Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. VI, 17 aprile 2024 n. 794


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BARI

SESTA SEZIONE

riunita in udienza il 13/03/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

ANGLANA GIOVANNI, – Giudice monocratico

in data 13/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 1911/2023 depositato il 25/09/2023

proposto da

A.P.G.C. Snc – (…)  Difeso da……………….

contro

Comune di Canosa Di Puglia – P.zza Martiri Del 23 Maggio, 13 76012 Canosa Di Puglia BT

Difeso da …………. ed elettivamente domiciliato presso P.zza Martiri Del 23 Maggio, 13 76012 Canosa Di Puglia BT

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti: Omissis

Ricorrente si riporta insistendo affinché il ricorso venga accolto.

Resistente si riporta opponendosi alle richieste di controparte.

Svolgimento del processo

1.- A.P.G. SNC con sede in C. di P., con reclamo ricorso ex articoli 17 bis e 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992 notificato al Comune di Canosa di Puglia, ha chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato il 28 marzo 2023, con il quale è stata rettificata l’imposta IMU 2017 ed è stata richiesta la somma di Euro 2.007,03 costituita dalla maggiore imposta di Euro 1.509,39 e da interessi e sanzioni.

La ricorrente deduce la nullità della cartella di pagamento per prescrizione quinquennale, essendo scaduto al 31 dicembre 2022 il termine utile per notificare l’avviso di accertamento relativo al 2017.

2.- Il Comune di Canosa di Puglia, costituitosi in giudizio ha controdedotto sostenendo che in materia di tributi locali vige il termine di decadenza e non quello di prescrizione con le conseguenze in materia di notifica, con riguardo al doppio termine per il notificante e per il notificatario.

3.- Alla odierna pubblica udienza, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

La questione controversa riguarda la differenza tra decadenza e prescrizione nell’attività accertativa delle imposte locali.

E’ noto che la prescrizione è un istituto che riguarda tutti i diritti e trova la fonte nell’articolo 2934 del codice civile “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

Tale termine per il tributi locali è quinquennale e decorre in base alla legge istitutiva dell’IMU dal 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il tributo.

La decadenza, prevista dall’articolo 2964 del codice civile ricorre solo ove la legge o le parti fissino un termine entro cui un diritto debba essere esercitato e ad essa non si applicano le regole dell’interruzione e della sospensione, salva diversa espressa previsione.

Trattasi, dunque, di due istituti giuridici diversi e con regole proprie che ben possono correre contestualmente esistere regolando sotto separati profili la stessa fattispecie.

I termini da monitorare, pertanto, sono due. Quanto al termine di prescrizione, a differenza di quanto avviene per la decadenza, ai fini della tempestività dell’atto interruttivo, deve pervenire a conoscenza del debitore entro il termine, trattandosi di atto recettizio.

Ne consegue che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione non è estensibile all’istituto della prescrizione (in tal senso, cfr., Corte Costituzionale n. 477/2002Cass. sez. unite sentenza n. 4822/2015; ordinanza 16 novembre 2022 n. 33681).

Nel caso l’avviso di accertamento IMU 2017 è pervenuto nella sfera del destinatario in data 28 marzo 2023 a mezzo raccomandata, quindi oltre il termine ultimo che per quell’anno scadeva il 27 marzo 2023.

Invero il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno della violazione ai sensi della L. n. 296 del 2006articolo 1, comma 161 e, quindi il 31 dicembre 2022.

Tale termine, tuttavia, per effetto della sospensione di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza ai sensi dell’articolo 67 del D.L. n. 18 del 2020 (legge sull’emergenza Covid), scadeva il 26 marzo 2023, prorogato al giorno successivo perché il 26 marzo 2023 cadeva di domenica.

Da quanto detto emerge la tardività della notifica e la irrilevanza della data di consegna dell’atto al servizio postale, non applicabile all’istituto della prescrizione.

In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato.

La condanna alle spese di giudizio segue la soccombenza nell’importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria, sezione VI accoglie il ricorso.

Condanna il Comune di Canosa al pagamento di Euro 500,00 per spese di giudizio.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.


COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento ribadisce la differenza tra decadenza e prescrizione nell’attività accertativa delle imposte locali.

La prescrizione è un istituto che riguarda tutti i diritti e trova la propria fonte nell’art. 2934 c.c., il cui primo comma dispone che “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge“.

Il termine di prescrizione dei tributi locali è quello quinquennale previsto ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. per le obbligazioni periodiche o di durata (ex multis, Cass. civ., sez. V, 29 novembre 2017  n. 28576; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 03 luglio 2020 n. 13683 e Cass. civ., sez. V, ord., 09 novembre 2023 n. 31260) e decorre per la prima volta dal 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il tributo.

La decadenza costituisce invece un istituto regolato dall’art. 2964 c.c., che ricorre solo laddove la legge o le parti fissino un termine entro cui un diritto debba essere esercitato. Ad essa non si applicano le regole sull’interruzione della prescrizione, né, salva diversa espressa previsione, quelle sulla sospensione della prescrizione.

Si tratta, pertanto, di due istituti giuridici diversi e dotati di regole autonome, che possono coesistere in una medesima fattispecie, regolandone aspetti diversi, secondo quanto disposto dall’art. 2967 c.c. (“nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”).

Ciò è appunto quanto avviene in tema di tributi locali, soggetti sia ad un termine di decadenza che ad un termine di prescrizione.

Relativamente a quest’ultimo, affinché si verifichi l’effetto interruttivo, è necessario che l’atto (di natura recettizia) pervenga a conoscenza del debitore entro il termine.

Pertanto, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario è applicabile solo al termine di decadenza, e non anche a quello di prescrizione.

Nel caso di specie, l’avviso di accertamento IMU per l’annualità 2017 era pervenuto nella sfera del destinatario, a mezzo raccomandata, in data 28 marzo 2023, e quindi oltre il termine quinquennale decorrente dal 31 dicembre 2017.

Sebbene tale termine (ordinariamente scadente il 31 dicembre 2022) dovesse essere maggiorato di 85 giorni ex art. 67 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (i.e.: quanti ne erano decorsi dall’08 marzo 2020 al 31 maggio 2020, in base alla normativa emergenziale Covid-19), esso era comunque scaduto in data 27 marzo 2023 (i.e.: 26 marzo 2023, domenica, prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ex art. 2963, comma 3, c.c., e quindi al 27 marzo 2023).

Ne consegue la tardività della notifica dell’atto interruttivo, ricevuta dal destinatario il 28 marzo 2023.

Resta irrilevante la data di consegna dell’atto interruttivo al servizio postale, non essendo applicabile all’istituto della prescrizione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.

Trova quindi accoglimento il ricorso della società contribuente, con condanna dell’Ente locale impositore al pagamento delle spese di giustizia.