Cass. civ., sez. V, ord., 29 novembre 2023 n. 33279
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. LA ROCCCA Giovanni – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. HMELJAK Tania – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22939/2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente –
contro
FURA Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, A.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. C. F., presso il cui studio legale sito in Paola, alla via Latina, n. 1, è elettivamente domiciliata, pec: – controricorrente –
avverso la sentenza n. 2116/02/2018 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata in data 19/07/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2023 dal Consigliere relatore Dott. LUCIOTTI Lucio.
Svolgimento del processo
che:
- In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di diniego di rimborso dell’eccedenza IVA maturata dalla FURA Srl nell’anno d’imposta 2003, la CTR della Calabria con la sentenza in epigrafe indicata dichiarava inammissibile l’appello perchè proposto tardivamente, in data 30 ottobre 2015, ovvero oltre il termine di sessanta giorni dalla data del 25 agosto 2015, di notifica della sentenza di primo grado. Sosteneva, al riguardo, la CTR che l’Agenzia delle entrate aveva provveduto a notificare tempestivamente l’appello al legale rappresentante della società contribuente ma non al difensore domiciliatario a cui la notifica era stata effettuata correttamente, ovvero presso l’indirizzo del nuovo studio legale, soltanto con atto del 5 novembre 2011, a questo pervenuto il successivo 6 novembre 2011, posto che la precedente notifica, spedita in data 29 ottobre 2015, era stata indirizzata al vecchio indirizzo del difensore e, pertanto, il plico non era stato recapitato.
- Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata FURA Srl con controricorso.
Motivi della decisione
che:
- Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 51nonché D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 291 e 156 c.p.c..
1.1. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel ritenere tardiva la notifica dell’appello effettuata al difensore della società contribuente in quanto aveva omesso di considerare che l’Agenzia appellante aveva prontamente ripreso il procedimento notificatorio una volta conosciuto l’esito negativo della prima notifica, effettuata presso l’indirizzo del vecchio studio legale del difensore, comunque corrispondente al domicilio fiscale dello stesso e, quindi, ad esso riconducibile.
1.2. Sostiene, altresì, che la costituzione in giudizio della parte appellata aveva sanato la nullità della notifica.
- Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49, 16e 17 sotto il diverso profilo della validità della notifica alla parte personalmente, nonchè dell’art. 156 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
2.1. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate perchè tardivo omettendo però di considerare la tempestività e regolarità della notifica dell’atto effettuata a mani proprie del rappresentante legale della società contribuente, da considerarsi valida anche in presenza di elezione di domicilio, la cui costituzione in giudizio aveva comunque sanato l’eventuale nullità dell’atto, comunque notificato in luogo avente astratto collegamento con il difensore.
- Il primo motivo è infondato.
3.1. E’ orientamento di questa Corte quello secondo cui la notificazione dell’appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto, atteso che la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell’albo professionale (cfr. Cass. n. 26189 del 19/12/2016, Rv. 642759 – 01; Cass. n. 28712 del 30/11/2017, Rv. 646231 – 01), sicché non può operare, in questi casi, il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 14594 del 2016, richiamata dalla stessa ricorrente, della conservazione degli effetti collegati alla originaria notificazione ove il processo notificatorio sia riattivato con immediatezza, difettando il requisito della non imputabilità alla parte dell’invalidità della prima notifica.
- E’ invece fondato il secondo motivo.
4.1. Nel caso di specie è indubbio, per averlo accertato la stessa CTR, che l’appello venne notificato oltre che alla società contribuente anche al legale rappresentante della stessa e che quest’ultima notifica andò a buon fine in quanto il plico venne consegnato a mani proprie del destinatario.
4.2. Al riguardo deve ricordarsi che “per notifica a mani proprie nei confronti di una persona giuridica deve infatti intendersi solo quella effettuata a mani del legale rappresentante (Cass. 11175/04, 4785/07); egli pertanto, in quanto legale rappresentante, è legittimamente destinatario degli atti diretti, quale notificatorio, alla società rappresentata, senza che sia necessario previo tentativo di notifica degli stessi presso la sede della società” (Cass. n. 33430 del 2018, in motivazione).
4.3. Deve, allora, trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 25473 del 2016, non massimata; Cass. n. 34450 del 2022, par. 5), secondo cui nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2, (Cass. 1156/2008 e 2707/2014).
4.4. Pertanto, nella specie la CTR avrebbe dovuto considerare e valorizzare la notifica dell’appello effettuata a mani proprie della parte e, stante la regolare costituzione in giudizio di quest’ultima, che sanava con effetti ex tunc la nullità della notifica in tal modo effettuata, avrebbe dovuto procedere all’esame nel merito della causa.
- Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2023
COMMENTO REDAZIONALE- Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello deve correttamente avvenire presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, trovando applicazione la norma di cui all’art. 330 c.p.c. sul luogo di notificazione delle impugnazioni, richiamato dall’art. 49 D.lgs. 546/1992 e prevalente per specialità sull’art. 17, comma 1, D.lgs. 546/1992 (si veda, in tal senso, Cass. civ., SS.UU., sent., 15 dicembre 2008 n. 29290).
Tuttavia, la notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente, anziché al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non già la radicale inesistenza, ma solo la mera nullità della notifica stessa, sanabile per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.) qualora la parte destinataria della notificazione si costituisca tempestivamente nel giudizio di impugnazione oppure mediante rinnovazione ordinata dal giudice ex art. 291 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, la tempestiva notifica dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate alla società contribuente, perfezionata a mani del legale rappresentante di quest’ultima, risulta idonea ad assicurare la tempestività dell’impugnazione, anche alla luce del fatto che la società appellata si fosse tempestivamente costituita nel giudizio di appello, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo della relativa nullità.