Cass. civ., sez. V, ord., 1° luglio 2024 n. 18080
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente
Dott. LENOCI Valentino – Consigliere
Dott. CRIVELLI Alberto – Consigliere
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere
Dott. ANGARANO Rosanna – Consigliere – rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 80/2017 R.G. proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE Spa , quale incorporante di Equitalia Nord Spa , rappresentata e difesa dall’Avv. C. D.ed elettivamente domiciliata in Roma, Via……, presso l’Avv. A.S., – ricorrente –
Contro
A.A. , rappresentato e difeso dagli Avv. P. B., P. G., A. P. ed elettivamente domiciliato in Roma, via … presso quest’ultimo, – controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 2955/2016, depositata il 17 maggio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal consigliere Rosanna Angarano.
Svolgimento del processo
- L’Equitalia Servizi di riscossione Spa ricorre nei confronti di A.A. , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della società di riscossione avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita su immobili di proprietà, ed ha ordinato la cancellazione della formalità iscritta.
- La C.t.r. rilevava che non vi era prova della effettiva notifica degli atti prodromici “con documentazione certa quali, cartella di pagamento, avviso di mora, avviso di intimazione, relata di notifica, documenti originali o dichiarati conformi agli originali”; che la società di riscossione avrebbe dovuto notificare previamente avviso di intimazione al pagamento; che il contribuente durante la discussione in pubblica udienza aveva contestato, ai sensi dell’art. 2719cod. civ. la produzione di documentazione in copia fotostatica non dichiarata conforme all’originale.
- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo la società di riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116, 214, 215 e 216 cod. proc. civ.
In primo luogo, critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che nell’udienza pubblica del 7 marzo 2016 il contribuente aveva sollecitato l’applicazione dell’art. 2719 cod. civ. e contestato la conformità all’originale della documentazione riprodotta in copia. Osserva che nessuna dichiarazione di tale tenore era stata verbalizzata all’udienza né in altri atti.
Rileva, poi, che la scrittura privata si ha per riconosciuta se la parte non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; che ai fini del valido disconoscimento della conformità della copia all’originale è necessaria dichiarazione di chiaro e specifico contenuto; che la genuinità delle relate di notifica e degli avvisi di accertamento può essere proposta solo a mezzo querela di falso trattandosi di atti pubblici; che gli estratti di ruolo sono ex se conformi all’originale in quanto l’agente della riscossione ha il potere di certificarne detta conformità e i documenti provengono dagli enti creditori in via telematica.
- Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, 4, 5, cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. degli art. 21, 32e 36D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. dell’art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova della notifica degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria.
Assume che la C.t.r. non ha fornito alcuna giuridica motivazione sull’inesistenza delle notifiche; che tale affermazione è smentita dalla produzione documentale versata in atti sin dal primo grado; che non vi era stato alcun valido disconoscimento della documentazione prodotta in copia.
- Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione degli artt. 50 e 77 D.P.R. n. 602 del 1973.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto invalida l’iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta dalla notificazione dell’intimazione di pagamento.
- La censura con la quale la società di riscossione assume, nel corpo del primo motivo, che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che la contribuente avesse disconosciuto in udienza la conformità agli originali dei documenti prodotti solo in copia, non risultando alcuna dichiarazione di simile tenore, si risolve nella denuncia di un errore percettivo – e non valutativo – del contenuto dei verbali di udienza; la stessa, di conseguenza, è inammissibile in quanto avrebbe dovuto farsi valere a mezzo revocazione.
- Per il resto, il primo motivo è fondato.
5.1. In primo luogo, in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come, più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità, previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod. civ. , deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall’art. 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte (Cass. 24/02/2023, n. 5755).
5.2. In secondo luogo, come già chiarito da questa Corte, la conformità della copia all’originale (pure in caso di copia semplice) non può essere oggetto di mera contestazione generica, essendo l’istante onerato di dedurre in modo specifico in quale parte la copia prodotta differisca dall’originale (Cass. 20/06/2019, n. 16557; Cass. 30/10/2018, n. 27633).
