Cass. civ., sez. V, ord., 1° luglio 2024 n. 18025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente
Dott. DE ROSA Maria Luisa – Consigliere
Dott. CIAFARDINI Luciano – Consigliere
Dott. ROSETTI Riccardo – Consigliere
Dott. FAROLFI Alessandro – Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4058/2022 R.G. proposto da A.A., elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE DI STABIA, Viale Europa, presso lo studio dell’avvocato LONGOBARDI NINO (Omissis) che la rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA- NAPOLI n. 5355/2021 depositata il 29/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024
dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI.
Svolgimento del processo
- A.A. lamentava di aver appreso in data 03/06/2019, a seguito di richiesta di estratto di ruolo, dell’esistenza di cartelle esattoriali a proprio carico, mai ricevute, relativamente all’anno di imposta del 2010. Proponeva pertanto ricorso avanti la C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 6661/2020, accoglieva l’impugnazione della contribuente.
- L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli II, proponeva appello alla C.T.R. della Campania, sostenendo la correttezza della notificazione della cartella di pagamento, avvenuta con il procedimento previsto per il caso di temporanea assenza del destinatario.
- Con sentenza n. 5355/2021 la C.T.R. della Campania ha accolto il gravame proposto dall’Agenzia, affermando la regolarità della notifica come pure la spedizione dell’avviso di deposito, di cui era stata prodotta, altresì, cartolina di ricevimento.
- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra A.A., con atto notificato in data 28/01/2022 ed iscritto al numero di R.G. 4058/2022.
- Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
- Il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza della C.T.R. della Campania n. 5355/2021, dep. il 29.06.2021, si fonda sostanzialmente su di un unico motivo
- I) si deduce, infatti, l’erronea applicazione dell’art. 140 c.p.c., da cui deriverebbe la inesistenza/nullità del procedimento di notificazione della cartella di cui si afferma essere venuti a conoscenza unicamente richiedendo il proprio estratto di ruolo.
- Il motivo proposto non può essere accolto.
La sentenza impugnata ha accertato che l’Ufficio ha provato l’avvenuta notificazione della cartella, producendo copia della relazione di notificazione della stessa, redatta dal messo notificatore, ed avente quindi natura di atto pubblico, in cui risulta che la notifica è avvenuta “mediante deposito in busta sigillata sulla quale è trascritto in numero 668/16 cronologico della notificazione, presso la casa comunale di Castellammare di Stabia ed affissione di avviso di deposito in busta sigillata nel Comune di Castellammare di Stabia via P. n. [OMISSIS…], perché assente, dandone notizia al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 16 novembre 2016 dell’ufficio postale di Castellammare di Stabia”. Inoltre, nel giudizio di merito era stata prodotta copia dell’avviso di ricevimento della medesima raccomandata postale, che risultava non consegnata per assenza del destinatario e, quindi, nuovamente depositata presso l’ufficio in data 22 novembre 2016.
- Il ricorso da un lato vuole tendere ad una diversa ricostruzione degli accertamenti in fatto compiuti dalla CTR, dall’altro non contesta che la propria residenza fosse in altro luogo, limitandosi ad invocare la decisione delle Sezioni Unite n.10012/2021 la quale richiede sì l’avviso di ricevimento della seconda raccomandata CAD, ma solo allo scopo di verificare l’immissione nella sfera di conoscenza del destinatario, non richiedendo l’effettiva ricezione anche di tale atto e confondendo l’irreperibilità relativa di cui all’art. 140 c.p.c. (mai messa in discussione) con l’irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. che in effetti avrebbe richiesto nuove ricerche anagrafiche, ma che nel caso di specie non è assolutamente pertinente richiamare.
Il punto necessita di alcune considerazioni esplicative. Come è noto, infatti, distinti sono i procedimenti di notificazione in tema di “irreperibilità”, attenendo quello ex art. 140 c.p.c. in questa fattispecie impiegato, al caso dell’assenza del destinatario (o irreperibilità relativa).
