Cass. civ., V, 27.12.2018 n. 33426


Svolgimento del processo

L’A. Hotel Terme S.n.c. di S.C. & C. impugnava l’avviso di pagamento n. (OMISSIS), con il quale il Comune di Ischia richiedeva, con riferimento all’anno 2010, il versamento della TARSU, per un totale pari ad Euro 61.179,00 non versato, ritenendo di non essere tenuto all’adempimento per la stagionalità dell’attività alberghiera. La CTP di Napoli, con sentenza n. 647/40/11, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente, in relazione alla eccepita stagionalità dell’attività, escludendo dalla tassazione il periodo di mancata produzione dei rifiuti. La sentenza veniva appellata dal Comune di Ischia, mentre la società spiegava appello incidentale. La CTR della Campania, con sentenza n. 198/17/12, rigettava il gravame, sulla base del rilievo che l’esenzione dal pagamento della TARSU non era conseguente alla stagionalità dell’attività, ma alla mancata produzione di rifiuti, per il periodo di chiusura dell’esercizio. Il Comune di Ischia ricorre per cassazione, svolgendo due motivi. La società A. Hotel Terme S.n.c. di S.C. & C. si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la CTR, modificando sia la domanda principale della contribuente che la motivazione della sentenza di primo grado, relativa alla stagionalità dell’attività, avrebbe interferito sul potere dispositivo delle parti, alterando uno degli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi). In particolare, l’ente ricorrente precisa che la società contribuente non ha mai chiesto che le venisse riconosciuta l’esenzione per inutilizzazione periodica, ma ha eccepito di aver formulato una presunta comunicazione di variazione al fine di far rilevare la stagionalità della propria attività.
  2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la CTR avrebbe omesso integralmente la valutazione degli elementi offerti dal Comune di Ischia, con riferimento alla presunta e non provata stagionalità dell’attività svolta dalla società contribuente.
  3. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per connessione logica. Le censure sono fondate.

3.1. Non è circostanza contestata che la società A. Hotel Terme S.n.c. di S.C. & C è titolare di una autorizzazione annuale, e non stagionale, e non risulta aver presentato alcuna denuncia di variazione TARSU, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, ma una comunicazione di chiusura per i primi quattro mesi dell’anno del 31.12.2009 (v. motivazione della sentenza impugnata).

Questa Corte ha affermato, con indirizzo condiviso, che: “In tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini dell’esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura” (Cass. n. 22756 del 2016; conf. Cass. n. 9633 del 2012).

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, contempla dei temperamenti all’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dal comma 3, lett. b), di tale disposizione. La tassa in questione è dovuta – in forza del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 – per effetto dell’occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione: a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; b) per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, non possono produrre rifiuti.

Siffatte esclusioni non sono peraltro automatiche, giacché la norma succitata – ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – dispone, altresì, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. n. 19459 del 2003; Cass. n. 19173 del 2004).

3.2. Ne consegue che la CTR ha errato laddove ha ritenuto di concedere alla società contribuente l’esenzione dalla TARSU, per i mesi di chiusura dell’attività alberghiera, sulla base della sola circostanza implicitamente presunta della mancata produzione di rifiuti per inutilizzabilità. Tale unica circostanza è stata valorizzata dal giudice di appello e posta a fondamento esclusivo della decisione, senza che la contribuente si fosse premurata di adempiere all’onere di comprovare la spettanza di tale esenzione, alla stregua degli elementi formali indicati.

La mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno non può di per sé corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2.

Questa Corte ha, infatti, precisato che la predetta norma indica come causa di esclusione dell’obbligo del tributo le condizioni di “obiettiva” impossibilità di utilizzo dell’immobile, che non possono essere certamente individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente (Cass. n. 18316 del 2004; Cass. n. 17524 del 2009), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo tali circostanze con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cass. n. 9633 del 2012; Cass. n. 22770 del 2009), ben potendo lo stesso essere utilizzato per esigenze proprie del gestore o del personale.

3.3. Se la struttura, come nel caso in esame, è dotata di licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fini dell’esenzione, la società contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale.

Si è, infatti, affermato, come sopra precisato, che la tassa è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti.

  1. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.

Le spese di lite dei gradi di merito, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.300,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018


 

COMMENTO

In accoglimento del ricorso del Comune di Ischia, la pronuncia in commento statuisce che la mancata utilizzazione, per alcuni mesi dell’anno, di una struttura alberghiera avente una licenza annuale, non comporta di per sé l’esenzione dalla TARSU di cui all’art. 62, comma 2, D.lgs. 15.11.1993 n. 507.

La sentenza si pone in linea di continuità con l’orientamento per cui, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, ai fini dell’esenzione dalla TARSU non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale, ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. Ciò in quanto il presupposto del predetto tributo è costituito dall’occupazione o dalla conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, e non già dalla loro effettiva e concreta utilizzazione (si vedano, nello stesso senso, Cass. civ., sez. V, 13.06.2012 n. 9633; Cass. civ., sez. V, 09.11.2016 n. 22756 e Cass. civ., sez. V, ord., 13.07.2017 n. 17296).

In caso di struttura alberghiera dotata di licenza annuale, non ricorre infatti alcuno dei temperamenti all’imposizione previsti dall’art. 66 D.lgs. 507/1993 (in particolare, quello del comma 3, lettera b), di tale norma, relativo all’uso stagionale, e ricorrente solo in caso di licenza stagionale).

Pertanto, ai sensi dell’art. 62 D.lgs. 507/1993, la TARSU è dovuta per effetto dell’occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione: a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; b) per i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate o, ancora, perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

La predetta norma pone una presunzione relativa (o juris tantum) di produttività dei rifiuti, superabile solo dalla prova contraria a carico del soggetto detentore dell’area.  Tale prova contraria non può consistere nella mancata utilizzazione dell’immobile legata alla volontà o ad esigenze del tutto soggettive dell’utente, e neppure nel mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, ma deve invece consistere in un’obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile medesimo. Pertanto le circostanze, che escludono la produttività di rifiuti e la conseguente tassabilità dell’area, devono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione e devono inoltre essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o a mezzo di idonea documentazione (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. V, 18.12.2003 n. 19459; Cass. civ., sez. V, 23.09.2004 n. 19173 e Cass. civ., sez. V, 21.12.2007 n. 27057).

Sulla base di tali principi, viene pertanto censurata la sentenza di secondo grado, che aveva ritenuto di concedere alla società contribuente l’esenzione dalla TARSU per i mesi di chiusura dell’attività alberghiera, sulla base della sola circostanza, implicitamente presunta, della mancata produzione di rifiuti in tale periodo di chiusura.

Quando la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, ai fini dell’esenzione dalla TARSU non è sufficiente la sola denuncia di chiusura dell’esercizio per alcuni mesi, senza allegazione e prova della concreta ed oggettiva inutilizzabilità della struttura alberghiera. Infatti, la società contribuente ben avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale, ottenendo così l’esenzione dalla TARSU per i mesi di chiusura invernale ex art. 66, comma 3, lettera b), D.lgs. 507/1993.