Cass. civ., sez. V, ord., 07 maggio 2024 n. 12937
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Presidente
Dott. LENOCI Valentino – Consigliere
Dott. CRIVELLI Alberto – Consigliere
Dott. LUME Federico – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere-Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24134/2016 R.G. proposto da
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE Spa, incorporante Equitalia Nord Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via …….. presso lo studio dell’avv. …………………………….. -ricorrente-
contro
A.A., rappresentato e difeso dall’avv. E. P (indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel controricorso: …@bergamo.pecavvocati.it) – controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, n. 1490/16 depositata il 15 marzo 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA
Svolgimento del processo
A.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli da Equitalia Nord Spa in data 13 dicembre 2013, relativo a beni immobili da lui costituiti in fondo patrimoniale.
L’adita Commissione accoglieva il ricorso del contribuente annullando l’atto impugnato.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che con sentenza n. 1490/16 del 15 marzo 2016 respingeva l’appello spiegato dall’agente della riscossione. Rilevava la Commissione di secondo grado, per quanto qui ancora interessa: – che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario “in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca”; -che i beni immobili sui quali Equitalia Nord Spa intendeva iscrivere ipoteca erano stati conferiti in fondo patrimoniale dal contribuente prima della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e l’agente della riscossione non aveva dimostrato che tali beni fossero stati “sottratti ai creditori erariali”; – che “da parte di Equitalia era necessario l’accertamento della riconducibilità del debito oggetto dell’iscrizione ipotecaria alle esigenze della famiglia, tenendo conto della relazione esistente tra gli scopi per cui il debito e(ra) stato contratto e i bisogni della famiglia e considerando che nel novero di tali bisogni vanno ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, al potenziamento della sua capacità lavorativa, nonché a scongiurare pregiudizi a danno del nucleo familiare”. Contro questa sentenza Equitalia Servizi di Riscossione, incorporante Equitalia Nord Spa, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il A.A. ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Nel termine stabilito dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.1) e 3) c.p.c., sono denunciate la violazione, e la falsa applicazione degli artt. 2e 19, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. n. 546 del 1992e dell’art. 112 c.p.c.
1.1 Viene contestato alla CTR di aver sostanzialmente omesso di pronunciare sull’eccepito difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti di natura extratributaria (contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazione del codice stradale) posti a base dell’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, o altrimenti di aver erroneamente statuito sul punto.
Si deduce, in proposito: – che le controversie relative all’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario soltanto se i crediti garantiti hanno natura tributaria; – che il giudice d’appello sembrerebbe essersi limitato ad affermare la propria giurisdizione relativamente ai soli crediti tributari, senza curarsi di declinarla in modo espresso con riferimento ai crediti non tributari e di riformare, conseguentemente, in parte qua, la pronuncia di primo grado.
1.2 Il motivo è fondato.
1.3 Come si ricava dalla stessa lettura della decisione impugnata, Equitalia Nord Spa aveva articolato uno specifico motivo di appello volto a contestare la sentenza di primo grado per essersi astenuta dal dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine ai crediti di natura non tributaria posti a base del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato dal A.A.
1.4 La sollevata censura è stata disattesa dalla CTR, la quale, lungi dal dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per questa parte della controversia, ha così motivato sulla cennata questione: “Quanto… al difetto di giurisdizione, va richiamato l’indirizzo delle Sezioni Unite… in base al quale le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione d’ipoteca su immobili appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale”.
1.5 Tanto premesso, va osservato che sul tema in discussione sono intervenute le Sezioni Unite, le quali, con ordinanza n. 17111/2017, hanno sancito il seguente principio di diritto: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 dall’art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi -ciascuno per il proprio àmbito come appena individuato- se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari”.
1.6 In adesione al surriferito arresto nomofilattico, al quale si sono conformate le successive pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 748/2022, Cass. n 18481/2023) e che va qui ulteriormente ribadito, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai crediti non tributari posti a base dell’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria.
Trattasi, precisamente, delle somme pretese a titolo di contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, rilevabili dall’esame del dettaglio del debito riportato nell’allegata comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, che la Corte ha potuto esaminare direttamente in quanto giudice del fatto processuale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 28332/2019, Cass. Sez. Un. n. 11178/2018, Cass. Sez. Un. N. 10840/2003).