Come è noto, la Corte cost. 14/01/2010, n. 3, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 140 c.p.c. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, faceva decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario, dal momento della spedizione della raccomandata con la quale si dà notizia degli estremi dell’atto affisso e depositato, anziché prevedere che la notificazione si debba ritenere eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero dalla data di ritiro del piego raccomandato, se anteriore.
A conclusione di un dibattito serrato, Sez. U, sent. n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 – 01) ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Tale conclusione non richiede tuttavia che anche l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito sia firmato dal destinatario e, quindi, che lo stesso avviso sia stato effettivamente e materialmente ricevuto. Occorre, più semplicemente, verificare che presso tale indirizzo il destinatario non sia “sconosciuto” o definitivamente “irreperibile”, pur potendo naturalmente essere (nuovamente) momentaneamente assente. Le S.U. richiamate dallo stesso ricorrente, in effetti, operano un confronto fra la notifica ex art. 140 c.p.c. e quella postale diretta ex art. 8 della L. n. 890 del 1982 giungendo a ritenere che, in entrambi i casi, sia necessaria sì la produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito, ma non alla condizione esclusiva che lo stesso sia stato materialmente ricevuto dal destinatario.
Così si esprime la sentenza “Pur nella diversità delle due modalità notificatone in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo- non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. Quello che è necessario (ed al contempo sufficiente) è quindi garantire l’immissione dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, così da permettere – per usare le parole delle S.U. -“una ragionevole possibilità di conoscenza” della pendenza del procedimento o dell’atto impositivo.
Tanto è vero che la medesima Corte giunge a ritenere che ciò che conta è che il giudice possa, attraverso la produzione della cartolina di ricevimento, “esprimere un – ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario”.
Il che è quanto il giudice del merito ha accertato essere avvenuto nel caso di specie.
- Il motivo di ricorso proposto, peraltro, neppure individua quale dei vizi di cui all’art. 360c.p.c. riguarderebbe la decisione di merito impugnata, lasciando perciò – inammissibilmente – al giudice di legittimità di individuare lo stesso nella congerie di argomentazioni riguardanti l’asserito vizio del processo notificatorio della cartella asseritamente “scoperta” anni dopo, richiedendo il proprio estratto di ruolo.
Infatti, ove si ritenga che la ricorrente abbia voluto censurare la motivazione della pronuncia di merito, si deve osservare che -come giustamente precisato da Sez. 1, ord. n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 – 01) – in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Il che certamente non è avvenuto nel caso di specie, avendo la CTR espresso il proprio convincimento, all’interno della sentenza impugnata, in modo ampio e lineare.
Laddove, invece, si voglia ritenere che la censura sia sussumibile nell’alveo dell’art. 360 n. 3 c.p.c., valgono le considerazioni esposte al punto precedente.
In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 4.100#, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria l’1 luglio 2024
COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento riprende il principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui, in tema di notifica di un atto processuale o impositivo tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza e per mancanza, inidoneità o rifiuto di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione di tale raccomandata informativa (Cass. civ., Sezioni Unite, 15 aprile 2021 n. 10012).
Tale conclusione non richiede tuttavia anche che l’avviso di ricevimento della raccomandata, contenente l’avviso di avvenuto deposito, sia firmato dal destinatario e, quindi, che lo stesso avviso sia stato effettivamente e materialmente ricevuto.
Occorre invece, più semplicemente, verificare che presso tale indirizzo il destinatario non sia “sconosciuto” o assolutamente “irreperibile”, pur potendo naturalmente essere (di nuovo) momentaneamente assente.
Pertanto, anche in caso di notifica postale (art. 8 Legge 20 novembre 1982 n. 890), così come nel caso di notifica per “irreperibilità relativa” eseguita dall’Ufficiale giudiziario, dall’Ufficiale della riscossione o dal messo abilitato (art. 140 c.p.c.), è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, contenente l’avviso di deposito, mentre non è indispensabile che tale avviso di ricevimento sia stato materialmente ricevuto e sottoscritto dal destinatario.