In base alla disciplina contenuta nella Legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese, durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, viene computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso è computato in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a carico di quest’ultimo, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Particolare rilevanza assume la disposizione secondo cui a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Tale previsione dovrebbe escludere il carattere periodico dell’obbligazione, e la conseguente applicazione della prescrizione cd. “breve” quinquennale, prevista dall’art. 2948 n. 4 c.c. per le obbligazioni a carattere periodico.

In deroga all’art. 52 D.lgs. 446/1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (salva la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno).

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Tuttavia, in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ogni anno.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale ex art. 69, comma 1, lettera a), D.lgs. 06 settembre 2005 n. 206 (i.e.: Codice del consumo), mediante un cd. “contratto di multiproprietà”, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117 numero 2) c.c., che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

I soggetti passivi, ad eccezione di quelli parzialmente esentati dall’imposta ex lettera g) del comma 759, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla per via telematica secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANCI. La presentazione della dichiarazione o la sua trasmissione per via telematica devono avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni di dati o elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili. 

Nelle more dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione già esistente (di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 05 novembre 2012).

In ogni caso, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti per l’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e di cui al comma 751, terzo periodo.

Anche gli enti, che hanno diritto all’esenzione ex comma 759 lettera g), devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione, tuttavia (a differenza di quanto avviene per le alte categorie di soggetti passivi), non ha effetto anche per gli anni successivi, ma deve essere presentata ogni anno.

Anche il modello di tale dichiarazione è approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANCI; nelle more dell’entrata in vigore di tale decreto, tali contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Non è invece deducibile a fini IRAP. 

Tali disposizioni si applicano anche all’IMI (Imposta Municipale Immobiliare) per la Provincia Autonoma di Bolzano e all’IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) per la Provincia Autonoma di Trento.

Le disposizioni relative alla deducibilità dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS dal reddito di impresa e/o dal reddito derivante dall’esercizio di arti o professioni hanno tuttavia effetto solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2021.

La deduzione si applica invece nella misura del sessanta per cento per i periodi di imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

Tutte le predette sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo (se dovuto), della sanzione e degli interessi.

Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con proprio regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Per tutto quanto non espressamente previsto, vengono richiamati i commi da 161 a 169 dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Ferma restando la facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 D.lgs. 446/1997, i Comuni possono, con proprio regolamento:

  1. stabilire che si considerino regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
  2. stabilire differimenti di termini per i versamenti, in presenza di situazioni particolari;
  3. prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate dagli strumenti urbanistici;
  4. determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fini della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso;
  5. stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Il Comune designa il funzionario responsabile dell’imposta, al quale sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per controversie relative all’imposta stessa. 

Per l’anno 2020 i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine del 30 giugno 2020, hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Vengono quindi disposte una serie di abrogazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tra le quali assumono particolare rilevanza quella dei commi 639 e ss. dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2013 n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti l’IMU e la TASI. Restano invece ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono infine abrogate, con una disposizione “di chiusura”, tutte le disposizioni che risultano incompatibili con la nuova disciplina dell’IMU, contenuta nella Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

I Comuni, in deroga all’art. 52 D.lgs. 446/1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di riscossione dell’IMU e della TASI.