Cass. civ., sez. V, ord., 12 maggio 2026 n. 13846
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Presidente
Dott. HMELJAK Tania – Consigliera
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere
Dott. BROGI Raffaella – Consigliera Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9836/2025 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE PRATO in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Ricorrente
Contro
A.A. Intimato
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della TOSCANA n. 1255/2024 depositata il 29/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalla Consigliera Raffaella Brogi.
Svolgimento del processo
- Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenza n. 1255/2024 depositata in data 29/10/2024 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2) – scaturisce dall’impugnazione proposta da A.A. (hinc: il contribuente) contro l’atto di recupero relativo all’IVA indebitamente compensata ad avviso dell’amministrazione finanziaria.
- Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato contro la sentenza n. 20/2022 – con la quale la Commissione tributaria provinciale di Prato aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’atto impositivo – è stato dichiarato inammissibile dalla CGT2, ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tardivo.
La CGT2, in particolare, ai fini della decorrenza del termine cd. breve di impugnazione, dava rilievo alla notifica – eseguita dal contribuente in data 12/04/2022 a mezzo posta elettronica certificata ex art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 – della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato, depositata in data 16/02/2022. Tale notifica, in particolare, era eseguita in occasione dell’istanza di sgravio, al Centro operativo servizi finanziari di Venezia, all’Agenzia delle Entrate di Prato e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ad avviso della CGT2 il riscontro positivo dell’istanza di sgravio consentiva di concludere che la notifica perfezionata in data 12/04/2022 fosse andata a buon fine, evidenziando, a tal fine, che “l’oggetto della PEC di comunicazione dell’adozione dello sgravio è rubricato “invio sgravio a seguito sentenza C.T. di Prato; la motivazione del provvedimento di sgravio è “a seguito sentenza della CTP Prato n. 20/2022 del 27.1.2022 depositata in data 16.2.2022.”
2.1. Ad avviso della CGT2 la notifica dell’atto di appello avvenuta in data 02/08/2022 era da considerarsi tardiva e l’appello doveva essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
- Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
- La parte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
- Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degli artt. 170, 285, 325, primo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
1.2. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che la CGT2 ha giudicato inammissibile l’appello dell’Ufficio per “tardività”, sull’assunto che il contribuente avesse notificato, a mezzo PEC, la decisione di primo grado all’Ufficio fiscale procedente, in allegato alla istanza di sgravio delle partite di ruolo corrispondenti all’atto di recupero impugnato e al fine di ottenere l’annullamento in autotutela delle medesime partite e della conseguente cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
1.3. Tale decisione sembra, tuttavia, porsi in palese contrasto con l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha individuato con precisione i caratteri che la notificazione della sentenza da impugnare deve avere affinché possa iniziare a decorrere il termine breve di impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., applicabili anche al processo tributario, come integrati e completati dagli artt. 38, comma 2, e 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992.
- Il motivo di ricorso è fondato. Come già rilevato, il contenzioso trae origine da un atto di recupero dell’IVA indebitamente compensata, impugnato dal contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Prato, che accoglieva il ricorso. In data 11/04/2022, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, tuttavia, allo stesso contribuente la cartella di pagamento (Omissis), recante il ruolo (Omissis), emesso dal Centro Operativo di Venezia, con il quale si intimava il versamento delle somme oggetto dell’atto di recupero annullato dalla sentenza della CTP di Prato. A questo punto il contribuente comunicava, in data 12/04/2022, a mezzo pec un atto denominato “Istanza di sgravio e di annullamento in autotutela”, riprodotto analogicamente nella settima e nell’ottava pagina del ricorso in cassazione.
L’appello, proposto in data 02/08/2022, è stato ritenuto tardivo dalla CGT2.
2.1. Ciò premesso, devono applicarsi anche nell’ermeneusi dell’art. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992 – con le precisazioni di cui infra – i principi affermanti dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere e in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20866).
