Cass. civ., sez. V, ord., 03 settembre 2026 n. 24961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere
Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23811/2022 R.G. proposto da:
Fondazione (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato – ricorrente –
contro
Comune di Pragelato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato … – controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 317/2022 depositata il 28/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.
Svolgimento del processo
- Fondazione ((Omissis) impugnò l’avviso di accertamento n. (Omissis), notificato il (Omissis), relativo ad IMU per l’anno 2012, riferita a diversi immobili concessi in proprietà superficiaria e ad un edificio polifunzionale con destinazione ricettiva.
La ricorrente depositò in data 15 maggio 2018 il ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Torino.
Il Comune si costituì eccependo la tardività della proposizione del ricorso in quanto non poteva essere intrapresa la fase di mediazione poiché la norma di legge che consentiva tale fase trovava applicazione solo per gli atti notificati dopo il primo gennaio 2018.
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la sentenza n. 1656/6/2019 del 19/11/2019 dichiarò inammissibile il ricorso perché tardivo.
- La decisione fu impugnata dalla società odierna ricorrente evidenziando, preliminarmente, come fosse tempestivo l’atto di ricorso originario in quanto per analoga fattispecie (relativa alle imposte dell’anno 2011) era in essere un contenzioso che avrebbe potuto formare oggetto di una mediazione/conciliazione extragiudiziaria; inoltre osservò come l’atto di ricorso avesse in oggetto proprio la possibilità di mediazione e come la stessa fosse (a seguito di mail ordinarie) prevista per le pratiche al di sotto dei 50.000 Euro con Regolamento Comunale. L’appello fu respinto. La Commissione richiamò e fece proprie le conclusioni del precedente giudizio evidenziando come il procedimento tributario fosse scandito da una serie di termini perentori ed indisponibili.
Si richiamò al riguardo il contenuto dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, secondo cui “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”, nonché si richiamò il contenuto dell’art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. 546 del 1992, che prevede che “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”. Si ritenne, inoltre, opportuno evidenziare come proprio il regolamento comunale allegato dalla parte, nella propria memoria in primo grado, chiariva all’art. 30 che entrava in vigore il primo gennaio 2018, cioè dopo la notifica dell’impugnato avviso di accertamento.
- Avverso la predetta decisione ricorre Fondazione (Omissis) con due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Pragelato.
Motivi della decisione
- Con la prima censura è denunciata la violazione, ex art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 17-bis e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
In particolare, ci si duole del fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per la violazione del termine di trenta giorni di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 poiché la norma che ha operato l’innalzamento – da 20.000 a 50.000 Euro – della soglia di operatività dell’istituto della mediazione obbligatoria di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 era applicabile solo con riferimento agli atti notificati a decorrere dal primo gennaio 2018.
Il giudice di merito avrebbe dovuto, diversamente, applicare l’art. 17-bis perché il tema della controversia è l’applicabilità o meno della predetta disposizione alla fattispecie in oggetto. Si è osservato come il legislatore abbia disciplinato l’ipotesi in cui la parte notifichi il ricorso in fattispecie in cui si debba preventivamente procedere alla mediazione. In tal caso, non è prevista l’inammissibilità ma l’improcedibilità del ricorso. L’unica conseguenza concreta è data dal fatto che il giudice dispone il rinvio della causa affinché si proceda previamente al tentativo di conciliazione. Il ricorrente osserva quindi che nulla è previsto nel caso in cui il contribuente abbia inteso esperire la conciliazione laddove non normativamente prevista. In tal caso, in tesi, dovrebbe pervenirsi alla medesima conclusione ossia all’improcedibilità e non, come avvenuto nella specie, alla inammissibilità del ricorso. Se si aderisse alla soluzione adottata dal giudice di merito dovrebbe, in tesi, sollevarsi la questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. poiché si realizzerebbe una irragionevole sproporzione tra violazione della norma processuale e perdita definitiva del diritto di agire in giudizio.
- Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come correttamente emerge dalla sentenza ed è ricostruito dal controricorrente nel proprio atto difensivo, la Fondazione (Omissis) ha notificato il ricorso introduttivo del presente procedimento in data 16 febbraio 2018, mentre il successivo deposito avanti al giudice tributario è avvenuto solamente in data 15 maggio 2018, senza che, nel caso di specie, potesse operare la sospensione dei termini di novanta giorni prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 per lo svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, in quanto – come ribadito nella sentenza impugnata – la norma che ha innalzato da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00 la soglia di operatività di tale istituto è entrata in vigore, ai sensi del chiaro contenuto dell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, soltanto con riferimento agli “atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018”, mentre l’avviso di accertamento oggetto di causa era stato notificato a mezzo PEC dal Comune e ricevuto dalla Fondazione (Omissis) in data 19 dicembre 2017, vale a dire quando tale nuova disciplina non era ancora entrata in vigore.
