C.T.R. Veneto, sentenza 10 marzo 2021, n. 406/1
Svolgimento del processo
Lo Scatolificio *** Srl, locatario di un immobile industriale di mq. 7.718,00 in località Crevada di San Pietro di Feletto (TV), impugnava la fattura n. 132733/02 emessa dalla società …….. Srl il 28/06/2016 relativamente a TARI anno 2015 per euro 3.200,00 e acconto TARI 2016 per euro 2.666,67.
Il contribuente lamenta il fatto che per la determinazione degli importi richiesti era stata presa in considerazione l’intera superficie occupata dall’azienda mentre invece si sarebbe dovuto tener conto solamente dei rifiuti conferiti al gestore pubblico (………) e non anche dei rifiuti speciali prodotti nell’area del ciclo produttivo che venivano conferiti a ditte specializzate.
Precisava che il conferimento rifiuti al gestore pubblico riguardava solo l’area occupata dagli uffici pari a 240 mq e consisteva solamente in tre bidoni carrellati usati distintamente per il secco riciclabile, per il vetro e per la plastica.
Ritiene che la ditta …… avesse disatteso quanto comunicato con il questionario del 24.07.2015, con il quale era stato comunicato che venivano prodotti anche rifiuti speciali smaltiti tramite ditte specializzate.
Si costituiva in giudizio la società ………… ribadendo la correttezza del proprio operato.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso ritenendo le argomentazioni della parte ricorrente valide e suffragate dalla necessaria documentazione.
Presenta appello la società ………. eccependo:
-la carenza di motivazione della sentenza impugnata;
-Il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario: al riguardo evidenzia che la fattura impugnata aveva ad oggetto la TARI corrispettivo ossia una entrata di natura non tributaria e pertanto la giurisdizione dovrebbe essere del giudice ordinario e non del giudice tributario.
Allega due sentenze (all. 3 e 4), una della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ed una del Tribunale di Treviso a sostegno delle proprie argomentazioni.
Nel merito rileva:
-la fondatezza della pretesa ereditaria: al riguardo precisa che la tariffa, per regolamento, è composta da una quota fissa “determinata da una componente dimensionale calcolata in base alla superficie dell’utenza”, e da una quota variabile “commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti”. Sempre il regolamento prevede che il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa; pertanto, relativamente alla quota fissa, non risulta rilevante la circostanza che il contribuente avviato al recupero rifiuti considerati speciali, perché questa circostanza può incidere solo sulla quota variabile della tariffa.
Evidenzia di aver correttamente applicato la tariffa utilizzando, a tal fine, le dichiarazioni rese dal contribuente nel questionario e che comunque al servizio pubblico vengono conferiti una parte non trascurabile di rifiuti.
Si costituisce in giudizio il contribuente e presenta appello incidentale in relazione al fatto che i primi giudici non hanno fatto obbligo alla ………. Srl di annullare la fattura ed al fatto della compensazione delle spese di giudizio.
Nel merito ritiene che la competenza della controversia sia del giudice Tributario al quale sono attribuite tutte le controversie aventi ad oggetto i “tributi di ogni genere e specie ….
In relazione all’applicazione della tariffa evidenzia che il regolamento all’art. 12 lettera f) stabilisce che non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti ….. e pertanto le superfici occupate dalla centrale termina ed i locali riservati agli impianti tecnologici all ‘ interno del capannone in uso allo scatolificio non possono essere inclusi nel conteggio operato dalla società Savnon per determinare la tariffa richiesta.
La Commissione osserva,
Preliminarmente è da respingere l’eccezione della società ………… che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione alla fattura impugnata che aveva ad oggetto la TARI corrispettivo , ossia un’ entrata, secondo il ricorrente, di natura non tributaria, perchè ai sensi dell’ art. 2 del D.Lgs 546/92 “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie …. comunque denominati ”
Nel merito la questione riguarda il fatto che la società ………..ha richiesto allo scatolificio ***, con la fattura impugnata, la tassa T ARI anno 2015 e T ARI acconto 2016 prendendo in considerazione l’intera superficie industriale di mq. 7. 718,00 anziché solamente l’area occupata dagli uffici pari a mq. 240, area quest’ultima interessata al conferimento dei rifiuti al gestore pubblico.
La società contribuente lamenta il fatto che la società …….. non avrebbe tenuto conto della dichiarazione con la quale il contribuente informava di produrre rifiuti speciali nella restante parte d eli ‘ area, rifiuti che venivano conferiti a ditte specializzate.
Al riguardo il comma 649 dell’ art. 1 della legge 147/2013 prevede che: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TAR! non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente … … …. “.
A ciò si aggiunge che l’art. 12, lettera f) del regolamento di disciplina della TARI prevede che “Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti (. … .) Presentano tali caratteristiche … . locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere …. … … ”
Alla luce di queste disposizioni appare evidente che la TARI, per le annualità in questione non poteva essere calcolata sull’ intera superficie industriale dello scatolificio ………. per il fatto che in gran parte dello stabilimento venivano prodotti rifiuti speciali che il contribuente smaltiva tramite ditte specializzate.
Questa circostanza, ad avviso del Collegio, esula dal fatto che il questionario più volte richiamato sia stato compilato dal contribuente nel modo corretto o meno, per il motivo che se su gran parte dell’immobile industriale venivano prodotti solo rifiuti speciali smaltiti tramite ditte specializzate, la tassa TARI non poteva essere calcolata anche su queste superfici.
Non può essere accolto l’appello incidentale del contribuente in primo luogo perchè i primi giudici, accogliendo il ricorso del contribuente hanno anche di fatto annullato la pretesa della società ………; in secondo luogo perché era nel loro diritto compensare le spese di giudizio vista anche la complessità della normativa di riferimento.
Per la particolare natura della vertenza, la complessità della normativa fi scale di riferimento e la articolazione di elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti di causa, sussistono motivate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Respinge l’appello principale e quello incidentale e, per l’ effetto conferma la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sez. 2, n. 307/211 8 del l 0.04.2018. Spese del grado compensate.
Venezia – Mestre 21 settembre 2020.
Massima – In tema di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della parte di essa in cui si formano, prevalentemente e continuativamente, rifiuti speciali, al cui smaltimento, ai sensi del comma 649, dell’art. 1 della legge 147/2013, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Per un ulteriore approfondimento si veda: “Spetta al contribuente, per godere dell’esenzione TARSU, dimostrare l’esistenza e l’estensione dell’area sulla quale vengono prodotti rifiuti speciali” pubblicato il 21.04.2021