Comm. trib. regionale Sicilia Palermo Sez. XIX, Sent., 25-10-2021, n. 9437


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA SICILIA

DICIANNOVESIMA SEZIONE

riunita in udienza il 06/10/2021 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

ZINGALE PINO, – Presidente e Relatore

PETRUCCI LUIGI, – Giudice

RUVOLO MICHELE, – Giudice

in data 06/10/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 6308/2015 depositato il 14/09/2015

proposto da

C.G. – (…)

contro

Comune di Raffadali – 

terzi chiamati in causa

Spa Concessionario Riscossione

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 511/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 19/01/2015

Atti impositivi:

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARSU/TIA 2005

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARSU/TIA 2006

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARSU/TIA 2007

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARSU/TIA 2008

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARSU/TIA 2009

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

La CTP di Agrigento con sentenza n. 511/05/15 del 15 gennaio 2015 accoglieva parzialmente il ricorso proposto da G.C. avverso l’avviso di accertamento in epigrafe relativo a TARSU/TIA per gli anni dal 2005 al 2009 del Comune di Raffadali, dichiarando non dovuta la TARSU del 2005 per un immobile di piazza sant’antonino e del 2009 per un immobile di contrada sant’Anna.

Ha interposto appello il contribuente limitatamente alle statuizioni relative all’immobile di piazza sant’Anna, producendo copia di un contrato, regolarmente registrato, con il quale l’immobile de qua risulta essere stato concesso in comodato alla società G.C.F. s.n.c. che, peraltro, come da documentazione riversata in atti, risulta avere corrisposto la relativa imposta per gli anni in contestazione.

Ha proposto appello incidentale il Comune di Raffadali, chiedendo, per un verso, il rigetto dell’appello principale e, per altro verso, che fosse riformata la sentenza in ordine alla statuizione per l’anno 2005 dell’immobile di piazza S..

Nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021, udito il presidente relatore, il giudizio è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello del contribuente, relativo all’immobile di contrada S., alla luce della documentazione probatoria riversata per la prima volta in questo grado di giudizo, appare fondato.

Il contribuente ha prodotto copia di un contrato , regolarmente registrato, con il quale l’immobile de qua risulta essere stato concesso in comodato alla società G.C.F. s.n.c. che, peraltro, come da documentazione riversata in atti, risulta avere corrisposto la relativa imposta per gli anni in contestazione.

Tanto basta a far ritenere non dovuta l’imposta che, se corrisposta, costituirebbe una indebita duplicazione di quella già pagata dall’altro soggetto che ha avuto l’effettiva disponibilità dell’immobile.

L’immobile, pertanto, non può essere nuovamente assoggettato a tassazione.

Per quanto riguarda l’appello del Comune, relativo all’immobile di piazza sant’Antonino, per il quale è stata dichiarata non dovuta la TARSU del 2005, in quanto l’Ente impositore sarebbe decaduto dalla relativa potestà impositiva.

L’art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006 prevede che gli Enti Locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tale disciplina aumenta a 5 anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall’art. 1, comma 172, lett. b), della L. n. 296 del 2006, con decorrenza 1 luglio 2007, il previgente art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, che prevedeva invece il termine triennale.

L’art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993, prevede l’emissione dell’avviso di accertamento relativo alla Tarsu soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 – come nel caso di specie -, oppure nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre qualora la denuncia sia stata presentata l’Ente, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, liquidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione.

Nel caso sottoposto all’esame di questo giudice, dovendo la dichiarazione essere presentata entro il 20 gennaio 2006, l’accertamento poteva essere effettuato entro il 31 dicembre 2011.

Orbene, in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, in tema di notificazione di atti impositivi a mezzo posta, è chiaramente lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo del compimento di un’attività riferibile “non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale)” che resta del tutto estranea alla disponibilità del primo.

E’ fin troppo evidente, infatti, che se l’atto che si deve compiere, come nella specie (notifica dell’avviso di accertamento entro un certo termine decadenziale), consiste in una partecipazione comunicativa, il decorso del termine imposto per la decadenza pregiudica direttamente il titolare (il mittente) e solo indirettamente la controparte (destinatario), che è comunque tutelata poiché la legittima formazione del procedimento notificatorio presuppone che la notificazione si perfezioni anche nei confronti del destinatario, non essendo sufficiente l’intervenuto perfezionamento per il notificante. Infatti, la fissazione di un termine di decadenza (art. 2966 c.c.) è il criterio in base al quale viene distinto il confine tra la tutela dell’interesse del titolare ad esercitare il potere e l’interesse della controparte (o anche l’interesse pubblico) a non lasciare a tempo indeterminato (sine die) la modificazione giuridica. Ne consegue che se l’atto richiesto per l’esercizio del potere è un atto recettizio, la ricezione non rileva, in via generale, ai fini dell’impedimento della decadenza, poiché l’atto è da considerare già esistente e impeditivo della decadenza, mentre la condizione di efficacia della ricezione è del tutto estrinseca alla decadenza per la quale la fissazione del termine concerne unicamente il compimento dell’atto e non certo l’efficacia della dichiarazione, e tanto anche nel rispetto del principio della buona fede. E’, infatti, naturale concludere che se dovesse aversi riguardo alla data della ricezione sarebbe irrimediabilmente aggravata la posizione dell’onerato: costui dovrebbe sopportare i rischi dei ritardi a lui non imputabili, con conseguente incertezza circa il termine in cui poter esercitare il diritto (Cassazione, Sez. V, Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14580).