2.2. La decorrenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione a istanza di parte non consegue, quindi, a ogni e qualsivoglia comunicazione o istanza che contenga in allegato la sentenza impugnata, ma bensì alla notificazione di un atto univocamente diretto a far decorrere il termine decadenziale breve per la proposizione dell’impugnazione, mettendo il destinatario della notifica non solo a conoscenza della sentenza e del suo contenuto, ma anche del fatto che la sua notificazione è diretta a ottenere un effetto processuale ben preciso e cioè il suo passaggio in giudicato in caso di mancata proposizione dell’impugnazione nel termine di legge.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui la parte (i.e. l’amministrazione finanziaria) si sia difesa in proprio davanti al giudice di prime cure, a mezzo di un proprio funzionario. Anche in tale ipotesi la notificazione della sentenza deve essere diretta a rendere il destinatario della notificazione pienamente consapevole dell’effetto cui è mirato il procedimento notificatorio. Per raggiungere tale effetto la conoscenza o conoscibilità legale della sentenza attraverso le forme tipizzate della notificazione e la finalità acceleratoria di quest’ultima ex art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 devono costituire lo scopo esclusivo della notificazione. Ciò trova conferma nell’orientamento di questa Corte, secondo il quale neppure la comunicazione della sentenza integrale a mezzo pec da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la conoscenza legale dell’avvenuto deposito, ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l’impugnazione (Cass., 26/02/2019, n. 5495).
- Nel caso di specie, la conoscenza della sentenza allegata alla pec inviata unitamente all’istanza di sgravio era funzionale all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’agente della riscossione e non alla finalità di ottenere la stabilità definitiva della sentenza mediante il suo passaggio in giudicato.
3.1. Deve, quindi, ritenersi che nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 51, comma 1, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 per impugnare la sentenza emessa dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, non è sufficiente che tale sentenza sia contenuta in allegato e richiamata nell’istanza di sgravio proposta dal contribuente in seguito alla notificazione della cartella di pagamento, poiché funzionale all’esercizio del potere di autotutela dell’agente della riscossione e non idonea, come tale, a rendere edotto il destinatario dell’intento di ottenere l’effetto di stabilità definiva della sentenza, mediante il suo passaggio in giudicato.
3.2. Di conseguenza, la decisione della CGT2 è errata, avendo ritenuto che qualsiasi modalità di conoscenza della sentenza – anche attuata mediante una pec inviata alla parte soccombente ad altro scopo – potesse rilevare ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992.
- Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2026.
COMMENTO REDAZIONALE– Nell’ambito del processo tributario, la decorrenza del cd. “termine breve” per l’impugnazione della sentenza (pari a sessanta giorni, ex art. 51, comma 1, D.lgs. 546/1992) non consegue a qualsiasi comunicazione o istanza che contenga in allegato la sentenza impugnata, ma solo alla notificazione di un atto univocamente diretto a far decorrere il termine decadenziale “breve” per la proposizione dell’impugnazione.
Ai fini della decorrenza del cd. “termine breve” per l’impugnazione, è necessario infatti che il destinatario della notifica venga messo a conoscenza non solo dell’esistenza della sentenza e del suo contenuto, ma anche del fatto che la sua notificazione è diretta ad ottenere l’effetto processuale del suo passaggio in giudicato, nel caso in cui non venga proposta impugnazione nel termine di legge.
Non è quindi sufficiente a tale fine l’allegazione della sentenza ad una comunicazione di posta elettronica certificata contenente un’istanza di sgravio, dal momento che tale comunicazione è funzionale unicamente a sollecitare l’Agente della riscossione all’esercizio del proprio potere di autotutela.
Come tale, essa non è idonea a rendere edotto il destinatario dell’intento del notificante di ottenere l’effetto di stabilità definiva della sentenza, mediante il suo passaggio in giudicato, in caso di mancata impugnazione della stessa nel cd. “termine breve”.