Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, sez. II, 26.06.2018 n. 187


M.E. ricorre contro l’avviso/ sollecito di pagamento di diverse cartelle per complessivi € 17.600,00 + €  4.900,00 di mora.

Motivi del ricorso:

  1. mancata allegazione delle cartelle di pagamento;
  2. mancata indicazione del calcolo degli interessi;
  3. mancata indicazione della determinazione dell’aggio esattoriale;
  4. prescrizione quinquennale del diritto di riscuotere gli interessi (art. 2948 c.c.).

Per quanto riguarda la mancata produzione delle cartelle di pagamento e la omessa motivata (i.e.: motivazione) dell’atto impositivo, richiama la recente sentenza (27/10/2014) di questa stessa Commissione e numerose altre sentenze che sostengono la nullità dell’atto notificato.

Per quanto attiene al calcolo degli interessi e dell’aggio esattoriale numerose sentenze sostengono che il ricorrente deve essere messo in grado di calcolare tale importo: in mancanza è sostenibile la nullità.

Per quanto attiene la prescrizione quinquennale per la riscossione degli interessi, richiama l’art. 2948 c.c. che sostiene questo termine in caso di pagamenti periodici annuali.

Equitalia circa la mancata allegazione delle cartelle di pagamento sostiene che non era dovuto, poiché gli atti prodromici, quindi le cartelle di pagamento, erano già in possesso del contribuente poiché già precedentemente notificati. Non era dovuta, pertanto, una nuova allegazione.

Circa il presunto difetto di motivazione dell’avviso di mora deve considerarsi che lo stesso costituisce l’equivalente di un atto di precetto che ha lo scopo di avvisare il contribuente circa il pagamento insoluto della cartella di pagamento e concede un ulteriore termine.

Per quanto riguarda gli interessi, per quelli di mora, essi sono indicati in ogni cartella di pagamento con il relativo tasso.

Essi sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione decennale.

La Commissione condivide le argomentazioni chiaramente illustrate nelle ben motivate controdeduzioni prodotte da Equitalia.

-P.Q.M.-

La Commissione respinge il ricorso.

Spese compensate.

Il Relatore                                                                       Il Presidente

 


 

COMMENTO

La pronuncia in commento ritiene applicabile agli interessi portati dalla cartella di pagamento la prescrizione decennale, anziché quella quinquennale invocata ex art. 2948 n. 4 c.c. dal contribuente.

Anche sul punto, la motivazione della pronuncia appare quanto mai laconica, non specificando quale sia la norma in base alla quale viene ritenuta applicabile la prescrizione decennale degli interessi.

In particolare, non viene indicato se quest’ultima venga ritenuta applicabile ai sensi dell’art. 2953 c.c. o ai sensi dell’art. 2946 c.c.

La prima soluzione si porrebbe in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha ritenuto la prescrizione decennale propria dell’actio judicati ex art. 2953 c.c. applicabile ai soli titoli esecutivi di formazione giudiziale, escludendola invece per quelli di carattere amministrativo e stragiudiziale, quali la cartella di pagamento (Cass. civ., SS.UU., 17.11.2016 n. 23397).

Appare quindi più probabile che il fondamento normativo della ritenuta prescrizione decennale degli interessi debba rinvenirsi nell’art. 2946 c.c., anche in forza della statuizione di legittimità secondo cui “in tema di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un’obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall’art. 2946 cod. civ.” (Cass. civ., sez. V, 16.09.2005 n. 18432).