Cass. civ. Sez. V, Ord.,  30 giugno 2021, n. 18426


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorsi iscritto al n. 4998 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

… Società cooperativa a r.l. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari giudiziali pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati …, presso lo studio dei quali in …, elettivamente si domiciliano;

– controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 1 luglio 2014, n. 213/4/2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

Svolgimento del processo


che:

– emerge dagli atti che la cooperativa a r.l. … detrasse l’importo dell’iva addebitata in rivalsa in una fattura per acconto emessa dalla società … cooperativa agricola fra allevatori, appartenente al medesimo gruppo, che, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, concerneva un’operazione in realtà inesistente, poichè rispondeva al solo fine di permettere alla odierna controricorrente di ritardare il pagamento dell’iva;

– ne seguì un avviso di accertamento col quale l’Ufficio recuperò il corrispondente importo dell’iva, appunto perchè ritenuto indebitamente detratto, che la società impugnò, ma la Commissione tributaria provinciale di Ancona dichiarò inammissibile il ricorso perché tardivo;

– di contro, quella regionale delle Marche ha ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado, perché notificato entro il termine che teneva conto della sospensione scaturente dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, sebbene l’istanza non fosse stata recapitata all’Ufficio per disservizio postale; nel merito, ha ritenuto illegittima la pretesa impositiva, perchè alle fatturazioni in acconto erano sottese operazioni reali;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui la società replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in sei motivi, che illustra con memoria.

Motivi della decisione

che:

– va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità per tardività del ricorso principale, considerato che il ricorso è stato spedito per la notificazione in data (OMISSIS), ossia l’ultimo giorno utile del termine lungo applicabile all’epoca dei fatti, che era di sei mesi, al quale va aggiunto il periodo di sospensione feriale;

– i primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, coi quali l’Agenzia delle entrate denuncia, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, in relazione al D.Lgs. n. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, e all’art. 153 c.p.c., comma 2, là dove il giudice d’appello ha ritenuto che “dall’omesso recapito dell’istanza di accertamento di adesione per causa imputabile all’Ufficio postale nessun danno può derivare al contribuente al quale deve, pertanto, essere riconosciuto il periodo di sospensione di 90 giorni, D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6″, nonchè l’omesso esame del fatto decisivo che in data (OMISSIS) la contribuente era rientrata nella disponibilità del plico originariamente inviato, sono fondati per quanto di ragione;

– quanto alla tempestività dell’istanza di accertamento con adesione spedita a mezzo posta, ai fini della decorrenza del termine di sospensione di novanta giorni contemplato dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, questa Corte ha già stabilito che è sufficiente che l’istanza sia spedita in busta chiusa, anche senza avviso di ricevimento, purchè entro il sessantesimo giorno dalla notificazione dell’atto impositivo, a prescindere dalla data di ricezione, eventualmente successiva (Cass. 30 luglio 2014, n. 17314; 23 luglio 2020, n. 15755);

– qualora, tuttavia, la notificazione dell’istanza non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, come nel caso in esame assume la società e ritiene il giudice d’appello, il notificante, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla spedizione, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (vedi, in relazione alla riattivazione del processo notificatorio del ricorso giurisdizionale, tra molte, Cass. 21 agosto 2020, n. 17577);

– si tratta, in tal caso, di un onere e non di una facoltà, con la conseguenza che, in mancanza, nessun effetto può essere riconosciuto all’originaria spedizione (arg., tra varie, da Cass. 8 marzo 2017, n. 5974);

– occorre, quindi, accertare se effettivamente, come sostiene l’Agenzia, a fronte della contestazione della società e del tenore ambiguo della cartolina di ricevimento riprodotta in ricorso, che evidenzia che la raccomandata concernente il plico contenente l’istanza di adesione è stata ricevuta da qualcuno, la contribuente abbia riavuto indietro il plico già due giorni dopo averlo spedito, considerato che il procedimento notificatorio non è stato riattivato;

– la complessiva censura va per conseguenza accolta e la sentenza cassata per il profilo corrispondente, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione;

– ne discendono, da un lato, l’assorbimento degli ulteriori due motivi del ricorso principale, che riguardano il merito della vicenda, e, dall’altro, l’inammissibilità per carenza d’interesse ad agire del ricorso incidentale condizionato, col quale la contribuente propone censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì relative a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio (tra varie, Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; 12 giugno 2020, n. 11270). 

P.Q.M.


accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e, in relazione a tale pronuncia, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021


Massima:  L’istanza di accertamento con adesione spedita a mezzo posta, in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, è tempestiva, anche ai fini della decorrenza del termine di sospensione di novanta giorni contemplato dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, purchè l’invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo. Tuttavia, qualora la notificazione dell’istanza non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest’ultimo, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla spedizione, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, in difetto, alcun effetto potendosi riconoscere alla originaria spedizione.