C.T.R. Lazio, sent. 8 luglio 2021, n. 3436/11


Svolgimento del processo

l. L’Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n.18654/20/2018, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso del Sig. S. P. avverso l’avviso di accertamento n. TKSOSF20736/2016 che, in relazione all’anno di imposta 2011, provvedeva al recupero a tassazione dell’importo di euro 8.474 quale quota di partecipazione agli utili della Srl …..

Lamenta la appellante Agenzia i seguenti motivi di gravame:

a) erroneamente la CTP ha ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dal proprio potere di accertamento, avendo notificato al contribuente il relativo avviso solo in data 23.3.2017. Ma la CTP non ha al riguardo considerato che una prima notifica non si era perfezionata per inesistenza dell’indirizzo, con conseguente facoltà per l’Ufficio di avvalersi della proroga dei termini nel limite previsto dall’ 325 codice di procedura civile;

b) la CTP ha quindi indebitamente omesso di considerare il merito della controversia riguardante il Sannino quale socio al 50% di una società a ristretta base azionaria, i cui maggiori ricavi sono stati già oggetto di due sentenze di . merito emesse in senso favorevole all’Ufficio.

Il contribuente non si è costituito nell’odierno giudizio di appello.

  1. L’appello dell’Agenzia merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:

-la CTP, nell’accogliere il ricorso introduttivo del contribuente, ha ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dall’esercizio del proprio potere di accertamento, essendo avvenuta la notifica dell’avviso in questione solo in data 23.3.2017, e quindi oltre il termine al riguardo previsto dall’art. 43 DPR 600/73.

Ma il primo giudice non ha a tal fine considerato che l’Agenzia aveva inutilmente tentato di effettuare la notifica dell’atto impositivo già in data 11.12.2016; notifica peraltro non perfezionatasi essendo risultato inesistente l’indirizzo del contribuente.

Di conseguenza la stessa Agenzia ha legittimamente ritenuto di potersi avvalere di quanto deciso in argomento dalla Corte di Cassazione, secondo la quale se la notificazione di un atto da compiersi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento di notificazione, che avrà effetto sin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, alla condizione che la sua ripresa sia intervenuta, come nel caso di specie, entro un tempo ragionevolmente contenuto anche considerando i tempi necessari in base alla comune diligenza onde conoscere l’esito negativo della notificazione e di assumere le informazioni conseguentemente indispensabili (Cass. SS.UU. 15594/2016 anche in richiamo a Cass. SS.UU. 17352/2009).

-ritenuto pertanto che l’Ufficio abbia esercitato tempestivamente il proprio potere di accertamento si impone l’esame del merito della controversia, immediatamente ricordando che il recupero a tassazione operato nei confronti dell’odierno appellato consegue al maggior reddito accertato nei confronti della Srl C.O.L. nella quale egli deteneva una quota di partecipazione pari al 50%.

Maggior reddito in ordine al quale è intervenuta in senso favorevole all’Ufficio la sentenza CTR Campania 9506/7/2018.

-deve inoltre aggiungersi che il contribuente non ha neppure negato che si sia in presenza di una società a ristretta base sociale, vale a dire caratterizzata dalla composizione mediante un limitato numero di soci, spesso legati tra loro da vincoli di parentela o di affinità. Con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in forza del quale è legittima la presunzione di attribuzione ai singoli soci degli utili extracontabili accertati; ferma restando la facoltà per il contribuente di offrire prova contraria per quanto attiene alla distribuzione degli utili (in tal senso Cass. 34282/2019).

Prova che nella specie non è stata fornita dal contribuente, essendosi egli in sostanza limitato a proporre contro deduzioni meramente generiche ed imprecise.

  1. AIIa soccombenza segue la condanna alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello dell’Agenzia e condanna il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00.

Roma 9 giugno 2021.


Massima –  Qualora la notificazione di un atto da compiersi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento di notificazione.