Cass. civ., sez. V, ord., 11 gennaio 2025 n. 727


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere relatore

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24685/2023 R.G., proposto

DA

Agenzia del Demanio, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;                                                                                                   – RICORRENTE –

CONTRO

Comune di Viterbo, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 22 gennaio 2024, n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. A.L. , con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;                                            – CONTRORICORRENTE –

avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 23 maggio 2023, n. 3091/11/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 dicembre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Svolgimento del processo

  1. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 23 maggio 2023, n. 3091/11/2023, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. (Omissis) del 15 settembre 2020 per l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2015 per l’importo complessivo di Euro 46.860,00, in relazione ad immobili ubicati in V e censiti in catasto con le particelle (Omissis) del folio (Omissis) sub (Omissis) e (Omissis) sub. (Omissis) del folio (Omissis) sub. (Omissis) e (Omissis) sub (Omissis) del folio (Omissis) sub. (Omissis) e (Omissis) sub. (Omissis) del folio (Omissis), i quali erano compresi nel demanio dello Stato, ha accolto parzialmente l’appello proposto dal Comune di Viterbo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo il 9 marzo 2022, n. 121/01/2022, con compensazione delle spese giudiziali.
  2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – nel senso di dichiarare la legittimità dell’avviso di accertamento nei limiti del 50% con riguardo al fabbricato censito in catasto con la particella (Omissis) sub. (Omissis) del folio (Omissis), nonché per l’intero con riguardo ai terreni censiti in catasto con le particelle (Omissis) del folio (Omissis), e di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il resto.
  3. Il Comune di Viterbo ha resistito con controricorso.
  4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
  2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 1 e 3 del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 2697 cod. civ., 65 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, 1 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo che l’Agenzia del Demanio fosse dotata di soggettività passiva ai fini dell’IMU.

2.1 Il predetto motivo è fondato.

2.2 Invero, è pacifico che l’Agenzia del Demanio – fatta eccezione per alcuni beni, costituenti il suo patrimonio immobiliare, ad essa conferito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in virtù del D.M. 29 luglio 2005, recante “Individuazione del patrimonio dell’Agenzia del Demanio”, e del successivo D.M. 17 luglio 2007, recante “Individuazione di nuovi beni immobili da conferire in proprietà dell’Agenzia del demanio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.M. 29 luglio 2005, del Ministro dell’economia e delle finanze” – non è proprietaria del patrimonio immobiliare dello Stato, né è titolare, in relazione allo stesso, di diritti reali, o di concessione amministrativa. La proprietà del patrimonio immobiliare dello Stato, nella sua interezza, permane in capo allo Stato medesimo e, in rappresentanza di esso, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non rinvenendosi alcuna norma che ne abbia trasferito la titolarità in capo all’Agenzia del Demanio.

Per cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI (ma con valenza anche per l’IMU), l’Agenzia del Demanio, la quale, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, cura l’amministrazione degli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, non è soggetta ad imposta, non essendo ricompresa tra i soggetti passivi elencati nell’art. 3 del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in termini: Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2019, n. 3275; Cass., Sez. 5, 17 aprile 2019, n. 10655; Cass., Sez. 5, 17 febbraio 2021, n. 4138).

Ciò, in quanto l’Agenzia del Demanio (che, rientrando tra le agenzie fiscali, è munita di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 61, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed è distinta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) non è proprietaria (né titolare di altro diritto reale, e neppure formale concessionaria) degli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile o indisponibile) dello Stato, per cui essa non può essere il soggetto passivo dell’ICI e dell’IMU, che per legge (artt. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504; 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) è individuato nel proprietario degli immobili (e, dunque, nella fattispecie, nel Ministero dell’Economia e delle Finanze).

2.3 Ne discende che, a fronte dell’attribuzione primaria ex lege dell'”amministrazione dei beni immobili dello Stato” (art. 65, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), non si può valorizzare, al fine di stabilire la soggettività passiva ai fini del pagamento dell’IMU (come è stato, invece, fatto dalla sentenza impugnata), la circostanza che la convenzione stipulata tra Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia del Demanio per il triennio 2017/2019 “risulta disciplinante la gestione del pagamento delle imposte, gravanti sui beni di proprietà dello Stato, comunque pagate dall’Agenzia del Demanio, previa messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero delle Finanze”.

Difatti, sancendo, ai fini della gestione delle imposte, che i servizi prestati consistono in: “a) determinazione degli importi a carico dell’Agenzia (anche attraverso la trasmissione agli enti di competenza dei dati rilevanti per il calcolo degli oneri fiscali); b) trasmissione alla struttura centrale delle informazioni relative ai tributi da corrispondere e la relativa richiesta di messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie; c) gestione del rapporto con il MEF da parte della struttura centrale per la disponibilità dei fondi; d) gestione dei pagamenti dei tributi; e) gestione del relativo contenzioso a supporto dell’Avvocatura”, il punto 1.5 dell’allegato “A” (“Dettaglio dei servizi resi”) alla citata convenzione (che è annessa in copia alla documentazione prodotta in via telematica nel fascicolo della ricorrente in sede di legittimità) conferma il ruolo meramente gestorio e strumentale dell’Agenzia del Demanio, che opera per conto e nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche con riguardo all’adempimento degli obblighi tributari inerenti agli immobili demaniali o patrimoniali, non offrendo alcun appiglio all’opposta ricostruzione del trasferimento delle posizioni dominicali.

