Ai sensi dell’art. 1, commi 816-836, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane (denominati “enti”) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato “canone”).

Ai sensi dell’art. 1, comma 819, Legge 160/2019, presupposto per l’applicazione di detto canone è:

  1. l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  2. la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato.

Tale canone, a decorrere dall’anno 2021, andrà a sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. “TOSAP”), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. “COSAP”), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cd. “Codice della Strada”), limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. 

Tale canone è inoltre comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone dovrà quindi essere disciplinato dagli enti con proprio regolamento, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 819, lettera b), esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a).

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è inoltre prevista l’obbligazione in solido del soggetto pubblicizzato.

Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato in base alla durata, alla superficie (espressa in metri quadrati), alla tipologia e alle finalità, nonché alla zona occupata del territorio comunale e provinciale o della Città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. Esso può inoltre subire maggiorazioni, qualora dia luogo alla necessità di effettivi e comprovati oneri di manutenzione, che non siano già a qualsiasi titolo posti a carico dei soggetti che effettuano l’occupazione.

Disposizioni particolari sono dettate per le occupazioni qualificabili come “passi carrabili”. La superficie di questi ultimi è infatti determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere assolto in via definitiva mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi in esso contenuti.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento metri quadrati.

Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per quella effettuata all’esterno di veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

In ogni caso, è obbligato in solido al versamento del canone di cui al comma 819, lettera b), il soggetto che utilizza il mezzo pubblicitario per diffondere il messaggio.

La Legge n. 160/2019 stabilisce alcune tariffe standard annue (nel caso in cui l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare) e giornaliere (per il caso in cui l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare), differenziate per fasce di popolosità dei Comuni (prevedendo tariffe più basse nei Comuni con minore popolazione e più alte in quelli con popolazione maggiore).

Tali tariffe risultano modificabili da parte dei Comuni, fermo restando il vincolo derivante dalla necessità di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi, che vengono sostituiti dal nuovo canone.

Inoltre, i Comuni capoluogo di Provincia e di Città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe riferita ai Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti; per le Province e le Città metropolitane, le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Particolari disposizioni sono dettate in materia di occupazioni del sottosuolo, di utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti ed imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai Comuni di Venezia e Chioggia, nonché per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete).

E’ prevista la facoltà, per gli enti, di prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

  1. eccedenti i mille metri quadrati;
  2. effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui tali manifestazioni siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o addirittura l’esenzione dal canone;
  3. con spettacoli viaggianti;
  4. per l’esercizio dell’attività edilizia.

Sono invece del tutto esenti dal canone:

  1. le occupazioni effettuate dallo Stato, da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) DPR 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dai regolamenti di polizia locale;
  4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  5. le occupazioni di aree cimiteriali;
  6. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
  7. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozio ove si effettua la vendita;
  8. i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
  9. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  1. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  2. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i 2, 4 o 6 metri quadrati, a seconda che lo sviluppo potenziale in altezza delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere misuri, rispettivamente, fino a 10 metri lineari, da 10 a 40 metri lineari, oltre 40 metri lineari;
  3. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  4. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo, se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  5. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti ex art. 90, comma 1, Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (i.e.: associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro), rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  6. i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 
  7. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Si tratta di esenzioni solo in parte analoghe a quelle di cui all’art. 17 D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, rispetto al quale la nuova normativa prevede un numero più ampio di fattispecie esenti.

E’ inoltre stabilito che gli Enti possano prevedere, nei rispettivi regolamenti, ulteriori riduzioni, compreso il pagamento una tantum,  all’atto del rilascio della concessione, di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021, è soppresso l’obbligo, per i Comuni, di istituire il servizio delle pubbliche affissioni di cui all’art. 18 D.lgs. 507/1993.

Con la stessa decorrenza, l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di affiggere manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla  pubblicazione di queste ultime nei rispettivi siti internet istituzionali.

I Comuni garantiscono in ogni caso l’affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Per ciò che concerne la gestione del canone, l’art. 1, comma 846, Legge 160/2019 stabilisce che essa possa essere affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP, del COSAP, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite per accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del canone di cui al comma 816, e comunque a condizioni più favorevoli per l’ente affidante.

Infine, l’art. 1, comma 847, legge 160/2019 dispone una serie di abrogazioni normative. 

In particolare, vengono abrogati i Capi I e II del D.lgs. 507/1993, gli artt. 62 e 63 D.lgs. 446/1997 “e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme”. 

Viene infine precisato che restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quella relativa alla propaganda elettorale e che il Capo II D.lgs. 507/1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni.