Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, sez. II, 26.06.2018 n. 187
M.E. ricorre contro l’avviso/ sollecito di pagamento di diverse cartelle per complessivi € 17.600,00 + € 4.900,00 di mora.
Motivi del ricorso:
- mancata allegazione delle cartelle di pagamento;
- mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- mancata indicazione della determinazione dell’aggio esattoriale;
- prescrizione quinquennale del diritto di riscuotere gli interessi (art. 2948 c.c.).
Per quanto riguarda la mancata produzione delle cartelle di pagamento e la omessa motivata (i.e.: motivazione) dell’atto impositivo, richiama la recente sentenza (27/10/2014) di questa stessa Commissione e numerose altre sentenze che sostengono la nullità dell’atto notificato.
Per quanto attiene al calcolo degli interessi e dell’aggio esattoriale numerose sentenze sostengono che il ricorrente deve essere messo in grado di calcolare tale importo: in mancanza è sostenibile la nullità.
Per quanto attiene la prescrizione quinquennale per la riscossione degli interessi, richiama l’art. 2948 c.c. che sostiene questo termine in caso di pagamenti periodici annuali.
Equitalia circa la mancata allegazione delle cartelle di pagamento sostiene che non era dovuto, poiché gli atti prodromici, quindi le cartelle di pagamento, erano già in possesso del contribuente poiché già precedentemente notificati. Non era dovuta, pertanto, una nuova allegazione.
Circa il presunto difetto di motivazione dell’avviso di mora deve considerarsi che lo stesso costituisce l’equivalente di un atto di precetto che ha lo scopo di avvisare il contribuente circa il pagamento insoluto della cartella di pagamento e concede un ulteriore termine.
Per quanto riguarda gli interessi, per quelli di mora, essi sono indicati in ogni cartella di pagamento con il relativo tasso.
Essi sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione decennale.
La Commissione condivide le argomentazioni chiaramente illustrate nelle ben motivate controdeduzioni prodotte da Equitalia.
-P.Q.M.-
La Commissione respinge il ricorso.
Spese compensate.
Il Relatore Il Presidente
COMMENTO
La sentenza in commento, seppure con motivazione molto sintetica, aderisce all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’onere di allegazione, imposto dall’art. 7, comma 1, Legge 27.07.2000 n. 212 (cd. “Statuto del contribuente”) si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (ex multis, Cass. civ., sez. VI-5, ord., 11.04.2017 n. 9323).
Conseguentemente, sono esclusi da tale prescrizione sia gli atti di carattere normativo o regolamentare, dei quali il contribuente ha già conoscenza legale mediante la pubblicazione (in tal senso, Cass. civ., sez. VI-5, ord., 30.06.2017 n. 16289), sia gli atti già in precedenza notificati al debitore, quali la cartella di pagamento.
Con particolare riferimento a quest’ultima, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Quest’ultima, del resto, non è altro che la stampa del ruolo in un unico originale notificato alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo esecutivo (Cass. civ., sez. III, 13.05.2014 n. 10326; Cass. civ., sez. III, 29.05.2015 n. 11141; Cass. civ., sez. III, 23.06.2015 n. 12888; Cass. civ., sez. VI-3, 15.06.2016 n. 12352 e Cass. civ., sez. VI-3, ord., 15.09.2017 n. 21533. In tal senso anche Cass. civ., sez. VI-5, ord., 11.10.2018 n. 25292, successiva al deposito della pronuncia in commento).