In deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816, i commi 837-845 dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono l’istituzione, da parte dei Comuni e delle Città metropolitane, di un canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Anche la decorrenza di tale canone, così come quella del canone di cui al comma 816, è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2021, previa adozione, da parte dei Comuni e delle Città metropolitane, di un proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 446/1997.

Il predetto canone, oltre ad applicarsi in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816, andrà a sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. “TOSAP”) di cui al Capo II D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. “COSAP”) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 639, 667 e 668 Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Soggetto attivo dell’imposta è il Comune o la Città metropolitana; soggetto passivo è il titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo.

L’entità del canone è determinata in misura proporzionale alla superficie di suolo pubblico occupata risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, a quella effettivamente occupata.

Il regolamento del Comune o della Città metropolitana, nella determinazione del canone, dovrà tenere conto della durata e della tipologia dell’occupazione, della superficie della stessa (espressa in metri quadrati) e della zona del territorio in cui l’occupazione viene effettuata.

In ogni caso, ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’art. 2, comma 7, Codice della Strada.

Per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare, l’art. 1, comma 841, Legge 160/2019 suddivide i Comuni in fasce di popolosità crescenti, prevedendo per ciascuna di esse una tariffa di base annuale (cd. “tariffa standard”) anch’essa via via crescente.

Analogo sistema è adottato anche dal successivo comma 842 per la tariffa di base giornaliera, relativa alle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.

Le tariffe giornaliere possono essere applicate dai Comuni e dalle Città metropolitane frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata. I soggetti attivi dell’imposta possono anche prevedere riduzioni del canone, fino all’azzeramento, esenzioni ed aumenti nella misura massima del 25 per cento delle tariffe standard.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

Per l’anno 2020, i Comuni non possono invece aumentare le tariffe vigenti in regime di TOSAP e COSAP, se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato.

Gli importi dovuti sono riscossi unicamente utilizzando la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di cui all’art. 5 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, oppure utilizzando le altre modalità previste dal medesimo Codice dell’Amministrazione Digitale.

Ai fini del calcolo dell’indennità e delle sanzioni amministrative, il comma 845 rinvia, nei limiti della compatibilità, a quanto previsto, in materia di canone per le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, dal comma 821, lettere g) ed h).

Per ciò che concerne la gestione del canone, l’art. 1, comma 846, Legge 160/2019 stabilisce che essa possa essere affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP, del COSAP, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari

Le relative condizioni contrattuali sono stabilite per accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del canone di cui al comma 837, e comunque a condizioni più favorevoli per l’ente affidante.