L’art. 1, comma 48, Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) prevede una riduzione nella misura della metà per l’IMU (imposta municipale propria, ex art. 1, commi da 739 a 783, Legge 27 dicembre 2019 n. 160) e una riduzione nella misura dei due terzi per la tassa sui rifiuti (TARI), avente natura di tributo (art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147), o per la tariffa sui rifiuti, avente natura di corrispettivo (art. 1, comma 668, Legge 27 dicembre 2013 n. 147).

Tali agevolazioni sono applicabili, a partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, che non sia né locata, né concessa in comodato d’uso, e che sia posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio italiano, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. 

Pertanto, di tali agevolazioni potranno beneficiare i soggetti residenti all’estero e titolari di trattamento pensionistico, i quali abbiano lavorato in Stati esteri extra-comunitari che abbiano stipulato con l’Italia una Convenzione bilaterale in materia di protezione sociale.

Il successivo comma 49 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 prevede un possibile ristoro in favore dei Comuni che, per effetto di tale norma, subiranno una riduzione delle proprie entrate tributarie. 

A tal fine, presso il Ministero dell’Interno viene istituito un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Tale decreto dovrà essere adottato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, avvenuta il 1° gennaio 2021 (art. 20 Legge 178/2020).