CTR Toscana Firenze, sez. IV, 15.05.2018 n. 927


Nei confronti di ……… è stata eseguita una iscrizione ipotecaria (nota n. …….. del 21/11/2013) su un immobile di sua proprietà sito in C. Del P., da parte di Equitalia Centro S.p.a. per l’ammontare del doppio del debito pari .. ad Euro 79.811,08. L’iscrizione è stata eseguita in forza di venticinque diverse cartelle esattoriali, a loro volta formate sulla base di crediti di differente origine.

Il contribuente ha proposto ricorso alla CTP competente lamentando l’illegittimità della iscrizione ipotecaria per eccesso di potere, difetto di motivazione, mancata notifica delle cartelle esattoriali sulle quali era fondata l’iscrizione ipotecaria, prescrizione per molti dei crediti e la illegittimità della iscrizione perché fondata su un credito inferiore alla soglia di Euro 20.000,00.

Equitalia Centro S.p.a. si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione a parte dei crediti azionati (Cassa Nazionale di Previdenza Forense), ribadendo la legittimità e correttezza del proprio operato ed in particolare la notifica di tutte le cartelle esattoriali.

Con ordinanza del 12/05/2014 la CTP ha disposto la sospensione dell’atto impugnato e con la n. 243/0112015 la CTP di Grosseto ha accolto il ricorso ordinando la cancellazione della iscrizione ipotecaria e compensando le spese.

In sostanza la decisione di primo grado muove dalla considerazione che il credito è costituito per la parte di gran lunga più importante verso la Cassa Nazionale di Previdenza Forense (oltre 60.000,00 Euro); che ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 46 del 1999 sono entrate che hanno causa in rapporti di diritto privato e quindi possono essere iscritte a ruolo solo “quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva” il che non è dimostrato nel caso in esame; che l’accertamento sulla esistenza e validità di questo credito non rientra nella competenza del giudice tributario ma dell’A.G.O. ed in particolare del tribunale del lavoro; che anche il credito iscritto per violazioni del CdS non rientra nella competenza del giudice tributario; che il credito per imposte/tasse è di circa Euro 15.000,00 e quindi non può fondare l’iscrizione di una ipoteca coattiva (art. 77 comma l bis D.P.R. n. 602 del 1972); che l’art. 76 comma l lett. a) DPR cit. prevede che non si possa dare corso alla espropriazione se si tratta dell’unico immobile posseduto dal debitore e dove egli vive.

Contro questa decisione ha presentato appello:

Equitalia Centro S.p.a. (n. 160/2016 R.G.A.) censurando la sentenza di primo grado sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare per il percorso logico-giuridico seguito dalla CTP che ha scorporato dal credito totale i crediti sui quali ha giurisdizione l’A.G.O. Equitalia ha concluso chiedendo che sia annullata la sentenza impugnata, revocato l’ordine di cancellazione dell’ipoteca.

Si sono inoltre costituite in giudizio:

– Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ribadendo – come già nel primo grado – il difetto di giurisdizione (Corte Cost. sent. nn. 64 e 130/2008) dal momento che la giurisdizione si determina in base alla natura del credito azionato e non dalla procedura di esazione intrapresa, ha rilevato inoltre la violazione del divieto di bis in idem da parte del ricorrente; in subordine ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dal momento che la procedura di riscossione compete unicamente a Equitalia.

– Regione Toscana (chiamata in causa da Equitalia Centro S.p.a.) eccependo la carenza di legittimazione passiva, dal momento che il ricorrente non avrebbe contestato la pretesa tributaria (tassa di proprietà relativa a due veicoli) ma solamente lamentato dei vizi nella procedura di riscossione, legalmente affidata a Equitalia. Non aveva proposto alcun ricorso dopo la notifica delle cartelle esattoriali.

Il contribuente non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell’appello a mani proprie, presso il suo studio professionale 1’11/01/2016 (appello Equitalia) ed il 7/04/2016 (appello Ag. Entrate).

Ritiene questa Commissione Regionale che l’appello debba essere accolto.

L’ipoteca legale è stata iscritta in base all’art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973.

Il contribuente ha già proposto opposizione alla iscrizione anche davanti al giudice di lavoro di Grosseto per il credito di natura previdenziale-contributivo, che gli ha dato ragione su una sola cartella esattoriale. Nel giudizio R.G. n. 44/2014 definito con sent. n. 203/2015 di inammissibilità – non aveva impugnato a suo tempo le cartelle esattoriali.

Il ragionamento seguito dalla prima sentenza è evidentemente illogico e viziato.

pacifico che la giurisdizione per i crediti della C.N.F. e per quelli derivanti da sanzioni previste dal CdS sia da declinare in favore dell’A.G.O., ma il percorso logico argomentativo della commissione di primo grado è evidentemente fallace nel momento in cui la CTP ha – in sostanza – sottratto dal credito complessivo a sostegno della iscrizione ipotecaria, sia i crediti verso la CNF (che sono la maggior parte, per oltre Euro 60.000,00) che quelli per violazioni al Codice della Strada, per giungere così alla conclusione che nei confronti di ………non vi era un credito superiore alla soglia di Euro 20.000,00. In conseguenza di questo ragionamento la CTP applicando l’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha concluso che non vi erano i presupposti per procedere alla iscrizione ipotecaria.

