Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, sez. III, 18 giugno 2024 n. 2235
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. “XXXXXXXXX XXXX di XXXXXXXXX e XXXXXXXXXX & C.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e difesa (d’ora in avanti per brevità la contribuente), con ricorso notificato in data 20/23.11.2017, poi iscritto a ruolo in data 6.12.2017 e depositato in pari data nella Segreteria di questa Corte (all’epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 2435/03/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese del grado, da liquidare in favore del procuratore e difensore costituito.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi nella presente sede si rimanda) accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. XX/2015 e XX/2015, emessi nei suoi confronti in data 24.3.2015 dalla XXXXXXXX XXXXX S.p.A. nell’interesse del Comune di XXXXXXXXX (del quale tale società era concessionario per l’attività di accertamento e liquidazione delle imposte ex art. 53 d. lgs. n. 446/97 ) e notificati in data 31.3.2015; con tali atti la S.p.A. XXXXXXXX XXXXX accertava l’imposta sulla pubblicità che la s.n.c. avrebbe dovuto corrispondere all’ente locale per gli anni di imposta 2012 e 2013 e che non aveva pagato.
La Commissione Provinciale, contestualmente all’accoglimento del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, disponeva la compensazione delle spese di lite del medesimo grado.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell’atto di appello innanzi richiamato; in sostanza, essa denunciava l’illegittimità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese processuali del grado da essa definito per non meglio definite ragioni di opportunità.
La XXXXXXXX XXXXX S.p.A. non si costituiva nel presente grado di giudizio e restava contumace nonostante la regolarità della notifica dell’atto di appello.
In data 17.6.2024 si svolgeva la discussione e questa Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni dell’art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c.. L’appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
L’unico motivo di appello proposto dal contribuente concerne il regolamento delle spese del giudizio di primo grado; a suo parere, la compensazione delle spese è carente di motivazione ed erronea, atteso l’esito vittorioso per sé del precedente grado del processo.
A tal riguardo, occorre osservare che la compensazione delle spese del giudizio di primo grado è stata corredata da una motivazione, agevolmente evincibile a livello testuale; si legge nella sentenza impugnata “ragioni di opportunità inducono a disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio“.
Invero, al caso di specie deve applicarsi il principio di diritto secondo cui “la compensazione delle spese di lite, nel processo tributario, può essere disposta alla ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. La motivazione che si limiti ad un richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate, senza una loro esatta definizione, è considerata meramente apparente ed è meritoria di censura” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI° sent. n. 4764/20); la formula adottata dalla Commissione Provinciale per giustificare la compensazione delle spese di lite – che fa leva su imprecisate ragioni di opportunità – è assolutamente evanescente e non esplicita alcuna spiegazione delle reali ragioni per cui essa ha inteso adottare tale regolamento delle spese.
Il regolamento delle spese di lite adottato dalla sentenza impugnata soggiace alla disciplina contenuta nell’ art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92 , come modificato dal d. lgs. n. 156/15 , il quale dispone che la compensazione parziale delle spese di lite può essere decisa in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Il processo di primo grado non si è concluso con la soccombenza reciproca delle parti; né tantomeno la sentenza di prime cure evoca e motiva la presenza di ragioni gravi ed eccezionali in grado di legittimare la deroga al principio della soccombenza.
La sentenza di primo grado avrebbe dovuto statuire la condanna della XXXXXXXX XXXXX S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellante.
In conseguenza dell’accoglimento del presente appello, tali spese vanno liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, applicabile anche agli esercenti la professione di dottore commercialista laddove impegnati nello svolgimento di un’attività difensiva endoprocessuale (sul punto cfr. Cass. Civ. V° Sez. ord. n. 9266/23); esse vanno determinate nella misura di € 1.600,00 (sulla scorta del valore medio stabilito dalla tabella allegata al d.m. in relazione al valore della lite), da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Quanto alle spese di lite del presente grado, anche esse seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92 ; vanno pertanto liquidate, anche in tal caso ai sensi del d.m. n. 55/2014, vigente al momento sua della definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); pertanto vengono quantificate nella misura complessiva di € 800,00, oltre al rimborso delle spese generali, dell’i.v.a. e del c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria 2° gr. della Puglia, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
accoglie l’appello;
condanna l’appellata al pagamento in favore dell’appellante di € 1.600,00 quali spese di lite del precedente grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario;
condanna l’appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in € 800,00, oltre rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarre parimenti in favore del difensore antistatario.
Bari, li 17.6.2024
Il Presidente estensore
COMMENTO REDAZIONALE – Nell’ambito del processo tributario, la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite è ammessa unicamente in caso di soccombenza reciproca oppure quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, oppure infine quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (art. 15, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come riformato dall’art. 1, comma 1, lettera e), numero 1) D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, che ha aggiunto in particolare l’ultima delle menzionate fattispecie legittimanti la compensazione delle spese di giudizio, applicabile ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a far data dal 05 gennaio 2024).
Viene quindi riformata la pronuncia di primo grado che, pur accogliendo il ricorso della società contribuente, aveva disposto l’integrale compensazione delle spese di lite sulla base di non meglio specificate “ragioni di opportunità”.
Trova in tal modo ulteriore conferma il principio, già statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la motivazione che, per giustificare la compensazione di spese, si limiti ad un richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate, senza una loro esatta definizione, è considerata meramente apparente ed è meritoria di censura (Cass. civ., sez. VI-5, ord., 24 febbraio 2020 n. 4764).
In conclusione, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che giustificano la compensazione delle spese, devono essere espressamente motivate con riferimento specifico alle circostanze di fatto e di diritto della concreta controversia in esame.