E’ stato chiesto un parere relativo alla decorrenza degli oneri di riscossione a carico del debitore relativamente alle ingiunzioni fiscali, che vengano emesse dopo il 1° gennaio 2020, sulla base di avvisi di accertamento già formati e notificati anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina relativa all’avviso di accertamento esecutivo (art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160).

L’art. 1, comma 803, della predetta Legge stabilisce che i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati come segue:

  1. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  2. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze (che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso) e, nelle more dell’adozione di tale Decreto, con applicazione di una serie di Decreti ministeriali già emanati e specificamente richiamati.

Il successivo comma 804 stabilisce inoltre che “Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 792”.

Si pensi agli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2017, 2018, 2019, privi del carattere di esecutività di cui all’art. 1, comma 792, Legge 160/2019 ed in relazione ai quali, pertanto, il titolo esecutivo assume ancora la forma dell’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 (da notificare al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, Legge 27 dicembre 2006 n. 296).

In tali casi, è ancora consentita l’emissione dell’ingiunzione fiscale, alla quale l’art. 1, comma 804, Legge 160/2019 estende però le previsioni di cui ai commi 794 (limite minimo di Euro 10,00 per il titolo esecutivo), 795 (obbligo del sollecito di pagamento per il recupero di importi fino a 10.000 euro, con possibilità di avviare le procedure esecutive e cautelari solo in caso di mancato pagamento entro 30 giorni), 796-801 (dilazione di pagamento), 802 (interessi di mora) e 803 (oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive).

La lettera della norma appare quindi chiara nell’estensione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 803, Legge 160/2019 anche alle ingiunzioni fiscali, che vengano emesse sulla base di avvisi di accertamento notificati prima del 1° gennaio 2020 (e, quindi, privi del carattere esecutivo ex art. 1, comma 792, Legge 160/2019). 

In forza di tali disposizioni:

  • in caso di pagamento entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto (e, quindi, prima che l’atto assuma carattere esecutivo), gli oneri di riscossione non sono dovuti;
  • in caso di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica dell’atto (e, quindi, dopo che lo stesso ha assunto carattere esecutivo) ma entro i successivi 60 giorni dalla sua esecutività, gli oneri di riscossione sono dovuti nella misura del 3%, con il limite massimo di 300 euro;
  • in caso di pagamento oltre i 60 giorni dalla data di esecutività dell’atto (i.e.: 60 giorni per l’acquisto dell’esecutività + ulteriori 60 giorni da essa), gli oneri di riscossione sono dovuti nella misura del 6%, con il limite massimo di 600 euro.

Tale disciplina, prevista  per l’avviso di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, Legge 160/2019, risulta applicabile anche all’ingiunzione fiscale, posto che essa costituisce un cd. “titolo esecutivo in itinere”, ossia diviene esecutiva solo una volta che non sia stata impugnata nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica (nel caso di ingiunzione tributaria) o di trenta giorni dalla sua notifica (nel caso di ingiunzione patrimoniale). 

La sola differenza consisterà nel fatto che, in caso di ingiunzione fiscale emessa per la riscossione di entrate patrimoniali, il termine per l’esecutività dell’atto verrà ridotto a 30 giorni. Pertanto:

  • in caso di pagamento entro i 30 giorni dalla notifica dell’atto (e, quindi, prima che l’atto assuma carattere esecutivo), gli oneri di riscossione non sono dovuti;
  • in caso di pagamento oltre i 30 giorni dalla notifica dell’atto (e, quindi, dopo che lo stesso ha assunto carattere esecutivo) ma entro i successivi 60 giorni dalla sua esecutività, gli oneri di riscossione sono dovuti nella misura del 3%, con il limite massimo di 300 euro;
  • in caso di pagamento oltre i 60 giorni dalla data di esecutività dell’atto (i.e.: 30 giorni per l’acquisto dell’esecutività + ulteriori 60 giorni da essa), gli oneri di riscossione sono dovuti nella misura del 6%, con il limite massimo di 600 euro.

Anche la ratio della norma, volta ad uniformare le ingiunzioni fiscali emesse dopo il 1° gennaio 2020 (sulla base degli avvisi di accertamento pregressi) al nuovo modello di titolo esecutivo previsto per la riscossione delle entrate locali (i.e.: avviso di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, Legge 160/2019), conferma l’impossibilità di derogare al meccanismo di cui all’art. 1, comma 803, Legge 160/2019.