  1. Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 17 gennaio 2020, n. 598/21/2020, che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (Omissis) per l’IMU relativa all’anno 2013 con riguardo al fabbricato censito in catasto con la particella (Omissis) sub. (Omissis) del folio (Omissis), sul presupposto che il tributo non era dovuto per carenza del possesso del predetto immobile in capo all’Agenzia del Demanio.

Con il terzo motivo, in subordine, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 1 e 2 del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, a prescindere dalla formazione del giudicato esterno di cui al secondo motivo, l’Agenzia del Demanio non aveva il possesso del fabbricato censito in catasto con la particella (Omissis) sub. (Omissis) del folio (Omissis), che era stato occupato sine titulo da altri enti.

I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, essendo stati proposti in via subordinata rispetto al primo motivo, per cui se ne rende superfluo ed ultroneo lo scrutinio.

  1. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, commi 1 e 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, 3 del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, 1, comma 2, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 1, comma 759, lett. a, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’IMU relativa all’anno 2015 era dovuta in relazione ai terreni censiti in catasto con le particelle (Omissis) del folio (Omissis), giacché l’edificazione sui medesimi della caserma del Comando Provinciale di Viterbo dei Vigili del Fuoco non basta ad escluderne la debenza, a causa dell’intestazione catastale dei predetti immobili all’Agenzia del Demanio.

4.1 Il predetto motivo è inammissibile.

4.2 Difatti, a fronte dell’accertamento in fatto dell’acquisto dei terreni a favore dell’Agenzia del Demanio per effetto di un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, sebbene sulla sola base delle risultanze catastali (che hanno valore meramente indiziario – da ultima: Cass., Sez. 2, 6 novembre 2023, n. 30823), il mezzo finisce col risolversi in una inammissibile pretesa alla revisione del merito ed alla rivalutazione delle risultanze probatorie al fine di rinnovare l’accertamento sull’appartenenza dei predetti immobili, che sono rigorosamente precluse al giudice di legittimità.

4.3 D’altra parte, la circostanza che i beni demaniali e patrimoniali dello Stato non siano stati trasferiti all’Agenzia del Demanio in forza del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non esclude che l’Agenzia del Demanio possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili, essendo munita di autonomia patrimoniale ex art. 61, comma 2, del citato D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed essendo, quindi, titolare di un separato patrimonio per il conseguimento delle finalità istituzionali ex art. 1 del D.M. 29 luglio 2005.

4.4 In conclusione, anche al fine di rinsaldare e consolidare la precedente giurisprudenza, il collegio valuta l’opportunità di enunciare il seguente principio di diritto: “In tema di IMU (come anche di ICI), l’Agenzia del Demanio non è soggetto passivo di imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile ed indisponibile) dello Stato, dei quali essa è mera affidataria dell’amministrazione e della valorizzazione ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per cui, non essendo titolare della proprietà o di altri diritti reali di godimento, né beneficiario di concessione amministrativa, sui predetti immobili, il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (così come nell’art. 3 del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, per l’ICI). Ciò non esclude, tuttavia, che l’Agenzia del Demanio sia titolare di un autonomo patrimonio ai sensi dell’art. 1 del D.M. 29 luglio 2005 e, quindi, possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili”.

  1. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo, l’assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo, nonché l’inammissibilità del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo in relazione ai fabbricati ubicati in V e censiti in catasto con le particelle (Omissis) sub (Omissis), e (Omissis) sub. (Omissis) del folio (Omissis) sub. (Omissis) e (Omissis) sub (Omissis) del folio (Omissis) sub. (Omissis) e (Omissis) sub. (Omissis) del folio (Omissis).
  2. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

Invero, alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061), si può ritenere che l’impugnazione dell’atto impositivo da parte del contribuente per una pluralità di immobili in relazione alla medesima imposta integri un’unica domanda articolata in una pluralità di capi (Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072), rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche all’esito della riforma della sentenza impugnata in favore dell’ente impositore) costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara l’assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo; dichiara l’inammissibilità del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario con l’annullamento dell’atto impositivo nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria l’11 gennaio 2025.


COMMENTO REDAZIONALE – Viene affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di IMU (come anche di ICI), l’Agenzia del Demanio non è soggetto passivo di imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (sia disponibile che indisponibile) dello Stato, dei quali essa è mera affidataria dell’amministrazione e della valorizzazione, ai sensi dell’art. 65 D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300. Non essendo titolare della proprietà o di altri diritti reali di godimento sui predetti immobili, né beneficiaria di concessione amministrativa sugli stessi, l’Agenzia del Demanio, quale mero gestore del patrimonio immobiliare pubblico, non è compresa tra i soggetti passivi elencati nell’art. 9, comma 1, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (così come nell’art. 3 D.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, per l’ICI). Ciò non esclude, tuttavia, che l’Agenzia del Demanio sia titolare di un autonomo patrimonio ai sensi dell’art. 1 del D.M. 29 luglio 2005 e, quindi, possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili.

In altri termini l’Agenzia del Demanio – fatta eccezione per alcuni beni, costituenti il suo patrimonio immobiliare, in virtù del D.M. 29 luglio 2005 – non è proprietaria del patrimonio immobiliare dello Stato, né è titolare, in relazione allo stesso, di diritti reali o di concessione amministrativa. La proprietà del patrimonio immobiliare dello Stato, nella sua interezza, permane in capo allo Stato medesimo e, in rappresentanza di esso, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non rinvenendosi alcuna norma che ne abbia trasferito la titolarità in capo all’Agenzia del Demanio.