Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. VIII, 28 ottobre 2024, n. 2804


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA

OTTAVA SEZIONE

riunita in udienza il 11/10/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

LOCATELLI GIUSEPPE, – Presidente

MONFREDI MARIANTONIETTA, – Relatore

FASANO GAETANO, – Giudice

in data 11/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 806/2024 depositato il 15/03/2024

proposto da

Fondazione L.P. – (…)               Difeso da  – (…) …. – (…)  Rappresentato da … – (…)

contro

Comune di Seveso – Via Vittorio Veneto 3/5 20822 Seveso MB  Difeso da … … – (…)           ed elettivamente domiciliato presso …

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 2857/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 02/08/2023

Atti impositivi:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2016

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2017

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2018

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2019

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2020

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2024 depositato il 16/10/2024

Richieste delle parti:

APPELLANTE: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite.

APPELLATO: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite.

Svolgimento del processo

Il contenzioso ha ad oggetto 2 avvisi di accertamento IMU: il primo per l’anno di imposta 2016; il secondo per gli anni di imposta dal 2017 al 2021. Si tratta di un immobile situato nel Comune di S., in corso G.G. 122 (identificato al catasto a foglio (…), particella (…), subalterno (…), categoria (…)). La pretesa della maggiore imposta accertata è per complessivi Euro 29.568, oltre interessi e sanzioni.

In sintesi la Fondazione rappresenta che quell’immobile è stato saltuariamente usato come magazzino e deposito fino alla metà degli anni ’80, ma da quel momento ha perso ogni utilità, in quanto si tratta di un immobile del tutto fatiscente e in stato di degrado. Per questo, in data 28.01.2015, il Presidente della Fondazione aveva chiesto al Comune di riconoscere l’inagibilità del fabbricato così da potere fruire della riduzione della base imponibile dell’IMU nella misura del 50%. La richiesta era corredata di perizia tecnica (redatta dall’arch. F.R.) che rilevava la compromissione della funzionalità strutturale dell’immobile. Il COMUNE però, con nota del 21.04.2015, aveva rigettato l’istanza a seguito di verifica con sopralluogo tecnico, dal momento che le verifiche dell’ente pubblico accertavano uno stato di obsolescenza funzionale e di degrado dovuti essenzialmente all’abbandono del bene da parte della proprietà, certamente superabile con un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La parte impugnava gli avvisi contestando le conclusioni tecniche del Comune nel merito e rilevando che la situazione di fatto è chiara e non sono stati specificati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possibili. Peraltro era fatto noto al COMUNE che il fabbricato era stato attinto da incendio nel 2011.

Il COMUNE si era costituito ricordando che l’avviso emesso per il 2015 sulla base dei medesimi presupposti è stato confermato in sede contenziosa nel doppio grado di merito. Si richiamava la normativa di riferimento e il regolamento Comunale in materia e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Corte in primo grado ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.

Propone appello la parte privata insistendo sui propri argomenti e chiedendo la riforma della sentenza.

Si è costituito il COMUNE replicando ai motivi di appello, difendendo la correttezza e completezza motivazionale della decisione di prime cure, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Riporta peraltro il testo della decisione di secondo grado sulla annualità 2015.

Ha depositato una successiva memoria la parte per controreplicare e rilevare che il giudizio sulla annualità 2015 è pendente in cassazione. In più non è vero che l’immobile è stato periziato, ma il COMUNE ha fatto svolgere una valutazione tecnica sulla carta e senza sopralluogo.

Motivi della decisione

L’appello della parte privata è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.

Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse”, per effetto di “error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all’approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta ‘ragione più liquida’ desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).

La parte privata insiste sulla situazione di degrado strutturale del bene per come accertato nella perizia di parte depositata e allegata alla istanza inoltrata nel 2015. A suo dire, è del tutto irrilevante che il degrado e l’inagibilità dipendano da elementi accidentali o naturali o dall’abbandono del proprietario, e ciò che conta è solo lo stato obiettivo dell’immobile. Da questo punto di vista, gli interventi necessari per il recupero del bene non sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per come definite dall’art. 3 D.P.R. n. 380 del 2001 vigente nel 2015. Ciò nella misura in cui si tratta di dovere intervenire in modo incisivo sulla struttura del fabbricato e non sulle finiture (riparazione o rinnovamento delle stesse) né su strutture secondarie. Lo stato di fatiscenza del fabbricato è peraltro noto al COMUNE ed è stato anche documentato nel 2011 dalla stampa locale, in quanto colpito da incendio.

Sennonché.

La normativa di riferimento, come già sottolineato dal giudice di prime cure (art. 13 comma 3 lett. b D.L. n. 201 del 2011) prevede che la riduzione del 50% della base imponibile IMU in caso di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, presuppone un accertamento dell’ente impositore in tale direzione, che dia conto dello stato del bene che non deve essere superabile attraverso interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tal senso, il Regolamento IUC del COMUNE di SEVESO (art. 4 comma 2) stabilisce appunto che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tale direzione si è anche più volte espressa la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo e per tutte n. 5804 del 24.02.2023).

Nel caso di specie, a seguito dell’istanza della parte diretta ad ottenere la riduzione, l’ente si è attivato ed è stata svolta una verifica in contraddittorio, i cui esiti hanno dato atto della superabilità dello stato di degrado del bene attraverso interventi di manutenzione straordinaria. La richiesta della parte è stata quindi disattesa con lettera motivata del 21.04.2015.

Peraltro, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di ordinanza della Corte, il COMUNE ha depositato ulteriori approfondimenti indicando gli interventi di manutenzione possibili che avrebbero consentito un utilizzo del bene (riparazione delle perdite ed infiltrazioni provenienti dalla copertura, riparazioni mediante opere da lattoniere, impermeabilizzazione e ripristini parziali del manto di copertura, ripristino parziale di intonaco nella parte interna, rimozione parti ammalorate con eventuale trattamento dei ferri di armatura, ripristino e rasatura con malte idonee, tinteggiature e verniciature protettive, pulizia generale con asporto dei detriti). Si tratta peraltro di interventi riconducibili a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti (D.P.R. n. 380 del 2001). Né le affermazioni della parte privata sulla natura invasiva e strutturale degli interventi necessari sono adeguatamente provate, nella misura in cui la perizia di parte si basa sulla mera visione del bene, senza alcun approfondimento di tipo tecnico strutturale o prove diagnostiche sulle meccaniche delle strutture, o sulle prove di carico, etc.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi Euro 1.800, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

rigetta l’appello della contribuente che condanna al rimborso delle spese liquidate in Euro 1.800 oltre spese generali del 15% e accessori di legge se dovuti.

Conclusione

il 11 ottobre 2024.


MASSIMA: Il contribuente deve fornire prove idonee per avere diritto alla riduzione della base imponibile dell’imposta municipale unica (IMU). A tal fine, non è sufficiente una perizia di parte per dimostrare che un immobile è inagibile. È necessaria la produzione dei documenti che dimostrino che l’inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.