Cass. Civ. sez. II, ord. 08 febbraio 2022, n.3891


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. MASSAFRA Annachiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16244/2018 R.G. proposto da:

C.A., (C.F. (OMISSIS)), nato a (OMISSIS), e residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti …, con domicilio eletto presso l’Avv. …, (con studio in …);                                                                                                                                                 – ricorrente –

contro

PREFETTURA di ORISTANO, in persona del Prefetto pro tempore;                                                                                   – intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Oristano (n. 780/2017), pronunciata il 22 novembre 2017 e depositata il 22 novembre 2017;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Annachiara Massacra.

Svolgimento del processo

  1. In data 25.08.2010, con verbale di contestazione n. (OMISSIS) Mod. … Pol. Strad., emesso dalla Polizia Stradale di Oristano, venne contestata a C.A. in qualità di trasgressore, la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.
  2. La rilevazione venne effettuata a mezzo apparecchiatura TELELASER mod. LTI 20/20 matricola (OMISSIS).
  3. Gli agenti contestarono immediatamente l’infrazione, e vennero comminate la sanzione pecuniaria di Euro 527,00 e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e della decurtazione di punti 6 sulla stessa.

C.A. impugnò i predetti provvedimenti dinanzi al Giudice di Pace il quale accolse il ricorso e per l’effetto annullò il verbale impugnato.

  1. Il prefetto di Oristano, con atto di citazione in appello notificato in data 12.09.2015, propose impugnazione avverso la sentenza di cui innanzi e C.A. si costituì chiedendo il rigetto della stessa.

Il 22.12.2017 il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 780/2017, in accoglimento dell’appello proposto dalla Prefettura di Oristano avverso la sentenza n. 40/15 del Giudice di Pace di Oristano, rigettò l’opposizione contro il provvedimento di irrogazione di sanzioni per violazione del C.d.S., compensò interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio e condannò l’appellato al rimborso in favore del prefetto delle spese legali del grado di appello. Come premesso, avverso la sentenza di secondo grado ricorre C.A. con tre motivi, mentre la Prefettura è rimasta intimata.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso, così come articolato, deve essere rigettato per le ragioni di cui in prosieguo.
  2. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 325 c.p.c., per essere stato proposto l’appello dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e, in particolare, in data 11.09.2015, quando oramai, secondo la prospettazione del ricorrente, la Prefettura di Oristano era decaduta dall’impugnazione.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Dagli atti del giudizio emerge che la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace il 10 febbraio 2015 è stata notificata alla Prefettura di Oristano il 3 marzo 2015 e che quest’ultima ha proposto appello l’11 settembre 2015. Risulta altresì che la notifica sia stata effettuata presso la sede della Prefettura di Oristano senza alcun riferimento al procuratore costituito, così come previsto dall’art. 330 c.p.c., di talchè non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.. Al riguardo trova, infatti, applicazione il principio espresso da S.U. n. 28866 del 2020, proprio in relazione alla notifica effettuata nei confronti di una pubblica amministrazione, secondo cui “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”.

  1. Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione e mira a dare una diversa interpretazione dei fatti oggetto del giudizio, inibita in questa sede.

Il ricorrente, nel dettaglio, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6-bis, nonché degli artt. 345 e 383 c.p.c., del regolamento di esecuzione al C.d.S. in relazione al decreto del ministero dei trasporti del 15 agosto 2007, in quanto il Tribunale di Oristano, applicando, secondo la prospettazione attorea erroneamente, le suindicate norme, ha ritenuto che la contraddittorietà tra il punto di rilevamento della velocità dichiarato a verbale (il KM 70+650) e la diversa annotazione scritta a mano dagli agenti accertatori sullo scontrino emesso dal Telelaser (indicativa di un accertamento avvenuto al KM 76+ 650), con conseguente impossibilità di determinare la collocazione dello strumento e della segnaletica di preavvertimento del controllo elettronico della velocità, debba essere fatta valere con lo strumento della querela di falso.

Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sul verbale munito di fede privilegiata.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, l’iter logico del Tribunale di Oristano muove, infatti, dall’esatto presupposto secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Per converso è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (S.U. n. 17355 del 2009).

In forza della mancata proposizione della querela di falso, resta ferma la fede privilegiata di cui è munito il verbale di accertamento, senza che quindi possa rilevare l’eventuale discordanza con lo scontrino del telelaser atteso che il verbale attesta l’attività svolta e contro cui deve svolgersi l’attività di difesa del trasgressore mentre lo scontrino è solo un elemento di riscontro dell’attività svolta (Sez. 2, n. 24245 del 2009, non massimata).

E’ principio consolidato, infatti, che il verbale di accertamento dell’infrazione faccia piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché in merito alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Sez. L, n. 23800 del 2014; Cass. Sez. 1, n. 11012 del 2013; Cass. Sez. 2, n. 3705 del 2013).

Il Tribunale di Oristano, conformandosi ai principi di cui innanzi, ha effettuato una valutazione di merito, tenendo conto del valore probatorio riconosciuto al verbale, valore che avrebbe potuto essere eliso solo attraverso la proposizione della querela di falso.

  1. Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 C.d.S., comma 6 e art. 142 C.d.S., nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 136 Cost., in relazione all’art. 45 C.d.s., comma 6 e art. 142 C.d.S., nonché per la mancata applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Corte Cost. n. 113/2015.

4.1. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente, nella sostanza, lamenta l’omesso accertamento, e conseguente carenza di motivazione sul punto, della periodica taratura del macchinario. Dal ricorso e dal contenuto della sentenza impugnata, tuttavia, non emerge che tale circostanza sia stata oggetto di specifica contestazione nel giudizio di secondo grado mentre, nel solo giudizio di primo grado, risulta formulato un motivo relativo alla “inaffidabilità” dello strumento per la misurazione della velocità (motivo non esaminato nella sentenza di primo grado in quanto dichiarato assorbito).

Sebbene, infatti, la parte vittoriosa in primo grado non abbia l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte, essa è comunque tenuta, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., a riproporle (Cass. Sez. 1, n. 9265/2021). Dal contenuto della sentenza di secondo grado, non risulta che detto onere sia stato adempiuto, di talchè correttamente il Tribunale di Oristano ha ritenuto che il secondo motivo del ricorso, relativo alla lamentata inaffidabilità dello strumento, dovesse intendersi rinunciato avendo l’appellato “riassunto le proprie difese…unicamente intorno alla presunta impossibilità di stabilire la posizione della pattuglia rispetto al segnale di preavviso”.

  1. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato senza che debba disporsi in merito alle spese processuali non essendosi costituita la parte intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022


COMMENTO REDAZIONALE– La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ribadisce che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Per converso, è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (SS.UU. n. 17355 del 2009).

Inoltre, la Cassazione chiarisce che, in forza della mancata proposizione della querela di falso, resta ferma la fede privilegiata di cui è munito il verbale di accertamento, senza che quindi possa rilevare l’eventuale discordanza con lo scontrino del telelaser atteso che il verbale attesta l’attività svolta e contro cui deve svolgersi l’attività di difesa del trasgressore mentre lo scontrino è solo un elemento di riscontro dell’attività svolta (Cass. Sez. 2, n. 24245 del 2009).

È principio consolidato della Corte, infatti, che il verbale di accertamento dell’infrazione faccia piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché in merito alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Sez. L., n. 23800 del 2014; Cass. Sez. 1, n. 11012 del 2013; Cass. Sez. 2, n. 3705 del 2013).