempestiva costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi.

Parimenti, non può ritenersi tardiva la richiesta di rimborso inviata ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dal REGINDE, a maggior ragione alla luce del fatto che si tratta di un atto diretto a produrre effetti sostanziali, e non già processuali.