Cass. civ., sez. V, ord., 11.09.2019 n. 22705


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4373/44/2016 del 28 aprile 2016, pubblicata il 12 maggio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 7091/2015 del 23 febbraio 2015, la quale – in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente M.G. avverso l’avviso di pagamento della somma di Euro 2.697,00 a titolo di differenza della tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta al comune di Ischia per l’anno 2012 – aveva disposto la riduzione del tributo, rimettendone la riliquidazione all’Ente impositore.
  2. – Il Comune di Ischia, in persona del sindaco in carica pro tempore, ha proposto, con atto del 6 dicembre 2016, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Con memoria del 29 maggio 2019 l’Ente impositore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

  1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: il ricorrente, esercente una impresa alberghiera nei locali dell’immobile tassato, aveva comunicato la chiusura stagionale della attività per l’esecuzione di lavori di manutenzione della struttura alberghiera; l’Ente impositore ha omesso di procedere ai doverosi controlli, mediante “uno o più sopralluoghi (…) al fine di verificare se l’albergo era stato chiuso (…) nel periodo in cui si sarebbero dovuti effettuare i lavori”; in mancanza dell’accertamento del contrario, “la struttura alberghiera deve ritenersi effettivamente chiusa”; sicché il Comune non ha dimostrato che nel periodo in questione l’albergo producesse rifiuti.
  2. – Con l’unico motivo di ricorso l’Ente impositore denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, 66 e 70, deducendo: nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di riduzione del tributo contemplate dal cit. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66; d. il cit. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, pone “una presunzione iuris tantum di produttività (dei rifiuti), superabile solo dalla prova contraria del detentore”; l’immobile era adibito ad albergo con “licenza di validità annuale e non stagionale”; l’Ente impositore non era tenuto a compiere alcun accertamento in ordine all’esercizio della impresa alberghiera; è ininfluente “la mera dichiarazione (del contribuente) di temporanea chiusura della attività”, irritualmente presentata dal contribuente; difetta la prova della concreta inutilizzabilità” dell’immobile; comunque la “mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno” non comporta la esenzione dal tributo, non ricorrendo la “obiettiva impossibilità di utilizzo”; erroneamente la Commissione tributaria regionale ha addossato all’Ente impositore l’onere della verifica della irrituale dichiarazione del contribuente.
  3. – Il ricorso è fondato.

5.1 – La sentenza impugnata è inficiata dalla denunziata violazione di legge.

Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, il tributo ” è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) ” (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01), in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comporta una ” presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti “, alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo (Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 – 01; Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 – 01).

Orbene, in relazione al caso di specie, soccorrono esattamente in termini i principi di diritto recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali:

“In tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri (…) ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura ” (Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016, Rv. 641545 – 01; cui adde Sez. 5, Sentenza n. 33426 del 27/12/2018, Rv. 651995 – 01);

“la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste dal citato art. 62” (Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012, Rv. 622868 – 01).

Pertanto, alla stregua dei superiori principi di diritto, nella specie la mera dichiarazione del contribuente – di temporanea chiusura dell’albergo per l’esecuzione di lavori di manutenzione – non appare idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile. E affatto illegittimamente il giudice di merito ha addossato all’Ente impositore l’onere della prova contraria.

5.2 – Conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, né residuando questioni controverse – la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente 5.3 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Mentre la circostanza che la giurisprudenza di legittimità, esattamente in termini, si è consolidata dopo la introduzione della lite, consiglia la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito, mediante rigetto del ricorso del contribuente.

Condanna il contribuente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro milleottocento per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019


 

COMMENTO

L’ordinanza in commento, in accoglimento del ricorso del Comune impositore, ribadisce come gli esercizi alberghieri dotati di licenza annuale siano tenuti al pagamento della TARSU per l’intera annualità, non rilevando la concreta mancata utilizzazione della struttura per alcuni mesi dell’anno. Quest’ultima non integra infatti alcuna delle fattispecie di esenzione dal tributo, previste dall’art. 62 D.lgs. 15.11.1993 n. 507, essendo riconducibile alla volontà o alle esigenze meramente soggettive dell’utente o comunque ad un mancato utilizzo di fatto (Cass. civ., sez. V, 13.06.2012 n. 9633) .

Pertanto, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, ai fini dell’esenzione dalla TARSU non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale, ma occorre allegare e provare la concreta obiettiva inutilizzabilità della struttura  (Cass. civ., sez. V, 09.11.2016 n. 22756; Cass. civ., sez. V, ord., 13.07.2017 n. 17296; Cass. civ., sez. V, 27.12.2018 n. 33426 e Cass. civ., sez. V, 11.04.2019 n. 10156).