Cons. Stato, sez. V, sent. 24 ottobre 2023, n.9184


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7684 del 2020, proposto da … Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lastra a Signa, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00493/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati … (in dichiarata delega di …) e … (in dichiarata delega di …);

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. Si controverte sul canone COSAP che si deve versare per l’occupazione di sedime stradale (nel caso di specie, la strada regionale FI – PI – LI) mediante attraversamento di tubi del gas da parte di S..

 

  1. sostiene che, pur se si tratta di strada regionale, debba comunque essere dovuto il solo “canone agevolato” di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ossia 516 euro annue per ogni concessione (in quanto non vi sono utenze direttamente attivate nel caso di specie).

La provincia ritiene al contrario che il proprio regolamento non prevedrebbe espressamente la possibilità di accedere a tali agevolazioni anche per le strade regionali.

Di qui il sorgere di un contenzioso tra S. e Città Metropolitana (nel frattempo succeduta alla provincia) la quale ha irrogato alcuni avvisi o ingiunzioni di pagamento nei confronti di S. sulla base della tariffa speciale ossia non agevolata prevista per le aziende erogatrici di pubblici servizi (oppure che svolgono attività rispetto agli stessi strumentali) che occupano aree di pertinenza della suddetta strada regionale.

  1. Il TAR Toscana, a tal fine investito da S.:

2.1. In parte dichiarava il difetto di giurisdizione sulle ingiunzioni di pagamento spiccate dalla Città Metropolitana di Firenze nei confronti S.;

2.2. In parte rigettava il ricorso formulato avverso il regolamento provinciale COSAP in quanto non contrastante con il suddetto art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Il giudice di primo grado riteneva in particolare che: a) la strada regionale è soltanto “gestita” dalla Provincia di Firenze mediante delega contenuta nella L.R. n. 88 del 1998 (attuativa del D.Lgs. n. 112 del 1998); b) l’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 disciplina l’istituto del COSAP soltanto in relazione a strade comunali e provinciali; c) pertanto risulta legittima la previsione del regolamento provinciale nella parte in cui si prevede un canone diverso, per le occupazioni di strade regionali, rispetto a quello agevolato previsto dalla citata disposizione statale (che si riferisce – giova ripetere – alle sole strade comunali e provinciali).

  1. S. propone in questa sede appello, avverso la suddetta sentenza del TAR Toscana, per i motivi di seguito sintetizzati:

3.1. Erroneità nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in merito alle singole intimazioni ed ingiunzioni di pagamento. Si invoca a tal fine il principio di concentrazione delle tutele;

3.2. Erroneità nella parte in cui, con riguardo al regolamento COSAP, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che è stato proprio tale regolamento ad estendere l’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche alle “strade regionali”;

3.3. Erroneità nella parte in cui non è stata ravvisata l’illegittimità delle disposizioni del regolamento provinciale (artt. 23 – 26) le quali, nel determinare il quantum dell’importo da corrispondere a titolo di occupazione di suolo pubblico, non prevedono tariffe agevolate per i soggetti erogatori di servizi pubblici (o di connessi impianti ad essi strumentali) ex art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997, anche in merito alle strade regionali “gestite” (su delega) dalla città metropolitana;

3.4. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stata rilevata la violazione, ad opera del suddetto regolamento provinciale, della normativa statale di cui al citato art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (nella parte in cui non si prevede una agevolazione forfetaria anche in relazione ai servizi pubblici i cui impianti siano destinati ad occupare “strade regionali”);

3.5. Erroneità nella parte in cui non è stata rilevata la contraddittorietà laddove prima si dichiara di applicare l’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 per poi escluderlo, in concreto (ossia con riguardo al regime forfetario), nelle successive disposizioni e determinazioni.

  1. Si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Firenze per resistere al gravame attraverso articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
  1. Alla pubblica udienza del 21 settembre 2023 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
  1. Tutto ciò premesso è infondato il primo motivo di appello in quanto la giurisdizione su atti ingiuntivi (AGO) e su presupposti atti regolamentari (GA) va tenuta distinta anche sulla base di numerosi precedenti di questa stessa sezione.

Si veda tra tutte la decisione Cons. Stato, sez. V, n. 10382 del 25 novembre 2022, secondo cui, in particolare: “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione alla contestazione del Regolamento COSAP e degli atti autoritativi della pubblica amministrazione, mentre l’impugnazione dell’avviso di pagamento è compresa in quella del giudice ordinario”. Ed ancora che: “la controversia che verte sulle ‘note’ impugnate, assimilabili ad avvisi di pagamento di canoni del COSAP, non inerisce la valutazione dell’esercizio discrezionale dell’amministrazione, con conseguente riconoscimento della giurisdizione ordinaria, trattandosi di un contenzioso avente contenuto meramente patrimoniale”.