2.1. Dalla inapplicabilità della disposizione invocata discende l’infondatezza del motivo.
Va, comunque, escluso ogni dubbio di illegittimità costituzionale. La delimitazione dell’ambito applicativo del reclamo-mediazione, anche quanto alla decorrenza temporale delle modifiche normative, rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo ove manifestamente irragionevole o arbitraria. La Corte Costituzionale ha, infatti, riconosciuto la legittimità, in linea di principio, di strumenti deflattivi precontenziosi, purché non tali da rendere eccessivamente gravoso l’accesso alla tutela giurisdizionale (Corte cost., n. 98 del 2014), e ha ritenuto non irragionevole la scelta di circoscrivere l’istituto alle controversie di minore valore (Corte cost., n. 38 del 2017). Ne consegue che la previsione transitoria di cui all’art. 10, comma 2, del D.L. n. 50 del 2017, conv. dalla legge n. 96 del 2017, applicabile ai soli atti impugnabili notificati dall’1 gennaio 2018, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
- Con la seconda censura si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. osservandosi di aver formulato domanda di rimessione in termini, poiché il regolamento comunale non prevedeva l’applicabilità della mediazione agli atti notificati solo dall’1 gennaio 2018, sulla quale il giudice di merito non si sarebbe espresso. Anche la seconda censura è destituita di fondamento.
3.1. Vale il principio per cui, dichiarando inammissibile l’appello perché tardivo, con decisione sfavorevole alla contribuente, la sentenza impugnata ha implicitamente disatteso l’istanza di rimessione in termini, ravvisando evidentemente l’insussistenza dei presupposti di non-imputabilità del ritardo alla luce del chiaro disposto normativo di decorrenza di cui all’art. 10 D.L. 50/2017. Vi è stato quindi un rigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello. È pacifico, inoltre, che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).
- In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA ex lege;
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2026
COMMENTO REDAZIONALE– Si controverte circa l’istituto del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (abrogato dall’art. 2, comma 3, lettera a), D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, con decorrenza dal 04 gennaio 2024, ma vigente ratione temporis) e, in particolare, circa la sospensione per novanta giorni del termine per l’iscrizione a ruolo del ricorso tributario e la costituzione in giudizio della parte ricorrente (art. 22, comma 1, D.lgs. 546/1992), che l’applicazione di tale istituto comportava.
Parte ricorrente sostiene l’applicabilità di tale sospensione e, di conseguenza, la tempestività dell’iscrizione a ruolo eseguita in data 15 maggio 2018, a fronte di un ricorso-reclamo notificato in data 16 febbraio 2018.
Il Comune impositore rileva invece che, stante il valore della controversia tributaria, superiore a ventimila euro, ma non a cinquantamila euro, e l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento impugnato in data 19 dicembre 2017, la predetta sospensione del termine per la costituzione in giudizio della parte ricorrente non avrebbe potuto operare, in quanto la soglia di applicabilità dell’istituto del reclamo-mediazione era stata elevata da ventimila a cinquantamila euro soltanto con riferimento agli “atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018“.
Tale tesi trova accoglimento da parte della Suprema Corte: dal momento che l’avviso di accertamento impugnato era stato notificato anteriormente alla data del 1° gennaio 2018, l’innalzamento della soglia di applicabilità dell’istituto del reclamo-mediazione, operata dall’art. 10 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017 n. 96, risultava ratione temporis non applicabile, con conseguente inammissibilità per tardività dell’iscrizione a ruolo del ricorso tributario avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla sua notificazione, previsto dall’art. 22, comma 1, D.lgs. 546/1992.
Viene altresì escluso che tale disciplina si ponga in contrasto con i principi costituzionali, in quanto la delimitazione dell’ambito applicativo del reclamo-mediazione, anche per ciò che riguarda la decorrenza temporale delle modifiche normative, rientra nell’esclusiva discrezionalità del Legislatore ed è quindi sindacabile solo laddove manifestamente irragionevole o arbitraria.
La giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto in passato la legittimità di strumenti deflattivi precontenziosi, purché gli stessi non siano tali da rendere eccessivamente gravoso l’accesso alla tutela giurisdizionale (Corte costituzionale, sent., 16 aprile 2014 n. 98), e ha ritenuto non irragionevole la scelta di limitare tale istituto alle controversie di minore valore (Corte costituzionale, ord., 15 febbraio 2017 n. 38).
Pertanto, non si pone in contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Costituzione), di diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa in giudizio (art. 24 Costituzione) e di giusto processo (art. 111 Costituzione) la scelta di circoscrivere ai soli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018 in poi l’innalzamento da euro ventimila ad euro cinquantamila del valore delle controversie da sottoporre all’istituto deflattivo del reclamo-mediazione.