L’art. 1, commi 599-601, Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) prevede alcune esenzioni totali dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021.

In particolare, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 1, commi 738-783, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 relativa a:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, legge 27 dicembre 2019 n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si tratta di una serie di esenzioni chiaramente rivolte a beneficiare quelle tipologie di attività produttive e commerciali, che sono state colpite più duramente dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica, avendo subìto le “chiusure” disposte per il contenimento del contagio.

L’applicazione di tali disposizioni deve in ogni caso avvenire “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020” (art. 1, comma 600, Legge 178/2020).

Per ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dalle predette esenzioni, è previsto, per l’anno 2021, un incremento, in misura di 79,1 milioni di euro, dell’apposito fondo di cui all’art. 177, comma 2, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77.

Alla ripartizione di tale incremento si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 178/2020, tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019 (art. 1, comma 601, Legge 178/2020).