In estrema sintesi sussiste, in relazione al Cosap, la giurisdizione amministrativa in ordine ai provvedimenti generali, di carattere discrezionale, relativi alla conformazione e determinazione del canone, in quanto implicanti anche una valutazione comparativa degli interessi generali. Non sussiste tale giurisdizione allorquando si sia in presenza semplicemente di atti che – in relazione ai profili di censura sollevati, cioè di assoggettamento nell’an all’applicazione del Cosap – rilevano quali atti impositivi di natura individuale, privi in sé (rispetto a tale profilo) di discrezionalità e che, ricollegandosi al contestuale rilascio del titolo concessorio, implicano un’attività meramente applicativa e consequenziale, in cui l’apprezzamento dell’amministrazione è solo di soggezione o meno al canone in funzione della relativa normativa (si veda al riguardo Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2022, n. 4660).

Alla luce di quanto testé riportato non può dunque trovare ingresso l’invocato principio di concentrazione delle tutele. Di qui il rigetto dello specifico motivo di appello.

  1. Quanto invece alla violazione di legge asseritamente perpetrata dal Regolamento provinciale del 2010 (sintesi dei motivi da 3.2. a 3.5.) si osserva che:

7.1. Il thema decidendum è costituito dalla estendibilità, o meno, della norma agevolativa di cui alla lettera f) del comma 2 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche alle “strade regionali” quali quelle di specie (strada c.d. FI PI LI). Al riguardo:

7.1.1. La difesa di parte appellante ritiene applicabile la disposizione agevolativa di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 sia perché espressamente richiamata dal regolamento provinciale e dalle ingiunzioni di pagamento (aspetto formale), sia perché S. è soggetto che svolge attività strumentale a quello di pubblico servizio (aspetto sostanziale), come previsto dal ridetto art. 63;

7.1.2. La difesa della Città Metropolitana di Firenze (succeduta alla amministrazione provinciale) ritiene invece che le disposizioni in tema di decentramento amministrativo (D.Lgs. n. 112 del 1998 e legge attuati regionale n. 88 del 1998) avrebbero attribuito una simile potestà normativa (disciplina canone occupazione suolo pubblico) alle province che, dunque, eserciterebbero la mera facoltà di prevedere o meno una simile disposizione agevolativa in favore delle aziende che erogano servizi pubblici o che svolgono attività ad essi strumentali;

7.2. Osserva in primo luogo il collegio che:

7.2.1. In linea generale l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevede in tema di occupazione di suolo pubblico la possibilità, per comuni e province, di sostituire il meccanismo della TOSAP (tributo) con quello del COSAP (corrispettivo). Più da vicino: “TOSAP e COSAP, sebbene il secondo abbia sostituito la prima, per giurisprudenza pacifica hanno natura diversa perchè la prima è un tributo e la seconda è un corrispettivo per l’occupazione di spazi”. In altre parole: “Il COSAP … è una prestazione caratterizzata dalla sinallagmaticità, mentre la TOSAP è una tassa” (Cass. Civile, sez. trib., 2 ottobre 2019, n. 24541). In particolare: “il pagamento del canone è un onere che va a controbilanciare il vantaggio economico che traggono le aziende che utilizzano il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell’ente pubblico per scopi commerciali con fini di lucro” (Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1655; Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382. Tali sentenze richiamano a loro volta, sul punto: Corte. cost., sentenza 14 marzo 2008, n. 64). Si tratta dunque di un corrispettivo sinallagmatico alla misura dell’area concessa rapportato, tra l’altro, al “sacrificio che la collettività sopporta per essere privata dal godimento del bene”;

7.2.2. Allorché l’ente locale decida di optare per il regime COSAP, la stessa normativa di rango statale stabilisce i criteri ed i vincoli cui dovrà attenersi il regolamento locale attuativo del COSAP. Più in particolare sono previsti criteri procedimentali, criteri di determinazione della tariffa, delle relative sanzioni e speciali forme di agevolazione;

7.2.3. Nel novero di queste ultime forme di agevolazione, è contemplata una tariffa forfetaria per le aziende che erogano servizi pubblici oppure che svolgono “attività strumentali ai servizi medesimi” (art. 63, comma 2, lettera f). Una simile tariffa agevolata viene a sua volta calcolata sulla base di determinati criteri e non può comunque mai essere inferiore alle 516 euro annue (c.d. misura minima incomprimibile);