1.7 Poiché sulla questione di giurisdizione si sono già pronunciate le Sezioni Unite, la decisione sul punto può essere assunta da questa Sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma 1, secondo periodo, ultima parte, c.p.c.
- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3) e 4) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 50 e 77del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 170 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.
2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale:
(a)di aver omesso di statuire sul motivo di appello con il quale era stata contestata l’asserita necessità di notificare al debitore l’avviso di mora ex art. 50, comma 2, del D.P.R. cit.;
(b)di non aver considerato che l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che non può ritenersi ad essa applicabile la summenzionata disposizione, né tantomeno quella di cui all’art. 170 c.c., entrambe concernenti l’esecuzione sui beni del debitore.
- Con il terzo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 77del D.P.R. n. 602 del 1973e degli artt. 167, 170, 171 e 2697 c.c.
3.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che un credito tributario deve essere considerato di natura extrafamiliare, completamente trascurando di considerare:
(a)che, in tema di esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, opera una presunzione di inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia;
(b)che l’obbligazione tributaria generata dall’attività di impresa non va necessariamente ritenuta estranea ai bisogni della famiglia, poiché questi devono essere intesi in senso ampio, restandone escluse soltanto le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi;
(c)che incombe sul debitore l’onere di provare che il creditore fosse a conoscenza dell’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia; onere che, nel caso di specie, non era stato minimamente assolto dal contribuente.
- I due motivi possono essere esaminati insieme, perché fra loro connessi e almeno in parte accomunati dalla denuncia di violazione o falsa applicazione delle stesse norme.
4.1 Deve sùbito rilevarsi che l’appello proposto da Equitalia Nord Spa è stato respinto dalla CTR sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
-ai fini della legittimità del provvedimento di iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili del debitore costituiti in fondo patrimoniale, l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto dimostrare la “riconducibilità del debito… alle esigenze della famiglia, tenendo conto della relazione esistente tra gli scopi per cui il debito e(ra) stato contratto e i bisogni della famiglia e considerando che nel novero di tali bisogni vanno ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, al potenziamento della sua capacità lavorativa, nonché a scongiurare pregiudizi a danno del nucleo familiare”;
-non avendo essa a tanto provveduto, risultavano fondate le contestazioni mosse dal contribuente con l’originario ricorso.
4.2 Da quanto precede risulta, quindi, evidente come la censura riguardante la notifica dell’avviso di mora sia rimasta assorbita, in senso improprio, dalla motivazione addotta dalla Commissione regionale a sostegno del decisum.
4.3 Tanto è sufficiente per escludere, “in parte qua”, la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c., al lume della condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’assorbimento cd. improprio -configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre-impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni contenute nella sentenza (cfr. Cass. n. 25621/2023, Cass. n. 2334/2020).
4.4 Per la soluzione degli altri punti controversi appare utile una breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
4.5 L’art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, una volta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, del medesimo decreto -ovvero quello di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento-, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati.
4.6 L’art. 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
4.7 La relazione intercorrente fra le due citate previsioni è stata ormai da tempo chiarita da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973; ne consegue che l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni conferiti nel fondo soltanto se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari o se il titolare del credito per il quale si procede non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi, in caso contrario, ritenere illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (cfr. Cass. n. 5385/2013, Cass. n. 23876/2015, Cass. n. 1652/2016, Cass. n. 6380/2021, Cass. n. 15252/2021, Cass. n. 20008/2021).
4.8 È stato, al riguardo, precisato:
-che il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente fra il fatto generatore delle stesse e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
-che, in quest’ottica, l’estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (cfr. Cass. n. 20008/2021, Cass. n. 15252/2021, Cass. n. 7222/2020);
-che spetta, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all’illegittimità dell’ipoteca, e cioè l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore (cfr. Cass. n. 6380/2021, Cass. n. 8881/2018, Cass. n. 22761/2016, Cass. n. 5385/2013).
4.9 I princìpi di diritto innanzi esposti, dai quali non v’è ragione di discostarsi, non sono stati correttamente applicati dalla CTR lombarda nel momento in cui ha erroneamente addossato all’agente della riscossione l’onere di dimostrare che il credito tributario a garanzia del quale si intendeva procedere all’iscrizione dell’ipoteca fosse inerente ai bisogni della famiglia del contribuente.
