A partire dal 15 maggio 2023 sono divenute operative le nuove regole tecniche per il deposito telematico degli atti e documenti nel processo tributario, introdotte con il decreto del Direttore Generale delle Finanze 21 aprile 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2023, Serie Generale n. 102. 

Il predetto provvedimento ha infatti modificato numerose norme del precedente decreto del Direttore Generale delle Finanze 04 agosto 2015, contenente le specifiche tecniche per il processo tributario telematico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n. 163. 

Tra le principali novità, si segnalano la possibilità di depositare anche allegati che non siano firmati digitalmente, mediante una nota di deposito generata dal sistema, nonché l’accettazione, da parte del sistema, dei files con formato .eml (electronic mail).

Diventa quindi possibile, senza che il sistema evidenzi alcuna anomalia, depositare le ricevute di accettazione e le ricevute di consegna delle notificazioni effettuate mediante posta elettronica certificata anche con tale formato (mentre, antecedentemente all’operatività delle nuove regole tecniche, il deposito delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna in formato .eml, pur non risultando “bloccante” per l’accettazione del deposito, comportava l’acquisizione dello stesso “con anomalia”).

Si prevede inoltre l’accettazione della trasmissione di atti processuali con sottoscrizioni plurime, purché almeno una di esse risulti valida.

Sempre in materia di sottoscrizioni, le nuove regole tecniche sanciscono definitivamente la validità della firma digitale PADES (con estensione del file “.pdf”), peraltro già consentita in via amministrativa insieme alla firma digitale CADES (con estensione del file “.p7m”).

Viene in tal modo recepito, anche a livello di normazione tecnica, l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., SS.UU., 27 aprile 2018 n. 10266) circa la perfetta equivalenza, in ogni tipologia di processo, senza eccezione alcuna, di entrambe le predette sottoscrizioni digitali, in quanto entrambe idonee, pur nelle loro differenze tecniche, ad assicurare l’autenticità del documento (ossia l’identità digitale di colui che appone la sottoscrizione), l’integrità dello stesso (ossia l’impossibilità di sua modificazione dopo l’apposizione della firma) ed il cd. “non ripudio” (ossia la validità legale).

Infine, allo scopo di agevolare gli utenti del processo telematico, si introduce la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, formato e dimensioni dei files già durante la fase del loro caricamento, anziché successivamente.