7.2.4. La citata disposizione di cui alla lettera f) è norma agevolativa e dunque di stretta interpretazione, insuscettibile ossia di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382, cit.);

7.3. Sul punto la giurisprudenza ha così rilevato che, onde rientrare in tale previsione normativa, occorra sia un requisito soggettivo (riconducibilità ad una azienda erogatrice di pubblici servizi oppure esercente attività ad essi strumentali) sia un requisito oggettivo (servizio o attività strumentale che deve “essere in atto” ed a favore di una certa collettività) cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 23 ottobre 2020, n. 23257. Ratio di tale agevolazione è che la stessa “si ricollega alla peculiarità dell’attività che viene svolta attraverso l’occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentali a questi ultimi) e – soprattutto – alla utilità che così è assicurata direttamente ai cittadini (utenti), in quanto, solo in tal modo, trova ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell’amministrazione locale (ed alle sue entrate finanziarie). Il legislatore ha così effettuato, direttamente a livello normativo, una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell’ente locale, comune e provinciale, di ricavare un’entrata dall’utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all’utilità derivante dall’erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all’ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile” (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382, cit.). Dunque in simili ipotesi il sacrificio che la collettività sopporta per la occupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economico del soggetto che utilizza il suolo pubblico, trovano parziale ma notevole compensazione nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazione di determinate utilità di rilevanza sociale (benefici sociali) che la stessa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore della medesima collettività di riferimento territoriale;

7.4. Tanto doverosamente premesso, S. possiede entrambi i ridetti requisiti di cui alla lettera f): essa svolge in effetti attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio, ossia la distribuzione del GAS, senza allacci diretti con l’utenza finale ma con la sola rete di trasporto (dunque soltanto con i soggetti che erogano i pubblici servizi). Ciò si ricava anche ad una attenta lettura della circolare del Dipartimento delle finanze del MEF n. 1 del 20 gennaio 2009 secondo cui, in particolare: “Le norme in esame … si applicano anche alle aziende esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici, vale a dire alle aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l’utente”. Ed ancora che: “Tra le società esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che, pur ponendo in essere occupazioni con cavi e condutture, tuttavia non raggiungono con tali strutture i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare solo per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura”. Infine che: “Tali aziende devono perciò corrispondere l’importo minimo di € 516,46, come dispone espressamente la norma di cui al numero 3) della lettera f) del comma 2 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997”. In questa stessa direzione, la difesa dell’appellata amministrazione sostiene che “l’agevolazione non può trovare applicazione in qualsiasi caso ma deve essere collegata ad un’effettiva utilità assicurata ai cittadini” (pag. 4 della memoria in data 29 agosto 2023), il tutto senza in ogni caso dimostrare per quali ragioni S. non potrebbe giammai assicurare una effettiva utilità ossia un beneficio sociale in favore della collettività di riferimento territoriale;

7.5. Rilevata la sussistenza di entrambi i requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo, quel che difetterebbe – ad una atomistica lettura del citato art. 63 – sarebbe la necessaria dimensione o presupposto territoriale dal momento che la disposizione stessa, come rilevato dal giudice di primo grado, si limita a disciplinare l’ambito territoriale comunale e provinciale (art. 63, comma 1), non anche quello regionale. Pertanto: pur sussistendo i requisiti prescritti dalla norma agevolativa ed eccezionale di cui alla lettera f) del comma 2, non vi sarebbero le condizioni per una sua effettiva ed integrale applicazione a cagione dei “limiti territoriali” stabiliti al precedente comma 1 dell’art. 63;

7.6. Trattasi tuttavia di una lettura – si ripete del tutto atomistica – che va in ogni caso integrata e completata attraverso una attenta analisi del fondamentale processo di decentramento amministrativo avviato, proprio nel 1997, con le c.d. Leggi Bassanini;

7.7. Ebbene in questa stessa direzione anche il demanio stradale regionale è stato poi conferito, per delega, alle province. E ciò in diretta applicazione del citato D.Lgs. n. 112 del 1998 e della successiva L.R. Toscana n. 88 del 1998;

