Oggetto: Rapporto di impiego con l’Ufficiale della Riscossione.

 E’ stato richiesto se sia possibile avvalersi di un Ufficiale della Riscossione senza stipulare con lo stesso un rapporto di lavoro subordinato, ma configurando il rapporto stesso come una collaborazione autonoma, ancorché continuativa.

In risposta al proposto quesito, deve evidenziarsi come tale evenienza si ponga in contrasto con l’art. 43 D.Lgs. 13.04.1999 n. 112.

La predetta norma stabilisce che  “L’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l’ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire”.

La disposizione appare chiara nell’imporre che l’Ufficiale di riscossione sia legato al Concessionario, che lo ha nominato, da un vincolo di subordinazione.

Tale previsione – come è stato chiarito dalla Circolare 22.05.2000 n. 105/E – “appare coerente con l’attività di particolare delicatezza svolta dall’ufficiale, al punto che lo stesso art. 43 precisa, altresì, che dette funzioni siano svolte sotto la sorveglianza del concessionario della riscossione”.

Ulteriore conferma della necessità che l’Ufficiale di riscossione sia legato al Concessionario, che lo ha nominato, da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, si rinviene nel D.M. 16.11.2000 (Approvazione del codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. 13.04.1999 n. 112), ed in particolare all’art. 8, comma 2, del predetto Decreto Ministeriale, secondo cui “La potestà disciplinare, nei confronti degli ufficiali della riscossione, spetta al concessionario dal quale gli stessi dipendono”.

L’art. 8, comma 2, D.M. 16.11.2000 configura quindi la potestà disciplinare del Concessionario nei confronti dell’Ufficiale di riscossione come una diretta conseguenza della “dipendenza” del secondo dal primo.

Sotto tale aspetto, la figura dell’Ufficiale di riscossione si differenzia nettamente da quella del messo notificatore, per il quale l’art. 45 D.Lgs. 13.04.1999 n. 112 non impone analogo obbligo di subordinazione e la Circolare 22.05.2000 n. 105/E precisa che “… con riguardo ai messi notificatori, invece, non esiste alcuna norma che qualifichi il rapporto che lega tale figura al concessionario … appare evidente che il legislatore non abbia inteso affermare che l’attività di notifica debba essere svolta unicamente da soggetti legati al concessionario da un rapporto di lavoro subordinato, ma abbia, piuttosto, voluto rendere il concessionario responsabile del corretto svolgimento di tale attività”. Anzi, l’art. 1, comma 159, Legge 27.12.2006 n. 296 (cd. “Finanziaria 2007”) prevede che il messo notificatore  possa essere nominato, in maniera alternativa ed equivalente, “tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale” o “tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate” o, infine, “tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate”.

Concludendo, non è dunque ipotizzabile lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale della riscossione in regime di lavoro autonomo, né alle dipendenze di soggetto diverso dal Concessionario.

Nulla osta, invece, a che tale soggetto sia legato al Concessionario, che lo ha nominato, da un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato.

Conferma di tale conclusione si rinviene nel disposto di Cass. civ., Sezioni Unite, 02.03.2006 n. 4588 che, proprio in riferimento ad una fattispecie di assunzione a termine di Ufficiali della riscossione, ha affermato il principio per cui l’allora vigente art. 23 Legge 28.02.1987 n. 56 (che demandava alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro, oltre quelle “tipiche” previste ex lege) conteneva una “delega in bianco” in favore dei sindacati, i quali potevano legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di tipo sia oggettivo che soggettivo, consentendo l’assunzione “a termine” di particolari categorie di lavoratori, tra i quali appunto gli Ufficiali della riscossione.

Ad oggi, l’art. 23 Legge 28.02.1987 n. 56 è stato abrogato, ma, anche sotto la vigenza della nuova disciplina del contratto a termine (D.Lgs. 15.06.2015 n. 81), che addirittura lo ha reso del tutto “a-causale”, ampliando così le ipotesi di ricorso allo stesso, non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione all’Ufficiale di riscossione.