Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, sez. III, 9 maggio 2023 n. 207


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE

TERZA SEZIONE

riunita in udienza il 18/04/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

AUSIELLO SANDRO, – Presidente

CURATOLO ROBERTO, – Relatore

LEOTTA FERDINANDO FRANCESCO, – Giudice

in data 18/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’istanza di riassunzione dell’appello n. 183/2022

proposto da

C.C.M. – (…)  Difeso da A. M. – (…) ed elettivamente domiciliato presso ……………………

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino – Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO, elettivamente domiciliato presso dp.2torino@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 40/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 13 e pubblicata il 29/03/2012

Atti impositivi:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2004

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni.

Resistente/Appellato: Illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni.

Svolgimento del processo

Nella pubblica udienza del 18/4/2023, viene trattato il ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza n. 33705/2021 della Cassazione (R.G.A. n. 183/2022) promosso dalla sig. ra C.C.M. contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sez. 22^, n. 349 del 12/12/2013 e depositata il 21/2/2014, in materia di accertamento ai fini IRPEF e relative addizionali per l’anno d’imposta 2004.

La vertenza, ormai datata, radicata dalla sig.ra C.C.M. è incentrata su un vizio di notificazione di un avviso di accertamento del 2009 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II^ di Torino in tema di recupero a tassazione di maggior imponibile ai fini IRPEF riguardante l’anno d’imposta 2004.

Dopo il giudizio di I^ grado della C.T.P., sez. 13^, n. 40 del 2012, che aveva accolto il ricorso della contribuente, su appello dell’Ufficio, l’esito dinanzi alla C.T.R. del Piemonte, sez. 22^, n. 349 del 2014, veniva capovolto.

La soccombente ricorreva in Cassazione, che con ordinanza n. 33705 del 2021, accoglieva il ricorso sulla nullità della notificazione dell’avviso di accertamento citato e rinviava alla C.T.R. del Piemonte, ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, in diversa composizione, per il giudizio e per le spese di lite, comprese quelle di Cassazione.

Ricorreva in riassunzione, dopo la pronuncia della Cassazione, la sig.ra M. che chiede al presente Collegio il principio di diritto enunciato dalla cit. ordinanza n. 33705/2021 e, cioè domanda di confermare il giudizio della C.T.P. di Torino del 2012, che dichiarò nulla la notifica dell’accertamento impugnato e vittoria delle spese di lite.

Si costituiva nel giudizio di riassunzione l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II^ di Torino con controdeduzioni con cui chiedeva di valutare se l’avviso di ricevimento della raccomandata sia da ritenersi effettivamente irregolare, circostanza fattuale esclusa dall’Ufficio.

Chiedeva, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo in quanto tardivo e, in via subordinata, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite dei processi dei giudizi di merito e, in via di ulteriore subordine, la compensazione delle spese di causa di tutti i gradi.

Nelle more dell’udienza di discussione, la ricorrente in riassunzione, con memoria illustrativa, depositata in data 6/4/2023, osservava che nel giudizio in riassunzione la presente Corte “è chiamata ad applicare quanto previsto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza…..e non a riformulare una nuova valutazione della notifica dell’atto impositivo….”.

Terminata la relazione ; sentiti i difensori delle parti costituite ; conclusa la discussione in camera di consiglio ; la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.

Motivi della decisione

L’ordinanza della Cassazione sulla vertenza in oggetto al paragrafo 3.1. così testualmente ha stabilito : “è ius receptum, cui va data continuità, il principio di diritto secondo cui “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa al destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale ; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica dell’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario'”.

In applicazione ed in ottemperanza al suddetto principio enunciato, il presente Collegio rigetta l’originario appello proposto dall’Ufficio e conferma la sentenza n. 40 della C.T.P., sez. 13^, del 16/2/2012, che aveva stabilito la nullità dell’accertamento n. (…) per l’anno d’imposta 2004 nei confronti della contribuente, sig.ra C.C.M. per radicale nullità della notificazione dell’atto medesimo.

Spese compensate, in ragione della durata complessiva del processo, che non può ascriversi ad alcuna delle parti contendenti, per tutti i gradi.

P.Q.M.

Nel presente giudizio di riassunzione, rigetta l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione II^ di Torino e conferma la sentenza della C.T.P. di Torino n. 40/2012 di annullamento dell’accertamento per l’anno 2004 a carico della sig. ra C.C.M.. Spese compensate per tutti i gradi.

Torino il 18 aprile 2023.


COMMENTO REDAZIONALE– La sentenza in commento decide in senso favorevole alla contribuente il giudizio di rinvio ex art. 62-bis D.lgs. 546/1992 da quest’ultima incardinato, mediante ricorso in riassunzione, a seguito dell’ordinanza Cass. civ., sez. V, ord., 12 novembre 2021 n. 33705.

Tale ultima pronuncia aveva ribadito il principio di diritto secondo cui il procedimento da seguire per la notificazione dell’atto tributario, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento di notifica, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la Casa comunale.

Tale avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate oppure annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di tali soggetti, costituisce parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Poiché, nel caso di specie, la prova della notifica dell’avviso di accertamento impugnato non risultava completa dell’avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., l’originario ricorso della contribuente trova accoglimento, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.