La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 304 del 30 dicembre 2019, dispone l’abolizione, a decorrere dall’anno 2020, dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che restano invece in vigore.

L’imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Essa si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, fatta salva l’autonomia impositiva prevista dagli Statuti della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Continuano quindi ad applicarsi le disposizioni in materia di IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) per la Provincia Autonoma di Trento e di IMI (Imposta Municipale Immobiliare) per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Il presupposto della nuova imposta municipale propria (IMU), regolata dall’art. 1, commi 739-783 Legge 160/2019, è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (castelli).

Il comma 741 contiene alcune definizioni valide ai fini dell’imposta.

In particolare, si intende per “fabbricato” l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.

La norma precisa inoltre che il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

La definizione riprende quindi quella già stabilita a fini ICI dall’art. 2, comma 1, lettera a) D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, rispetto alla quale appare più dettagliata, richiedendo, ai fini della definizione di “fabbricato”, l’attribuzione della rendita catastale all’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Essa inoltre definisce quale “pertinenza”, che può essere considerata parte integrante del fabbricato, quella rilevante “esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.

Si intende invece per “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

I due requisiti di fatto (dimora abituale) e di diritto (residenza anagrafica) sono richiesti cumulativamente, con la precisazione per cui, quando i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio del medesimo Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono inoltre considerate abitazioni principali:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, D.lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

Si tratta di una definizione analoga a quella prevista a fini ICI dall’art. 2, comma 1, lettera b), D.lgs. 504/1992, con la precisazione ulteriore per cui si applica anche l’art. 36, comma 2, D.L. 04 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in Legge 04 agosto 2006 n. 248 (secondo il quale, ai fini dell’IVA, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’ICI, un’area deve considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo). 

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.lgs. 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento degli animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri sopra delineati.

Per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. 

Si tratta, quindi, di una definizione più ampia di quella prevista dall’art. 2, comma 1, lettera c) D.lgs. 504/1992 che, a fini ICI, considerava quale “terreno agricolo” unicamente quello adibito all’esercizio delle attività indicate dall’art. 2135 c.c. (i.e.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse).