Cass. civ. Sez. V, Ord.,  22-07-2021, n. 21011


ORDINANZA

sul ricorso 11875-2017 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato D.C., rappresentato e difeso dall’avvocato M.F.;

– ricorrente –

e contro

ISCHIA BUS IT SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9950/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Svolgimento del processo

che:

  1. il Comune di Ischia ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto illegittimo l’avviso notificato il (OMISSIS) a mezzo poste private da esso ricorrente alla s.c.ar.l. Ischia Bus per tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani dell’anno 2012. La CTR ha affermato che “i giudici di primo grado avrebbero dovuto rilevare d’ufficio la inammissibilità della notifica a mezzo poste private” dell’avviso suddetto. Ha poi affermato che “la società contribuente con il sostegno di adeguata documentazione ha chiarito che la maggior parte delle aree coperte e scoperte del proprio oggetto di interesse comunale non sono assoggettabili alla Tarsu alla stregua della… normativa del D.Lgs. n. 507 del 1993 (v. art. 62, comma 2, in materia di esenzioni e non assoggettabilità di locali ed aree che non possono produrre rifiuti ed art. 62, comma 3, determinazione della superficie tassabile laddove non si tiene conto della parte dei locali e delle aree ove non formano i rifiuti speciali tossici e nocivi”)(così testualmente p.4 sentenza). Quest’ultima affermazione è stata resa in riferimento all’eccezione della contribuente secondo cui l’area tassata, di complessivi mq. 589, era destinata, per la parte di mq. 29 ad uffici e per la parte restante a “parcheggio, manutenzione e pulizia dei mezzi di trasporto” e su questa parte venivano prodotti solo rifiuti speciali smaltiti autonomamente tramite affidamento a società specializzata come da documento in atti;
  2. il Comune, con il primo e il secondo motivo di ricorso, censura tale ultima affermazione per contrasto con il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70, e con l’art. 2697 c.c.. Eccepisce che illegittimamente la CTR ha ritenuto di annullare l’avviso di accertamento sulla base della sola allegazione contenuta nell’originario ricorso secondo cui parte della superficie tassata sarebbe stata destinata ad attività (parcheggio, manutenzione e pulizia dei mezzi di trasporto) in relazione alla quali sarebbero stati prodotti solo rifiuti speciali smaltiti autonomamente e senza considerare, in primo luogo, che le deroghe al regime generale di tassazione di ogni locale ed area scoperta a qualsiasi uso adibita postulano che la situazione di fatto giustificativa delle deroghe medesime sia denunciata ai sensi dell’art. 70 – denuncia pacificamente nella specie non presentata -, in secondo luogo, che, a detta della stessa contribuente, la parte di 29 mq della superficie tassata era adita ad uffici e quindi non ad attività produttiva di rifiuti speciali, in terzo luogo, che la contribuente a dimostrazione del diritto all’esenzione aveva prodotto un documento del tutto inidoneo allo scopo (documento, riprodotto a pagina 14 del ricorso per cassazione, incorporante un contratto in data (OMISSIS) con la società D.V.M. e figli, per lo smaltimento di rifiuti indicati per tipologia, senza alcuna precisazione delle aree di produzione; nessun documento attestante l’effettivo prelievo e l’effettivo smaltimento);
  3. con il terzo motivo di ricorso viene censurata, per dedotta violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, e successive modifiche, l’affermazione della CTR secondo cui la notifica dell’avviso a mezzo di poste private sarebbe stata “inammissibile”. Sostiene il Comune che la notifica sia stata validamente eseguita e che, in ogni caso, avendo raggiunto lo scopo, ne sia stato sanato l’eventuale vizio ex art. 156 c.p.c..

Motivi della decisione

che:

  1. il terzo motivo di ricorso è logicamente preordinato agli altri. Il motivo è fondato. L’affermazione della CTR per cui “i giudici di primo grado avrebbero dovuto rilevare d’ufficio la inammissibilità della notifica a mezzo poste private” dell’avviso di pagamento è errata.

Questa Corte ha statuito che “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al citato D.Lgs. n. 261, art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali” (Cass. n. 15360 del 2020, richiamata anche da Cass. n. 25521 del 2020).

Nel caso di specie la notifica dell’avviso di pagamento è stata effettuata il (OMISSIS).

Non è in discussione che l’operatore postale privato sia stato in possesso di licenza individuale.

Merita aggiungere che trattandosi qui di notificazione di atto amministrativo tributario e non di notificazione di atto giudiziario non trova applicazione il principio di diritto affermato dalle SU di questa Suprema Corte con sentenza 10 gennaio 2020, n. 299, secondo cui “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017“.

Neppure trova qui applicazione l’ulteriore principio di diritto affermato dalla citata decisione delle Sezioni Unite secondo cui “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale dalla data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”;

  1. il primo motivo e il secondo motivo di ricorso sono fondati.