5.3. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto ha dato rilievo al disconoscimento, che assumeva essere avvenuto solo in udienza, sebbene la produzione documentale della società di riscossione fosse avvenuta già nel primo grado di giudizio. In secondo luogo, ha ritenuto che la prova dell’attività prodromica all’iscrizione ipotecaria non fosse stata fornita dalla società di riscossione a mezzo “documenti originali o dichiarati conformi agli originali” ed ha dato rilievo alla contestazione mossa dal contribuente ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. “in ordine alla riproduzione da parte degli Uffici costituiti di documentazione fotostatica non dichiarata conforme all’originale”. Così motivando, tuttavia, non ha tenuto conto che, anche a fronte della produzione di una copia semplice era onere della controparte, per affermarne la non conformità all’originale, muovere contestazioni specifiche, ovvero, con riferimento a ciascun documento ed il relazione alle singole difformità riscontrate.
- Il secondo motivo è fondato.
6.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. , (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Le Sezioni Unite della Corte hanno, altresì, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (tra le tante, di recente, Cass. 23/05/2022, n. 16653).
6.2. La C.t.r. ha ritenuto che non vi fosse prova della validità della notifica degli atti prodromici. Tale asserzione non è contestualizzata da alcuna menzione di quali fossero detti ultimi, indicati genericamente come “gli atti che hanno causato la procedura successivamente messa in piedi da parte della società Equitalia Nord Spa di ipoteca legale e pignoramento…” e non è accompagnata alcuna analisi specifica dei procedimento notificatorio di ciascuno di essi. La motivazione, confusa e generica, non consente nemmeno di comprendere se la C.t.r. abbia ritenuto invalida la notifica degli atti prodromici (non è chiaro nemmeno quali) o abbia ritenuto non provata la notifica in quanto non supportata da “documenti originali o dichiarati conformi agli originali”. Resta, pertanto, del tutto oscuro l’iter logico seguito per giungere alla conclusione che mancava la prova della notifica degli atti “che hanno causato la procedura”
- Il terzo motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.
7.1. Sulla questione posta sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che hanno fissato i seguenti principi di diritto:
1) l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 D.P.R. n.602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
2) In tema di riscossione coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2 – bis dell’art. 77, D.P.R. cit. , introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l’Amministrazione prima di iscrivere ipoteca deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 – bis, del medesimo D.P.R. come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19667).
7.2. La C.t.r. , nell’affermare che l’iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta dall’avviso di intimazione al pagamento non si è attenuta a questi principi; inoltre, ha omesso di interpretare il concreto contenuto delle doglianze del contribuente, verificando se la domanda si limitava a denunciare la mancata comunicazione dell’avviso di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, o evidenziava, sostanzialmente il mancato invio della comunicazione dell’avviso al fine di attivare il contraddittorio con il contribuente, per consentirgli di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento. Solo in tale seconda ipotesi, infatti, può ritenersi nulla l’iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. 26/02/2019, n. 5577, Cass. 23/11/2015, n. 23875).
- In conclusione, in accoglimento del ricorso – nei limiti di cui alla motivazione – la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione che, dovrà fornire congrua motivazione e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.
Depositato in cancelleria il 1 luglio 2024.
COMMENTO REDAZIONALE – In materia di contestazione della conformità della copia rispetto all’originale di un referto di notifica, viene ribadito il principio secondo cui, anche in caso di copia “semplice” (i.e.: non conforme), il destinatario della notificazione non può limitarsi ad una mera contestazione generica, ma deve dedurre in modo specifico in quale parte la copia prodotta differisca dall’originale.
In accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dall’Agente della Riscossione, viene quindi riformata la sentenza impugnata che aveva attribuito rilievo ad un disconoscimento tardivo, poiché effettuato solo all’udienza di trattazione dell’appello, malgrado la produzione documentale contestata fosse stata effettuata dall’Agente della Riscossione già in primo grado, e generico, poiché privo di contestazioni specifiche verso ciascun referto di notifica prodotto.