In realtà è di tutta evidenza che questa sorta di equiparazione fra crediti per i quali non vi è giurisdizione della commissione tributaria e crediti inesistenti (sui quali – quindi – non si può fondare una iscrizione ipotecaria) è del tutto irrazionale. Il fatto che per una parte – anche maggioritaria- dei crediti che Equitalia intende recuperare da ………. (e cioè quelli della Cassa Nazionale Forense) la giurisdizione sia del giudice ordinario, non può certamente condurre ad accogliere tout court il ricorso del contribuente. Viceversa la CTP avrebbe dovuto limitarsi a decidere per la parte di crediti sui quali è pacifica la giurisdizione del giudice tributario. Relativamente a tali crediti il ricorso del ………. è infondato dal momento che i relativi atti di accertamento sono stati regolarmente notificati, così come le cartelle esattoriali.

Inoltre la sentenza è errata anche nel passaggio in cui afferma che il ricorso doveva essere accolto perché l’immobile di proprietà ed abitato dal ………… non era pignorabile. In effetti è vero che il D.L. n. 69 del 2013 novellando l’art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1972 ha introdotto un limite all’azione dell’agente della riscossione con il divieto di espropriare l’unico immobile adibito ad uso abitativo nel quale il contribuente abbia la residenza anagrafica, ma è altrettanto vero che una cosa è la procedura espropriativa ed un’altra è l’accensione di una garanzia reale attraverso l’iscrizione di una ipoteca.

Quindi, ricapitolando:

Equitalia ha iscritto l’ipoteca in base ad un credito che complessivamente ammontava ad Euro 78.964,08, cioè superiore alla soglia di Euro 20.000,00 ed il fatto che una parte di questo credito sia riferibile a rapporti sottratti alla giurisdizione del giudice tributario non può certamente valere a considerarlo come inesistente; Equitalia era pienamente legittimata ad iscrivere ipoteca, anche se non avrebbe poi potuto dare corso ad una espropriazione immobiliare, sempre che fosse dimostrato che si trattava dell’unico immobile di proprietà del ………. e da lui abitato con regolare residenza anagrafica.

Per queste ragioni deve essere accolto l’appello proposto da Equitalia.

Le spese devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e devono essere liquidate in via equitativa.

P.Q.M.

La commissione accoglie l’appello di Equitalia Centro S.p.a. e per l’effetto – in riforma della sentenza impugnata – così provvede:

– dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell’A. G. O. relativamente ai crediti della Cassa Nazionale di Previdenza Forense e per sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;

– dichiara la piena validità ed efficacia della iscrizione ipotecaria n. ……….. del 21/11/2013;

– condanna il contribuente soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.500,00 in favore di Equitalia Centro S.p.a., Euro 2.000,00 in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed Euro 2.000,00 in favore di Regione Toscana, oltre IVA e accessori di legge se dovuti.

Firenze il 15 maggio 2018


 

COMMENTO

E’ erronea la sentenza di primo grado che, nel calcolo dei crediti necessari per raggiungere la soglia minima di ventimila euro, necessaria per l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale ex art. 77 DPR 602/1973, aveva incluso solo quelli di natura tributaria, non prendendo invece in considerazione i crediti derivanti da contributi previdenziali e da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Risulta infatti irrazionale tale equiparazione fra crediti, per i quali non vi è giurisdizione della commissione tributaria, e crediti inesistenti. Il Giudice di primo grado avrebbe quindi dovuto limitarsi a decidere per la parte di crediti sui quali è pacifica la giurisdizione del giudice tributario, includendo però nella somma dei crediti, necessari per raggiungere la soglia di cui all’art. 77 DPR 602/1973, anche i crediti extra-tributari, soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario. In senso conforme: CTR Lazio, sez. I, 20.06.2016 n. 3992 (dettata con riferimento all’inesistenza di un requisito di proporzionalità tra il valore del bene sottoposto a fermo amministrativo e l’importo del credito complessivo per cui si procede).

La limitazione prevista dall’art. 76 DPR 602/1973 – secondo cui l’agente della riscossione non può procedere ad espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore (ad esclusione degli immobili “di lusso” e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9)  è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente – non è estensibile all’ipoteca esattoriale di cui all’art. 77 DPR 602/1973. Pertanto, è assoggettabile ad ipoteca esattoriale anche la cd. “prima casa” del debitore, ossia l’immobile ad uso abitativo in cui il debitore stesso abbia la propria residenza anagrafica. In senso conforme: CTP Reggio Emilia, sez. II, 12.08.2015 n. 340; CTP Frosinone, sez. III, 10.07.2017 n. 573 e CTR Piemonte, sez. VI, 07.03.2018 n. 494.