Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 2 maggio 2022, n. 13799


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19104-2020 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato …, rappresentato e difeso dall’avv. M. B.;   ricorrente –

contro

COMUNE DI PRATO;                                                                                                                                                           – intimato –

avverso la sentenza n. 726/2019 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21.12.2011 C.L. proponeva opposizione avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada, emesso dal Comune di Prato per superamento del limite di velocità.

Con sentenza n. 719/2016 il Giudice di Pace di Prato accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica di parte, determinate in Euro 400.

Interponeva appello avverso detta decisione C.L., censurando la statuizione sulle spese, ed il Tribunale di Prato, con la sentenza impugnata, n. 726/2019, resa nella resistenza dell’ente locale, accoglieva parzialmente il gravame, condannando il Comune alle spese del primo grado, confermando tuttavia la liquidazione di quelle di consulenza tecnica nella misura già indicate dal Giudice di Pace, e compensava invece le spese del grado di appello.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.L., affidandosi a due motivi.

Il Comune di Grado, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il Relatore ha depositato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato, in accoglimento dell’appello proposto dal C. avverso la sentenza n. 719/2016 resa dal Giudice di Pace di Prato, condannava il Comune di Prato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, rigettando tuttavia il motivo di gravame con il quale il C. aveva lamentato il mancato riconoscimento dell’intero importo del compenso richiesto dal proprio C.T.P., pari ad Euro 3.001,19 e confermando quindi la liquidazione, già operata dal Giudice di Pace, del minor importo di Euro 400.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92, 115 c.p.c.dell’art. 75 disp. att. c.p.c., degli artt. 2709, 2719 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere tra le spese da rimborsare anche l’intero compenso richiesto dal C.T.P. per l’assistenza prestata in favore del ricorrente nell’ambito del giudizio di prima istanza.

La censura è inammissibile. Lo stesso precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 29819 del 18/11/2019, non massimata), relativa peraltro una controversia analoga a quella oggetto del presente ricorso, afferma che le spese di C.T.P. rientrano, di regola, tra quelle che la parte ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice di merito non ne escluda la ripetizione ritenendole eccessive o superflue (in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015, Rv. 634475). Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto opportuno confermare la liquidazione operata dal Giudice di Pace, che aveva riconosciuto al C. la sola somma di Euro 400 a titolo di rimborso delle spese di C.T.P., considerandola congrua “… in relazione all’attività effettivamente espletata dallo stesso. L’argomento in base al quale il giudice di merito ha escluso il diritto del C. al rimborso della maggior somma pretesa non è stato, quindi, il fatto che del relativo pagamento non vi fosse prova – motivazione, questa, aggiunta dal Tribunale ad abundantiam ma in effetti non conferente – bensì il rilievo che detta somma fosse eccessiva in relazione all’attività svolta dal consulente. Trattasi di accertamento di merito non sindacabile in questa sede.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese del secondo grado di giudizio ravvisando una soccombenza reciproca in realtà inesistente, è a sua volta inammissibile. Il rigetto del motivo di gravame concernente le spese di C.T.P., che merita di essere confermato in ragione degli argomenti già esposti, giustificava ampiamente la configurazione di un profilo di soccombenza reciproca e, dunque, la decisione di compensare le spese del giudizio di appello.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale dal ricorrente non offre spunti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva del loro contenuto. Nè può essere condiviso il rilievo secondo cui la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di apparenza della motivazione, poiché – al contrario di quanto sostiene parte ricorrente, ed in coerenza di quanto indicato in proposta – il Tribunale ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste a base della statuizione di rigetto del gravame sul punto relativo alla quantificazione delle spese di C.T.P. Ragioni che possono riassumersi nella ritenuta congruità della somma di Euro 400, liquidata già in prime cure, rispetto all’attività in concreto svolta dal tecnico nel giudizio di merito.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. 

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 17 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2022


MASSIMA:       Le spese di Consulenza Tecnica di Parte rientrano, di regola, tra quelle che la parte ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice di merito non ne escluda la ripetizione ritenendole eccessive o superflue.