1. Il quadro normativo di riferimento è dato dal D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70. L’art. 62 stabilisce, per quanto interessa, al comma 1, che la tassa annuale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi “è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti… esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti...”; al comma 2, che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”; al comma 3 “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti“. Il citato D.Lgs., art. 70, dispone che coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62, “presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità’ siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile e disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonchè della data di inizio dell’occupazione o detenzione”.

Deve ribadirsi, in riferimento all’operatività della esclusione dalla superficie imponibile, quanto questa Corte ha avuto modo di affermare, ossia che “spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che… per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale” (Cass. 13 settembre 2017, n. 21250).

La CTR ha annullato l’avviso in dichiarata applicazione cumulativa dell’art. 62, commi 2 e 3.

Va invece sottolineato che i commi non sono cumulabili giacchè, come emerge dalla chiara loro formulazione letterale, essi hanno riferimento ad ipotesi alternative: il comma 2, si riferisce a superfici in toto escluse dalla tassazione perchè su esse non possono essere prodotti rifiuti di alcun tipo in ragione di circostanze (natura delle superfici; particolare uso cui le superfici sono stabilmente destinate; obiettive condizioni di non utilizzabilità delle superfici nel corso dell’anno) che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione di cui all’art. 70, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; il comma 3, si riferisce a spazi, compresi in superfici soggette a tassazione (per le quali cioè non si danno cioè le condizioni di cui al comma 2, di oggettiva impossibilità di produzione di rifiuti), che devono essere sottratti dalle superfici tassabili in quanto (spazi) destinati, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali, ad attività nel cui esercizio si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere autonomamente i produttori.

Nel caso di specie, in base a quanto pacificamente risulta dagli atti, non ricorrono i presupposti applicativi del comma 2, nè quelli del comma 3.

Quanto agli uni: le superfici alle quali è riferito l’avviso non sono in toto escluse dalla tassazione siccome su esse non possono essere prodotti rifiuti di alcun tipo; al contrario, nella sentenza si dà conto della distinzione tra locali destinati ad uffici ed aree destinate a parcheggio, pulizia e manutenzione dei mezzi; non è in discussione che i primi sono stati destinati allo svolgimento di attività (d’ufficio) in relazione al cui esercizio si formano di regola rifiuti urbani; nè che le aree suddette sono state destinate ad attività in relazione alle quali sono stati prodotti rifiuti speciali.

Quanto ai presupposti applicativi del comma 3: i locali destinati ad uffici non possono essere esclusi dal calcolo delle superfici tassabili trattandosi, come già detto, di locali in cui si producono di regola rifiuti urbani; le aree destinate a parcheggio, manutenzione e pulizia dei mezzi non possono essere escluse dal calcolo delle superfici tassabili per il solo fatto che la contribuente ha dedotto trattarsi di aree su cui sì producono rifiuti speciali autonomamente smaltiti giacchè mai è stato dedotto trattarsi di aree destinate, in relazione alle loro “specifiche caratteristiche strutturali” ad attività nel cui esercizio si formano, di regola, rifiuti speciali e per le quali, inoltre, la contribuente abbia assolto l’onere d’informazione di cui alla richiamata sentenza 2150/2017;

  1. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito. Il ricorso originario deve essere rigettato;
  2. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;
  3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
  4. il Collegio manda alla Cancelleria per l’integrazione del contributo unificato in riferimento al valore della causa – Euro 392.374,83 – riportato nella sentenza della CTR.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la s.c.ar.l. Ischia Bus a rifondere al Comune di Ischia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge ed oltre Euro 200,00 per esborsi;

manda alla Cancelleria per l’integrazione del contributo unificato in relazione al valore della causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021


COMMENTO REDAZIONALE: con il primo motivo la suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale “in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al citato D.Lgs. n. 261, art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali” (Cass. n. 15360 del 2020, richiamata anche da Cass. n. 25521 del 2020).

Con il secondo motivo la Corte affronta la questione relativa all’operatività della esclusione dalla superficie imponibile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Secondo gli Ermellini le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 62, d.lgs. n. 507 del 1993 non sono cumulabili considerato che si riferiscono ad ipotesi alternative, atteso che il comma 2 concerne superfici del tutto escluse dalla tassazione perché su di esse non possono essere prodotti rifiuti di alcun tipo in ragione di circostanze indicate nella denuncia originaria o in quella di variazione dì cui all’art.70 del d.lgs. citato e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; il comma 3 riguarda, invece, spazi, compresi in superfici soggette a tassazione, che devono essere sottratti dalle superfici tassabili in quanto (spazi) destinati, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali, ad attività nel cui esercizio si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere autonomamente i produttori.

Conformi: Cass. 13 settembre 2017  n. 21250; Cass. 12 ottobre  2021, n. 27865