7.8. Dunque in ossequio a quello che è stato descritto, da autorevole dottrina, come il fenomeno della c.d. inversione del principio del parallelismo (introdotto dalle c.d. Leggi Bassanini sul decentramento amministrativo attraverso l’art. 2, comma 2, della L. n. 59 del 1997, e in base al quale non è la funzione amministrativa a seguire la competenza normativa ma è quest’ultima che viene esercitata in seguito alla assegnazione dei compiti amministrativi), una volta conferita la funzione amministrativa l’ente conferitario/delegato (provincia, nella specie) può a questo punto esercitare la connessa attività regolamentare riguardante la attribuzione specifica. Ciò in particolare per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e procedimentali della materia (cfr. art. 2, comma 2, della L. n. 59 del 1997, cit., e art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1998. Principio questo poi ripreso dall’art. 117, sesto comma, Cost., in seguito alla novella costituzionale del 2001). Quanto invece agli aspetti sostanziali, l’ente impositore è nella specie abilitato ad intervenire in base alle richiamate disposizioni dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 nonché dagli artt. 22 e 23 della L.R. n. 88 del 1998 (la quale conferisce la materia della viabilità regionale alle province con riserva di fissare i criteri di determinazione dei canoni di occupazione), la quale costituisce attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 (art. 4, comma 5). Si veda in tale direzione l’art. 16 del DPGR 2 agosto 2004 il quale, nel fissare i criteri per la determinazione del canone, non solo non contrasta con l’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ma prevede altresì che i suddetti canoni debbano tenere conto del “sacrificio derivante alla viabilità” (che dunque ben potrebbe compensarsi con i vantaggi che la medesima collettività potrebbe conseguire da tali occupazioni, allorché si tratti di occupazioni da servizio pubblico);

7.9. Ne deriva che, in siffatta direzione, l’amministrazione provinciale ha del tutto legittimamente e correttamente ritenuto di estendere, per via regolamentare, la disciplina di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche alle “strade regionali”. E ciò proprio in ragione della specifica funzione ad essa assegnata, in materia di “viabilità regionale”, ad opera della L.R. n. 88 del 1998;

7.10. E tuttavia una simile estensione, una volta ritenuto di effettuarla, deve essere attuata per intero e non per singole parti. Con ciò si vuole dire che la suddetta estensione deve avvenire non solo in riferimento ai principi generali ma anche con riferimento alle eccezioni ed alle norme agevolative contemplate dal ridetto art. 63, ivi ricompresa quella di cui alla controversa lettera f);

7.11. E ciò non tanto per una forma di autovincolo che l’amministrazione provinciale si sarebbe a suo tempo imposta quanto, piuttosto, in ossequio ai fondamentali criteri di riparto delle competenze normative stabilite a livello costituzionale, trattandosi nella specie di normativa (quella di cui al ridetto art. 63) che in parte è riconducibile alla materia ripartita o concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.), almeno laddove segna il passaggio da tributo a corrispettivo, ed in parte alla materia di competenza esclusiva statale dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., e tanto nella conclamata prospettiva del canone quale corrispettivo sinallagmatico, come tale avente natura sostanzialmente contrattuale. Dunque la regolamentazione locale, diversamente da quanto affermato dalla difesa della Città Metropolitana di Firenze, non è svincolata dal rispetto dei principi fondamentali in materia stabiliti dalla normativa statale e, ovviamente, da quella regionale;

7.12. Ne consegue ulteriormente che non solo la disciplina generale ma anche le norme agevolative di cui all’art. 63 (e tra queste la disposizione che prevede un regime forfetario per il canone da servizio pubblico) costituiscono principi fondamentali o comunque disposizioni inderogabili da parte degli enti regionali e locali chiamati ad operare all’interno di tale materia;

7.13. In siffatta direzione, la disposizione agevolativa di cui alla predetta lettera f) costituisce, ad un tempo, norma eccezionale in chiave applicativa ed interpretativa (circa la sussistenza dei richiamati presupposti di ordine soggettivo ed oggettivo) ma anche vincolo normativo, sul piano delle rispettive competenze normative tra diversi livelli di governo, per gli enti che sono chiamati ad esercitare simili competenze. Ciò dunque con inevitabili riverberi sul piano dei presupposti territoriali, allorché il singolo ente decida di estendere tale misura anche a strade non rientranti nel novero della viabilità strettamente comunale e provinciale;

7.14. Pertanto, una volta che l’ente locale decida di segnare il passaggio da TOSAP a COSAP (scelta discrezionale nell’an) lo deve comunque fare sulla base dei criteri e dei limiti stabiliti dallo stesso art. 63 (disciplina in parte vincolata nel quid). E ciò – giova ripetere – nel rispetto delle competenze normative statali a vario titolo esercitate in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nonché in materia di ordinamento civile;

