Oggetto: Prescrizione degli oneri di urbanizzazione.
E’ stato richiesto a quale termine prescrizionale siano soggetti gli oneri di urbanizzazione.
In merito al quesito sottoposto, si precisa che gli oneri di urbanizzazione sono generalmente soggetti alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.).
In merito al dies a quo di tale prescrizione, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel fissarlo al momento del rilascio della concessione edilizia, mentre è stata sempre generalmente respinta la tesi di alcune Amministrazioni comunali, che avrebbero voluto far coincidere tale dies a quo con la scadenza del termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle opere, ai sensi dell’allora vigente art. 11, comma 2, Legge 28.01.1977 n. 10, oggi abrogato (si vedano, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13.06.2003 n. 3332; Consiglio di Stato, sez. IV, 06.06.2008 n. 2686; Consiglio di Stato, sez. IV, 16.01.2009 n. 216; Consiglio di Stato, sez. IV, 10.06.2014 n. 2949; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 03.06.2015 n. 1543).
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre ritenuto assoggettabili alla prescrizione ordinaria decennale anche gli interessi, in quanto, trattandosi di “interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento di quanto dovuto per sorte capitale”, non sussiste il requisito della periodicità che giustificherebbe l’applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. (Consiglio di Stato, sez. IV, 19.02.2019 n. 1150).
Deve tuttavia tenersi conto che l’attuale art. 16, comma 2, DPR 06.06.2001 n. 380 (che ha sostituito il previgente art. 11 Legge 10/1977) prevede ad oggi che “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata”.
In caso di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, richiesta dal contribuente e concessa dall’Amministrazione comunale, potrebbe trovare applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 n. 4 c.c. per le obbligazioni periodiche (in tal senso, si vedano T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 26.03.2009 n. 602 e, seppure solo come obiter dictum non risolutivo per le fattispecie concrete in esame, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 03.06.2015 n. 1543 e Consiglio di Stato, sez. IV, 19.02.2019 n. 1150).
Pertanto, in conclusione, qualora l’importo da pagare a titolo di oneri di urbaniz+zazione non sia stato oggetto di rateizzazione, potrà applicarsi la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. sia per l’importo capitale, sia per i relativi interessi moratori; qualora, invece, il contribuente abbia chiesto ed ottenuto dall’Amministrazione comunale una rateizzazione degli oneri ai sensi dell’art. 16, comma 2, DPR 380/2001, ragioni di prudenza consigliano l’applicazione della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. (sia per il capitale, sia per i relativi interessi moratori).
Si segnala infine che, indipendentemente dal termine di prescrizione applicabile agli importi dovuti a titolo di capitale ed interessi, alle sanzioni pecuniarie conseguenti al mancato e/o ritardato pagamento dei contributi di concessione edilizia deve in ogni caso applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 Legge 24.11.1981 n. 689 (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez. I, 06.11.2006 n. 23633; T.A.R. Calabria, 08.10.2001 n. 1514; T.A.R. Calabria, sez. II, 12.06.2006 n. 628; T.A.R. Sardegna, sez. II, 10.04.2009 n. 528; T.A.R. Liguria, sez. I, 01.02.2012 n. 237; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02.07.2015 n. 3515; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17.06.2016 n. 1498 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 09.10.2018 n. 5835).