In tema di avviso di accertamento si è espressa la giurisprudenza (Cass., Sez. V, n. 315 del 2010), che ha ritenuto: “Il termine per verifica la tempestività della notificazione dell’avviso di liquidazione spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente” (v. Cass. n. 26053 del 2011 e Cass. n. 11457 del 2012).

Va, infatti, condiviso quanto sostenuto dalla giurisprudenza (Cass., n. 351 del 2014), secondo cui: “E’ rimasto precisato che la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria, non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, e ciò alla luce del chiaro riferimento contenuto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 alle norme sulle notificazioni nel processo civile… sicché non resta che ritenere che il principio di cui si fa applicazione si sia generalizzato e consolidato in relazione a qualsivoglia forma di notificazione e comunicazione che abbia rilievo anche indiretto ai fini processuali” (conformi Cass., n. 18643 del 2015 e n. 22320 del 2014).

Del pari, con la recentissima sentenza n. 385 del 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006, previsto per la notifica degli avvisi di accertamento in tema di ICI, costituisce termine di decadenza che “risultava non ancora decorso al momento della spedizione”, onde la tempestività della notifica dell’atto impositivo considerando la data di spedizione dello stesso.

Va, infine, ricordato che, con la sentenza n. 12332 del 2017, le S.U. della Corte di Cassazione hanno ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva della notificazione anche agli atti amministrativi sanzionatoti, in ragione del fatto che il sistema sanzionatorio amministrativo è regolato dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981 che, all’art. 14, prevede che la notificazione può essere effettuata con le forme previste dal codice di procedura civile e, quindi, anche con il mezzo della posta secondo quanto previsto dall’art.4 della L. n. 890 del 1982, quale risultante dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla nota sentenza della Consulta n. 477 del 2002. La Corte chiarisce che: “La natura recettizia o meno dell’atto da partecipare (beninteso sempre che non si tratti di atti negoziali…) non è determinante al fine di escludere la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa del contenuto dell’atto, atteso che se in tale categoria di atti l’effetto finale si raggiunge solo se vi sia stata conoscenza (legale) del predetto contenuto, ciò non toglie che l’inizio della fattispecie notificatoria (o, più in generale partecipativa dei contenuto delimito) fa emergere la permanenza dell’interesse alla realizzazione dell’effetto che con essa si vuole perseguire potrebbe incorrere non rispettando il termine normativamente imposto per l’esercizio del diritto”

Ne consegue che “in tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell’operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell’ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell’Ufficio stesso” (Cassazione, Sez. V, Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14580).

A ciò si aggiunga che l’art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 – norma mai incisa sul punto dalla Corte Costituzionale – qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.

Nella fattispecie, in cui ci si è avvalsi del servizio postale, in applicazione dei surriferiti principi giurisprudenziali l’avviso deve ritenersi tempestivamente notificato in quanto consegnato all’ufficio postale entro il 31 dicembre 2011.

In conclusione, quindi, anche l’appello incidentale del Comune appare fondato e va accolto.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese legali.

P.Q.M.

La CTR Sicilia – Sez. 19, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello di G.C. dichiara non dovuta la TARSU sull’immobile di piazza sant’Anna per tutte le annualità in contestazione; in accoglimento dell’appello del Comune di Raffadali, dichiara dovuta la TARSU sull’immobile di piazza sant’Antonino anche per il 2005. Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.


Commento: la sentenza in commento affronta la questione che gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

In particolare la CTR richiama la sentenza n. 12332 del 2017, con cui le S.U. della Corte di Cassazione hanno ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva della notificazione anche agli atti amministrativi sanzionatoti, in ragione del fatto che il sistema sanzionatorio amministrativo è regolato dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981 che, all’art. 14, prevede che la notificazione può essere effettuata con le forme previste dal codice di procedura civile e, quindi, anche con il mezzo della posta secondo quanto previsto dall’art.4 della L. n. 890 del 1982, quale risultante dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla nota sentenza della Consulta n. 477 del 2002. 

La Corte chiarisce che: “La natura recettizia o meno dell’atto da partecipare (beninteso sempre che non si tratti di atti negoziali…) non è determinante al fine di escludere la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa del contenuto dell’atto, atteso che se in tale categoria di atti l’effetto finale si raggiunge solo se vi sia stata conoscenza (legale) del predetto contenuto, ciò non toglie che l’inizio della fattispecie notificatoria (o, più in generale partecipativa dei contenuto delimito) fa emergere la permanenza dell’interesse alla realizzazione dell’effetto che con essa si vuole perseguire potrebbe incorrere non rispettando il termine normativamente imposto per l’esercizio del diritto”

Ne consegue che “in tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell’operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell’ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell’Ufficio stesso” (Cassazione, Sez. V, Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14580).

A ciò si aggiunga che l’art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 – norma mai incisa sul punto dalla Corte Costituzionale – qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.

Nel caso in esame poichè ci si è avvalsi del servizio postale l’avviso deve ritenersi tempestivamente notificato in quanto consegnato all’ufficio postale entro il 31 dicembre 2011.