4.10 Per il resto, assai poco perspicuo appare il riferimento operato dalla detta Commissione, a supporto della decisione assunta, a una non meglio precisata “attività imprenditoriale di uno dei coniugi… cessata… in data anteriore alla costituzione del fondo”.
Ad ogni buon conto, qualora nell’indicato passaggio motivazionale si sia inteso affermare che l’illegittimità della preannunciata iscrizione ipotecaria deriverebbe dal fatto che il credito tributario da garantire era sorto nell’esercizio dell’attività d’impresa svolta dal contribuente o dalla sua consorte anteriormente alla costituzione del fondo, una simile enunciazione si porrebbe anch’essa in contrasto con l’esegesi degli artt. 170 c.c. e 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 offerta da questa Corte, dando ugualmente luogo al denunciato error in ludicando.
4.11 Alla stregua delle superiori considerazioni, i mezzi di gravame
in disamina meritano, quindi, di essere accolti, nei limiti precisati.
- Tirando le fila del discorso fin qui condotto:
-va dichiarata, ai sensi dell’art. 382, comma 1, c.p.c., la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai crediti di natura non tributaria posti a base dell’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria;
-deve essere disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della parte della controversia attinente ai crediti di natura tributaria, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nonché, nei limiti di cui in motivazione, il secondo e il terzo; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario relativamente ai crediti di natura non tributaria indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria per cui è causa; cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, per la parte concernente i crediti tributari, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2024.
COMMENTO – Preliminarmente e in punto di rito, l’ordinanza in commento ribadisce il consolidato principio secondo cui, anche dopo l’introduzione dell’ipoteca esattoriale (art. 77 D.P.R. 602/1973) tra gli atti suscettibili di ricorso tributario (art. 19, comma 1, lettera e-bis), D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, così come aggiunta dall’art. 35, comma 26-quinquies, D.L. 04 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in Legge 04 agosto 2006 n. 248), ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria stessa.
Di conseguenza, la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura, tributaria o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi -ciascuno per il proprio ambito – se quel provvedimento si riferisca in parte a crediti tributari ed in parte a crediti patrimoniali (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 11 luglio 2017 n. 17111 e Cass. civ., sez. V, ord., 28 giugno 2023 n. 18481).
L’ordinanza in commento annulla la decisione di appello con rinvio al giudice tributario di secondo grado, in diversa composizione, ai fini di un riesame nel merito della controversia, limitato ai soli crediti di natura tributaria, che rientrano nella sua giurisdizione, mentre per i crediti non tributari dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza di secondo grado viene ritenuta meritevole di riforma in quanto, in presenza di un fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), aveva erroneamente addossato all’Agente della riscossione l’onere di dimostrare che il credito tributario, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca, fosse inerente ai bisogni della famiglia del contribuente.
In realtà, il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva sui beni conferiti in un fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore delle stesse e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Sotto tale aspetto, non è stata ritenuta rilevante la natura contrattuale o extra-contrattuale dell’obbligazione medesima, con la conseguenza che anche un’obbligazione di fonte legale, quale quella tributaria, ben può a determinate condizioni essere considerata inerente ai bisogni della famiglia, e quindi tale da legittimare l’esecuzione su un bene conferito in fondo patrimoniale.
In particolare, l’estraneità ai bisogni della famiglia – che impedisce l’aggressione in executivis di un bene conferito in fondo patrimoniale- non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa del contribuente.
Spetta comunque a quest’ultimo dimostrare i fatti che possono condurre all’illegittimità dell’ipoteca, e cioè l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia (sul piano oggettivo) e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore (sul piano soggettivo).
Nel caso di specie, tale estraneità non può discendere in maniera automatica dalla circostanza che il credito tributario da garantire fosse sorto nell’esercizio dell’attività di impresa svolta dal contribuente o dalla sua consorte anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale.
La sentenza di secondo grado viene quindi annullata con rinvio al giudice di merito per un nuovo accertamento di fatto, che si uniformi ai predetti principi di diritto.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano- Roma