7.15. A tutto ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato nella difesa di parte appellante, fondamentali esigenze di uniformità amministrativa, e dunque di parità di trattamento, inducono a ritenere irragionevole la palese distinzione tra canoni, peraltro dovuti dagli stessi soggetti (aziende che erogano servizi pubblici oppure che svolgono attività ad essi strumentali), in funzione del mero dimensionamento territoriale della strada. Non si comprenderebbe, in altre parole, per quali effettive ragioni giustificatrici gli stessi soggetti (aziende che operano nel campo dei pubblici servizi) debbano pagare un canone forfetario per attività compiute su strade comunali o provinciali ed un canone comunque più elevato allorché le medesime attività interessino invece strade regionali;

7.16. Ricapitolando, in estrema sintesi:

  1. a) Il legislatore statale, nel 1997, ha previsto la possibilità per comuni e province di applicare, in tema di occupazioni di suolo pubblico comunale e provinciale, il COSAP (corrispettivo) in luogo del TOSAP (tributo);
  1. b) In tal caso (applicazione COSAP) ha altresì stabilito che le aziende che operano nel settore dei servizi pubblici, al ricorrere di taluni requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo, siano tenuti a versare un canone agevolato forfetario. Tale norma è di stretta interpretazione in quanto disposizione derogatoria;
  1. c) All’indomani del processo di decentramento amministrativo di fine anni ’90, le province hanno avuto la possibilità di estendere tale canone anche alle strade regionali la cui manutenzione è stata loro affidata mediante conferimento da parte degli enti regionali;
  1. d) Una volta optato per la applicazione di tale canone (COSAP) anche alla viabilità regionale, gli enti locali possono sì stabilire proprie norme di stampo organizzativo e procedimentale ma sono altresì tenuti ad osservare, sul piano sostanziale, i criteri ed i vincoli derivanti dalla normativa statale di principio (data la competenza concorrente ed esclusiva parallelamente esercitata dallo Stato in tale ambito normativo);
  1. e) Tra i vincoli normativi da osservare (e da replicare all’interno della regolamentazione locale COSAP) senz’altro vi rientra la descritta norma agevolativa in tema di servizi pubblici;

7.17. Ebbene nel caso di specie l’estensione dell’art. 63 si rivela corretta con riguardo all’art. 1 del regolamento provinciale (il quale richiama la suddetta disposizione statale senza distinzione, dunque anche con riferimento alla lettera f) ma non anche per le restanti disposizioni e, in particolare, per gli artt. 23 – 26 i quali fanno riferimento all’Allegato B che prevede, per la suddetta strada regionale, una tariffa specifica per occupazioni permanenti che non coincide con quella agevolativa (e vincolante, come si è visto) di cui alla lettera f);

7.18. Per tutte le considerazioni sopra svolte il regolamento provinciale si rivela dunque illegittimo nella parte in cui non prevede espressamente una simile norma agevolativa, in favore delle suddette aziende che operano nel campo dei servizi pubblici (come erogatori o come soggetti che svolgono attività strumentali), anche con riguardo alle “strade regionali”: di qui l’accoglimento delle specifiche censure da 3.2. a 3.5.

  1. In conclusione l’appello è in parte fondato e dunque da accogliere nei sensi e nei limiti di cui sopra. Data la obiettiva complessità della fattispecie esaminata, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione, e per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, accoglie sempre in parte il ricorso di primo grado con conseguente annullamento, in parte qua, del Regolamento di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 176 del 27 ottobre 2003 aggiornato e modificato, da ultimo, con delibera di Giunta Provinciale n. 6 del 19 gennaio 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore


COMMENTO REDAZIONALE:  In materia di occupazione di suolo pubblico, l’art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede la possibilità, per Comuni e Province, di sostituire il meccanismo della TOSAP (tributo) con quello del COSAP (corrispettivo). 

La TOSAP (tassa dovuta per le occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Provincie) ed il COSAP (canone previsto per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), sebbene il secondo abbia sostituito la prima, hanno natura diversa.

La prima è un tributo, mentre la seconda è un corrispettivo per l’occupazione di spazi. Quindi, il COSAP è una prestazione caratterizzata dalla sinallagmaticità, mentre la TOSAP è una tassa. Il carattere sinallagmatico tipico del COSAP si esprime nella sua natura di onere che va a controbilanciare il vantaggio economico che traggono le aziende che utilizzano il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell’ente pubblico per scopi commerciali con fini di lucro. Si tratta dunque di un corrispettivo rispetto alla misura dell’area concessa, rapportato al sacrificio che la collettività sopporta per essere privata dal godimento del bene.